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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il perito deve indicare giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali
  • Il giudice verbalizza la comunicazione nel fascicolo processuale
  • La continuazione delle operazioni avviene con comunicazione informale alle parti presenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 229 c.p.p. – Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Commento

Il perito comunica al giudice giorno, ora e luogo delle operazioni peritali, che vengono verbalizzate come elemento probatorio essenziale.

Ratio

La norma disciplina i profili organizzativi delle operazioni peritali, garantendo trasparenza e tracciabilità del procedimento probatorio. La comunicazione tempestiva alle parti consente il loro diritto di assistenza e di formulazione di riserve rispetto all'attività del perito.

Analisi

Il comma 1 richiede al perito di indicare tempestivamente tre elementi oggettivi: data, ora e luogo di inizio. Tale comunicazione deve essere sottoposta a verbalizzazione dal giudice, divenendo parte del fascicolo processuale. Il comma 2 disciplina le comunicazioni successive relative alla continuazione delle operazioni, per le quali è sufficiente una comunicazione informale alle parti fisicamente presenti, senza necessità di verbale aggiuntivo.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che il giudice disponga una perizia nel corso del procedimento penale. Esempi pratici: nel giudizio relativo a falsificazione di documenti, il perito calligrafo comunica il calendario delle sedute di esame grafico; in caso di perizia balistico-forense, il perito comunica la data di prova in laboratorio.

Connessioni

L'articolo si coordina con l'art. 225 (incarico al perito), l'art. 227 (relazione del perito) e l'art. 230 (attività dei consulenti tecnici). Cfr. anche artt. 62 (principio di immediatezza) e 435 (diritti dell'imputato in dibattimento) del c.p.p.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di truffa mediante contraffazione di documenti

Il giudice dispone perizia calligrafica. Il perito dà comunicazione al giudice della prima seduta fissata per il 15 febbraio 2026 alle 10:00 presso il laboratorio di via Roma. Il giudice verbalizza la comunicazione. Tizio e il PM assistono alle operazioni, partecipano con osservazioni e il perito continua la successiva seduta del 20 febbraio comunicandola informalmente durante il primo incontro. Tutto risulta regolarmente tracciato.

Caso 2: Caio è accusato di violenza sessuale

Viene disposta perizia psicologica sulla parte offesa. Il perito tecnico comunica il giorno e l'ora dell'esame alla corte, con verbalizzazione obbligatoria. Nel corso della perizia, se emergono nuove necessità di approfondimento, il perito avvisa le parti presenti informalmente e procede alle operazioni supplementari secondo il procedimento già iniziato.

Domande frequenti

Se il perito non comunica giorno e ora delle operazioni, le prove raccolte rimangono valide?

La mancata comunicazione è una violazione procedurale. Se accertata, compromette la corretta partecipazione delle parti e può costituire vizio del procedimento probatorio, potendo incidere sull'affidabilità della prova.

Le parti possono assistere alle operazioni peritali?

Sì, le parti hanno diritto di assistere. Lo scopo della comunicazione è proprio garantire tale diritto. Possono presentare osservazioni e riserve verbali durante lo svolgimento.

Quale differenza tra prima comunicazione e continuazione delle operazioni?

La prima comunicazione deve essere verbalizzata dal giudice (comma 1); la continuazione può avvenire con comunicazione senza formalità alle parti presenti (comma 2), senza necessità di nuovo verbale.

Se una parte non è presente alla comunicazione della data, può impugnare la perizia?

Se la mancata comunicazione impedisce la partecipazione alla perizia, ciò può costituire motivo di ricorso. Il difensore può proporre istanza di rinnovo della perizia se i suoi diritti sono stati compromessi.

Chi paga i costi della perizia se le operazioni si protraggono per più sedute?

Il compenso del perito è liquidato dal giudice secondo norme specifiche (art. 232 c.p.p.), indipendentemente dal numero di sedute necessarie per completare l'incarico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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