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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 48 c.p. (Errore determinato dall’altrui inganno)

In vigore dal 1° luglio 1931

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

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In sintesi

  • L'articolo 47 c.p. esclude la responsabilità penale per chi commette reato in errore sul fatto; l'art. 48 estende questa protezione anche quando l'errore è causato da inganno altrui
  • Tuttavia, la persona ingannata non rimane impunita: responsabile è chi ha provocato l'errore mediante inganno (autore mediato)
  • L'inganno deve riguardare il fatto costitutivo del reato, non motivi o valutazioni generiche
  • Si applica quando un soggetto induce un altro a commettere un reato sfruttando false rappresentazioni di fatto
  • Differisce dall'istigazione: qui l'ingannato non sa di commettere un reato, lì l'istigato lo sa e acconsente

L'errore sul fatto che costituisce reato può derivare da inganno altrui; in tal caso, la responsabilità ricade su chi ha determinato l'inganno.

Ratio

L'art. 48 c.p. protegge il principio di personalità della responsabilità penale: chi agisce in errore sul fatto non è colpevole, anche se l'errore deriva da inganno esterno. La norma trasferisce la responsabilità a chi ha creato l'errore mediante rappresentazioni false di fatto.

Analisi

Il presupposto è che l'errore riguardi il fatto costitutivo del reato. Esempio: Tizio inganna Caio dicendogli che il pacco che consegna contiene regali (mentre contiene oggetti rubati). Caio, credendo sinceramente, trasporta il pacco e commette ricettazione senza consapevolezza. L'art. 48 esonera Caio dalla responsabilità, ma Tizio (autore mediato) rimane responsabile.

Quando si applica

La norma opera quando: (a) il soggetto commette un reato; (b) agisce in errore circa il fatto costitutivo; (c) l'errore è provocato da dichiarazioni o comportamenti falsi di un terzo. Non si applica se l'errore è dovuto a negligenza del soggetto o se avrebbe dovuto verificare i fatti con ordinaria diligenza.

Connessioni

Art. 47 c.p. (errore di fatto in generale); Art. 110 c.p. (concorso di persone: l'autore mediato concorre nel reato); Art. 115 c.p. (responsabilità di chi istiga altri: diverso da inganno perché l'istigato sa che commette reato).

Domande frequenti

Se agisco per errore scusabile derivante da inganno, posso essere punito?

No. L'art. 48 c.p. esclude la responsabilità penale se si agisce in errore scusabile sul fatto, anche se provocato da inganno altrui. La scusabilità dell'errore si valuta con il criterio dell'ordinaria diligenza.

Chi è responsabile se sono stato ingannato?

Chi ti ha ingannato è responsabile del reato in qualità di autore mediato (art. 110 c.p.). L'inganno è il suo metodo per farti commettere il reato; la responsabilità rimane sua, non tua.

Qual è la differenza tra inganno (art. 48) e istigazione (art. 115)?

Nell'istigazione, l'istigato sa che sta commettendo un reato e acconsente; nell'inganno, l'ingannato non sa di commettere reato perché gli è stata data una rappresentazione falsa del fatto. L'art. 48 protegge chi è stato indotto da falsa credenza.

Se potevo verificare i fatti e non l'ho fatto, rimango protetto?

Dipende dalla scusabilità dell'errore. Se l'inganno era evidente oppure una verifica banale avrebbe smascherato la falsità, l'errore potrebbe non essere scusabile. Un commerciante esperto ha oneri di verifica maggiori di un consumatore.

L'inganno deve essere scritto o parlato?

No limite di forma. L'inganno può realizzarsi tramite dichiarazioni false (verbali o scritte), comportamenti ingannevoli, omissioni se sussiste obbligo di comunicazione, falsificazione di documenti. Conta che il fatto costitutivo del reato sia rappresentato falsamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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