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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 229 c.p. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
In vigore dal 1° luglio 1931
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata:
:1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
:2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 228 - Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata→Cod. pen. art. 230 - Art. 230 c.p.: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vi→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali→Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti→Art. 226 c.p.: Minore delinquente abituale, professionale o per→Art. 232 c.p.: Minori o infermi di mente in stato di libertà vig→Articolo 225 Codice Penale: Minore imputabile→Art. 233 c.p.: Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una→Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 229 c.p. disciplina i casi in cui il giudice può ordinare la libertà vigilata come misura di sicurezza personale.
Ratio
L'articolo 229 c.p. stabilisce i presupposti generali per l'ordinanza di libertà vigilata quale misura di sicurezza alternativa alle altre. La norma riconosce che non tutti i soggetti pericolosi richiedono il ricovero detentivo: alcuni possono essere efficacemente contenuti mediante sorveglianza esterna e prescrizioni comportamentali, preservando la libertà personale. L'articolo delinea due ipotesi generali oltre a quelle disciplinate da leggi speciali.
Analisi
La libertà vigilata può essere ordinata oltre quanto previsto da norme speciali in due casi: (1) condanna alla reclusione per tempo superiore a un anno (non è automatica, ma facoltativa in base alla pericolosità); (2) reati non preveduti dalla legge come crimini (contravvenzioni ordinarie, trasgressioni amministrative penali) nei quali il codice autorizza comunque una misura di sicurezza. La disposizione fornisce una base normativa per l'ordinanza discrezionale di libertà vigilata nei casi non tassativamente disciplinati.
Quando si applica
Si applica quando il giudice, nella sentenza di condanna o nel provvedimento di esecuzione, ritenga opportuno ordinare la libertà vigilata al posto di altre misure detentive. Per la prima ipotesi, è necessaria una condanna a reclusione con durata pena superiore a un anno. Per la seconda, il fatto non deve essere formalmente un reato, ma il codice deve permettere l'ordinanza di una misura. La scelta rimane discrezionale secondo la pericolosità sociale accertata.
Connessioni
L'articolo 229 si collega all'articolo 228 c.p. (disciplina della libertà vigilata), all'articolo 230 c.p. (casi in cui la libertà vigilata è obbligatoria), all'articolo 231 c.p. (trasgressione degli obblighi), all'articolo 232 c.p. (minori e infermi di mente), agli articoli 199-216 c.p. (misure di sicurezza), e alle disposizioni speciali sparse nel codice che autorizzano libertà vigilata.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1. Tizio viene condannato a due anni di reclusione per il reato di truffa aggravata. Il tribunale, accertata la sua pericolosità sociale in ragione dei precedenti penali e del contesto in cui il reato è stato commesso, dispone, ai sensi dell'art. 229 n. 1 c.p., l'applicazione della libertà vigilata per la durata di un anno successivo all'espiazione della pena. Tizio è pertanto tenuto a fissare la propria dimora nel comune indicato dal giudice e a rispettare le prescrizioni della questura, tra cui l'obbligo di presentarsi settimanalmente.
Caso 2. Caio e Sempronio si accordano per commettere un sequestro di persona a scopo di estorsione, ma desistono prima di dare inizio all'esecuzione. Il pubblico ministero chiede l'applicazione di una misura di sicurezza in forza dell'art. 115 c.p., che qualifica il mero accordo criminoso come quasi-reato. Il giudice, ritenuta la pericolosità sociale di Caio, ordina nei suoi confronti la libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 n. 2 c.p., pur in assenza di una condanna penale.
Domande frequenti
Quando il giudice può ordinare la libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 c.p.?
In due casi: quando la condanna alla reclusione supera un anno, oppure quando il codice penale prevede una misura di sicurezza per un fatto non costituente reato (quasi-reato), sempre previa verifica della pericolosità sociale del soggetto.
La libertà vigilata scatta automaticamente dopo una condanna superiore a un anno?
No. Il giudice deve accertare in concreto la pericolosità sociale del condannato. In assenza di tale accertamento, la misura non può essere disposta.
Quali obblighi comporta la libertà vigilata?
Il soggetto deve stabilire la dimora in un luogo indicato e rispettare le prescrizioni della pubblica sicurezza, che possono includere obblighi di presentazione, divieti di frequentazione di certi luoghi o persone e limitazioni agli spostamenti.
Cosa sono i fatti non previsti dalla legge come reato di cui al n. 2 dell'art. 229 c.p.?
Si tratta dei cc.dd. quasi-reati, ossia condotte come l'accordo o l'istigazione a commettere un delitto che non vanno a buon fine (art. 115 c.p.), per le quali il codice consente comunque l'applicazione di misure di sicurezza.
Quanto dura la libertà vigilata applicata ex art. 229 c.p.?
La durata minima è di un anno (art. 228 c.p.). Il giudice può prorogarla se la pericolosità sociale persiste; può essere revocata anticipatamente se cessa la pericolosità.
Fonti consultate: 3 fontei verificate