Indice
In sintesi
- La libertà vigilata può essere ordinata dal giudice in aggiunta a quanto previsto da speciali disposizioni di legge.
- È applicabile in caso di condanna alla reclusione superiore a un anno.
- È applicabile nei casi in cui il codice penale autorizza una misura di sicurezza per un fatto non previsto dalla legge come reato.
- La norma è in vigore dal 1° luglio 1931 e non ha subito modifiche sostanziali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 229 c.p. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
In vigore dal 1° luglio 1931
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata:
:1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
:2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 229 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 229 D.Lgs. 209/2005 — Commissario per il compimento di singoli atti
- Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza
- Articolo 229 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 229 Codice della Strada: Attuazione di direttive comunitarie
- Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 229 c.p. disciplina i casi in cui il giudice può ordinare la libertà vigilata come misura di sicurezza personale.
Ratio
L'articolo 229 c.p. stabilisce i presupposti generali per l'ordinanza di libertà vigilata quale misura di sicurezza alternativa alle altre. La norma riconosce che non tutti i soggetti pericolosi richiedono il ricovero detentivo: alcuni possono essere efficacemente contenuti mediante sorveglianza esterna e prescrizioni comportamentali, preservando la libertà personale. L'articolo delinea due ipotesi generali oltre a quelle disciplinate da leggi speciali.
Analisi
La libertà vigilata può essere ordinata oltre quanto previsto da norme speciali in due casi: (1) condanna alla reclusione per tempo superiore a un anno (non è automatica, ma facoltativa in base alla pericolosità); (2) reati non preveduti dalla legge come crimini (contravvenzioni ordinarie, trasgressioni amministrative penali) nei quali il codice autorizza comunque una misura di sicurezza. La disposizione fornisce una base normativa per l'ordinanza discrezionale di libertà vigilata nei casi non tassativamente disciplinati.
Quando si applica
Si applica quando il giudice, nella sentenza di condanna o nel provvedimento di esecuzione, ritenga opportuno ordinare la libertà vigilata al posto di altre misure detentive. Per la prima ipotesi, è necessaria una condanna a reclusione con durata pena superiore a un anno. Per la seconda, il fatto non deve essere formalmente un reato, ma il codice deve permettere l'ordinanza di una misura. La scelta rimane discrezionale secondo la pericolosità sociale accertata.
Connessioni
L'articolo 229 si collega all'articolo 228 c.p. (disciplina della libertà vigilata), all'articolo 230 c.p. (casi in cui la libertà vigilata è obbligatoria), all'articolo 231 c.p. (trasgressione degli obblighi), all'articolo 232 c.p. (minori e infermi di mente), agli articoli 199-216 c.p. (misure di sicurezza), e alle disposizioni speciali sparse nel codice che autorizzano libertà vigilata.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 222/2019
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 68/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Ministero della Giustizia · Codici giuridici
Fonte ufficiale
Leggi il documento su www.giustizia.itDomande frequenti
Quando il giudice può ordinare la libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 c.p.?
In due casi: quando la condanna alla reclusione supera un anno, oppure quando il codice penale prevede una misura di sicurezza per un fatto non costituente reato (quasi-reato), sempre previa verifica della pericolosità sociale del soggetto.
La libertà vigilata scatta automaticamente dopo una condanna superiore a un anno?
No. Il giudice deve accertare in concreto la pericolosità sociale del condannato. In assenza di tale accertamento, la misura non può essere disposta.
Quali obblighi comporta la libertà vigilata?
Il soggetto deve stabilire la dimora in un luogo indicato e rispettare le prescrizioni della pubblica sicurezza, che possono includere obblighi di presentazione, divieti di frequentazione di certi luoghi o persone e limitazioni agli spostamenti.
Cosa sono i fatti non previsti dalla legge come reato di cui al n. 2 dell'art. 229 c.p.?
Si tratta dei cc.dd. quasi-reati, ossia condotte come l'accordo o l'istigazione a commettere un delitto che non vanno a buon fine (art. 115 c.p.), per le quali il codice consente comunque l'applicazione di misure di sicurezza.
Quanto dura la libertà vigilata applicata ex art. 229 c.p.?
La durata minima è di un anno (art. 228 c.p.). Il giudice può prorogarla se la pericolosità sociale persiste; può essere revocata anticipatamente se cessa la pericolosità.
Vedi anche