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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1 c.p. (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

In vigore dal 1° luglio 1931

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

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In sintesi

  • Sancisce il principio di legalità in materia penale
  • Nessuna punizione senza una legge che preveda espressamente il fatto come reato
  • Nessuna pena può essere applicata se non è stabilita dalla legge
  • Costituisce il fondamento del diritto penale liberale e garantista
  • Trova corrispondenza nell'art. 25, comma 2, della Costituzione

Nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato. Principio fondamentale di legalità penale italiana.

Ratio della norma

L'articolo 1 c.p. esprime il principio di legalità, pietra angolare del diritto penale moderno. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, garantire la libertà del cittadino da interventi punitivi arbitrari dello Stato; dall'altro, assicurare la certezza del diritto, consentendo a ciascuno di conoscere in anticipo quali comportamenti siano penalmente rilevanti e quali sanzioni possano conseguirne. Il principio affonda le sue radici nell'Illuminismo giuridico e nella tradizione liberale, trovando la sua sintesi classica nella formula latina nullum crimen, nulla poena sine lege.

Analisi del testo

La disposizione contiene due distinte garanzie. La prima riguarda la fattispecie incriminatrice: il fatto deve essere «espressamente» previsto come reato dalla legge, il che esclude sia l'analogia sia l'interpretazione estensiva in malam partem. La seconda riguarda la sanzione: anche la pena deve essere stabilita dalla legge, con esclusione di pene indeterminate o rimesse alla discrezionalità del giudice al di fuori dei limiti edittali. Il termine «legge» va inteso in senso formale, con riserva assoluta a favore del Parlamento, con esclusione tendenziale delle fonti secondarie per la definizione di reati e pene.

Quando si applica

Il principio di legalità opera in ogni fase del procedimento penale: nella fase di indagine (non si procede per fatti non previsti dalla legge come reati), nella fase di cognizione (il giudice non può condannare per fatti atipici) e nella fase di esecuzione (non si eseguono pene non previste dalla legge). In linea generale, il principio si applica a tutti i soggetti che si trovino nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Connessioni con altre norme

L'art. 1 c.p. trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 25, comma 2, Cost., che eleva il principio di legalità a garanzia costituzionale. A livello europeo, il principio è sancito dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sul piano codicistico, la norma si coordina con l'art. 2 c.p. (successione di leggi penali), con l'art. 14 delle preleggi (divieto di analogia in materia penale) e con l'art. 3-bis c.p. (riserva di codice).

Domande frequenti

Cosa significa che il fatto deve essere 'espressamente' previsto come reato?

Significa che la legge penale deve descrivere in modo chiaro e preciso il comportamento vietato. Non è sufficiente che il fatto sia genericamente contrario a norme di settore o a principi generali: occorre una disposizione penale che lo qualifichi espressamente come reato e ne stabilisca la pena.

Il giudice penale può punire per analogia?

In linea generale no. Il principio di legalità sancito dall'art. 1 c.p. e dall'art. 14 delle preleggi esclude l'applicazione analogica delle norme penali a scapito dell'imputato. L'analogia può essere ammessa, secondo l'orientamento prevalente, solo in bonam partem, cioè a favore del reo.

L'articolo 1 c.p. vale anche per le pene accessorie?

Sì, in linea generale il principio di legalità si estende a tutte le conseguenze penali del reato, comprese le pene accessorie. Anche queste devono essere espressamente previste dalla legge sia nella loro tipologia sia nella loro misura.

Qual è il rapporto tra l'art. 1 c.p. e l'art. 25 della Costituzione?

L'art. 25, comma 2, Cost. eleva il principio di legalità a garanzia costituzionale, stabilendo che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. L'art. 1 c.p. è la trasposizione di questo principio a livello codicistico, con la specificazione della necessità che la legge preveda 'espressamente' tanto il reato quanto la pena.

Un decreto legislativo o un decreto-legge possono introdurre nuovi reati?

In linea generale sì, purché abbiano forza di legge. La riserva di legge in materia penale è tipicamente intesa come riserva di legge in senso formale o degli atti aventi forza di legge, con esclusione delle fonti regolamentari. Il principio della riserva di codice ex art. 3-bis c.p. tende tuttavia a ricondurre le nuove fattispecie penali al codice o a testi normativi organici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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