Art. 227 c.p.p. – Relazione peritale
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione (231) del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici (225, 2332).
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità (2212), il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi (3922).
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
In sintesi
Il perito procede immediatamente agli accertamenti e risponde ai quesiti con parere nel verbale; può chiedere termine di risposta fino a novanta giorni.
Ratio
L'articolo 227 governa la fase esecutiva della perizia, dall'immediato avvio degli accertamenti fino alla resa del parere. La disciplina è volta a garantire tempestività del procedimento (rischio di paralisi se i tempi erano indefiniti) con opportuna flessibilità per ipotesi di complessità. La possibilità di chiedere termine consente al perito di svolgere indagini approfondite senza necessariamente fornire risposte affrettate e quindi inaffidabili.
La raccolta del parere in verbale è cruciale per l'acquisizione formale della prova peritale al fascicolo processuale: solo quanto verbalizzato è opponibile alle parti e costituisce oggetto di dibattimento.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il principio di immediatezza: concluse le formalità (articolo 226), il perito procede subito agli accertamenti. Questi accertamenti possono svolgersi in tempi diversi (ispezione del luogo, acquisizione documenti, esami laboratoriali, ecc.) e il perito coordina la timeline. Le risposte ai quesiti devono essere raccolte in verbale, il quale sarà sottoscritto dal perito medesimo e acquisito al fascicolo per il dibattimento.
Il comma 2 contempla l'ipotesi in cui il perito ritenga non praticabile la risposta immediata per complessità dei quesiti. La richiesta di termine va formulata al giudice prima di impegnarsi a date impossibili. Il giudice valuta la ragionevolezza della richiesta e decide se concedere il termine.
Il comma 3 stabilisce il termine ordinario: se il giudice concede il termine richiesto dal perito, fissa una data, non oltre novanta giorni, entro cui il perito dovrà rispondere ai quesiti. Questo termine è comunicato alle parti e ai consulenti tecnici. Novanta giorni è il limite ordinario, sufficiente per la stragrande maggioranza delle peritie (mediche, contabili, tecniche standard).
Il comma 4 introduce la possibilità di proroga per accertamenti di complessità particolare. Il perito può richiedere al giudice ulteriori periodi, non superiori a trenta giorni per ogni proroga, così da potere accumularsi in tempo massimo di sei mesi. Esempi di accertamenti che richiedono tale allungamento: analisi genetiche con laboratori esteri, studi epidemiologici retrospettivi, valutazioni psichiatriche che richiedono più incontri.
Il comma 5 consente al perito di chiedere autorizzazione a presentare relazione scritta al fine di illustrare meglio il parere. La relazione scritta, presentata nel termine stabilito, diviene parte integrante del materiale probatorio.
Quando si applica
L'applicazione è ubiqua in ogni procedimento che includa perizia. Esempi: (a) omicidio: perito medico-legale richiede termine di sessanta giorni per esami istologici e tossicologici; (b) frode informatica: perito IT richiede termine novanta giorni per analisi forense di server e device; (c) bancarotta: perito commercialista richiede due proroghe di trenta giorni ciascuna (totale novanta giorni) per esame dei libri contabili su più anni; (d) maltrattamenti: perita psichiatra richiede più incontri con la vittima, chiedendo proroga fino a sessanta giorni.
Se il perito non chiede termine e dovrebbe (ad es. scopre in corso di indagine che i quesiti sono di complessità maggiore del previsto), ha l'opportunità di rettificare mediante richiesta tardiva al giudice.
Connessioni
L'articolo 227 segue cronologicamente gli articoli 220-226 (disposizioni, nomina, consulenza, conferimento) e introduce la fase conclusiva con gli articoli 228 (attività del perito). Rimandi normativi: articolo 226 c.p.p. (conferimento dell'incarico); articolo 431 c.p.p. e articolo 76 disp. att. (acquisizione documenti al fascicolo); articolo 329 c.p.p. (segreto professionale del perito); articolo 366 c.p. (falso in perizia e responsabilità).
In ambito civile, l'articolo 66 c.p.c. disciplina identicamente i termini della consulenza tecnica civile.
Domande frequenti
Se il perito non conclude entro il termine fissato, cosa accade?
Il perito è in ritardo e il giudice può procedere alla sostituzione (articolo 231) e disporre una nuova perizia con perito diverso, ovvero attendere se il ritardo è breve.
Il perito può rendere parere parziale, rispondendo solo ad alcuni dei quesiti?
Tecnicamente sì, se dichiara l'impossibilità tecnica di rispondere ad alcuni quesiti. Tuttavia, il giudice valuta criticamente le ragioni della incompletezza.
La relazione scritta del perito sostituisce il verbale oppure lo integra?
La relazione scritta integra il verbale e costituisce parte della prova peritale. Se il perito presenta relazione scritta, essa contiene il parere formale.
Il perito può comunicare risultati parziali alle parti prima della scadenza del termine?
No. Il parere deve rimanere riservato fino alla comunicazione formale alle parti. Comunicazioni parziali potrebbero contaminare il procedimento.
Se il perito chiede proroga oltre i sei mesi, il giudice può accogliere la richiesta?
No. L'articolo 227 comma 4 stabilisce che il termine complessivo non può superare sei mesi (salva particolarità prevista all'articolo 392, comma 2, per procedimenti complessi come mafia).