Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

In sintesi

  • Chi compie un'azione ritenendo erroneamente che sia reato non è punibile se di fatto la legge non prevede illecito.
  • È esclusa la punibilità quando l'azione è inidonea a causare l'evento dannoso o pericoloso (reato impossibile).
  • Se nell'azione concorrono elementi di un reato diverso, si applica la pena prevista per quello reato.
  • Nel caso di reato impossibile, il giudice può disporre una misura di sicurezza sull'imputato.
  • Distingue tra errore supposizione (assenza totale di reato) e reato impossibile (errore su presupposti fattuali).
Indice dei contenuti

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

Ratio

L'articolo 49 c.p. realizza il principio di legalità penale: non è punibile chi agisce in assenza di tipicità penale, indipendentemente dalle intenzioni soggettive. Il legislatore distingue tra impossibilità soggettiva (errore sulla qualificazione giuridica del fatto) e impossibilità oggettiva (inidoneità dell'azione).

Analisi

La prima parte sanziona l'erronea supposizione: chi crede di commettere reato ma compie atto legittimo non incorre in pena neppure a titolo di tentativo. La seconda parte riguarda il reato impossibile per inidoneità dell'azione (es. sparare con una pistola giocattolo) o inesistenza dell'oggetto (rubare denaro da un portafoglio vuoto). La terza parte prevede che concorrano elementi di reato diverso. La quarta parte consente misure di sicurezza nel reato impossibile.

Quando si applica

Quando il soggetto agisce convinto di violare una norma penale che non esiste, o quando l'azione è oggettivamente inidonea a produrre l'evento dannoso. La norma opera come correttivo del principio di legalità: impedisce punizioni per fatti atipici.

Connessioni

Art. 50 c.p. (esclusione della punibilità per esercizio di diritto): complementare. Art. 45 c.p. (imputabilità): prerequisito della punibilità. Art. 59 c.p. (errore di fatto e errore di diritto): distingue errore sulla fattispecie da errore sulla scriminante.

Casi pratici

Caso 1: Errore sulla qualificazione giuridica

Tizio vende un farmaco OTC con confezionamento non a norma, convinto di violare una norma penale. Effettivamente la confezione contravviene solo a direttiva tecnica non penale (sanzione amministrativa). Art. 49 comma 1: Tizio non è punibile per reato, sebbene agisca con consapevolezza della violazione.

Caso 2: Reato impossibile per inesistenza dell'oggetto

Caio tenta di rubare soldi da un portafoglio che si rivela vuoto. Il fatto è impossibile: non esiste l'oggetto della sottrazione. Applicazione art. 49 comma 2: reato impossibile, Caio non è punibile.

Caso 3: Concorso di reato diverso

Sempronio, nella supposizione erronea di violare un brevetto, pubblica una formula aggiungendo false credenziali di inventore. Non viola la normativa brevettuale, ma commette frode per induzione in inganno. Art. 49 comma 3: si applica la pena per la frode.

Domande frequenti

Se commetto un'azione che credo sia reato ma non lo è, rischio una pena?

No. L'articolo 49 comma 1 c.p. esclude la punibilità. La legge non punisce chi agisce convinto di violare una norma penale quando la fattispecie non è tipica. Conta solo l'oggettiva assenza di reato, non le intenzioni soggettive.

Qual è la differenza tra art. 49 comma 1 e reato impossibile (comma 2)?

Art. 49 comma 1: non esiste reato nel codice (errore sulla qualificazione giuridica). Comma 2: il reato tipicamente esiste, ma è impossibile realizzarlo a causa dell'inidoneità dell'azione o mancanza dell'oggetto (es. tentare di rubare da portafoglio vuoto).

Se durante un reato impossibile realizzo contemporaneamente un altro reato, cosa succede?

Art. 49 comma 3 c.p. stabilisce che si applica la pena del reato diverso che effettivamente commetti. Ad esempio, se credi di rubare un documento pubblico ma è privato (reato impossibile), ma commetti violazione domicilio, risponderai di violazione domicilio.

Nel reato impossibile il giudice può applicare pene ordinarie o solo misure di sicurezza?

Secondo art. 49 comma 4, il giudice non applica pena ordinaria (la norma la esclude), ma può ordinare una misura di sicurezza se valuta il soggetto pericoloso per la società. La misura è facoltativa, non automatica.

È punibile il tentativo di commettere un reato impossibile?

No. Il tentativo richiede idoneità degli atti (art. 56 c.p.). Se l'azione è inidonea ab origine (reato impossibile), manca il presupposto del tentativo. L'art. 49 comma 2 esclude sia la consumazione sia il tentativo del reato impossibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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