← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 329 c.p.p. – Obbligo del segreto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (405).

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il segreto sugli atti di indagine è il principio generale durante la fase preliminare, volto a proteggere l'efficacia delle indagini
  • Il segreto cessa quando l'imputato può avere conoscenza degli atti e, comunque, al chiudersi delle indagini preliminari (art. 405 c.p.p.)
  • Il PM può derogare al segreto per motivi investigativi, pubblicando atti singoli con decreto motivato
  • Anche dopo il venir meno del segreto, il PM può disporre ulteriori misure di riservatezza per atti specifici o notizie relative a terze persone
  • La riservatezza ha il duplice scopo di proteggere l'indagine e i diritti della persona offesa

Gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla conoscenza dell'imputato, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Ratio

L'art. 329 c.p.p. disciplina il regime di segreto sugli atti di indagine, un elemento strutturale del sistema accusatorio riformato. La ratio è pragmatica: se l'imputato conoscesse immediato tutti gli atti investigativi, potrebbe ostruire le prove, intimidire testimoni, o distruggere tracce. Il segreto consente al PM di operare con margini di libertà operativa, perseguendo linee investigative senza che il sospettato possa vanificarle. Simultaneamente, il segreto non è assoluto: ha un termine (la conoscenza da parte dell'imputato, al più entro la chiusura delle indagini), dopo il quale scatta la trasparenza processuale.

La norma riflette il bilanciamento costituzionale tra pubblica sicurezza (artt. 117 Cost., 54 Cost.) e diritti della difesa (art. 24 Cost.): durante le indagini primacy della segretezza; dal contatto processuale onwards, primacy della conoscenza dei fatti.

Analisi

Il comma 1 pone il principio base: gli atti di indagine sono coperti dal segreto «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza». La formula «non ne possa avere conoscenza» è deliberatamente vaga, ma significa generalmente il momento della comunicazione della notizia di reato (art. 369 c.p.p.), quando l'imputato apprende di essere sospettato. Tuttavia, «comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 405)» fissa un termine massimo assoluto: anche se il segreto per un atto nasceva prima della comunicazione, esso scade definitivamente quando il PM chiude le indagini.

Il comma 2 introduce una deroga al segreto: il PM, «quando è necessario per la prosecuzione delle indagini», può pubblicare singoli atti o parti di essi, con «decreto motivato». Esempio: il PM, indagando su un furto, ritiene opportuno pubblicare una foto del furto identikit del sospettato ai media per ottenere segnalazioni dal pubblico. Redige un decreto che spiega i motivi e pubblica. Gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del PM (per tracciabilità).

Il comma 3 prevede ulteriori eccezioni: «anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto» (cioè dopo la chiusura delle indagini), il PM può comunque imporre segreto su singoli atti se: a) «l'imputato lo consente» (consenso scritto), oppure b) «la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone» (protezione di altre linee investigative o di co-imputati). Il PM può inoltre vietare la pubblicazione di contenuti specifici (art. 414) se necessario per le indagini.

Quando si applica

L'art. 329 si applica durante le indagini preliminari, dal ricevimento della notizia di reato fino alla chiusura (art. 405 c.p.p.). Ad esempio, il PM riceve denuncia per traffico di droga. Immediatamente inizia indagini: acquisisce referti tossicologici, registra intercettazioni telefoniche, e acquisisce tabulati SIM. Tutti questi atti rimangono segreti perché il sospettato non sa ancora di essere indagato. Quando la polizia comunica la notizia di reato al presunto traffichero (Tizio), il segreto scade (almeno per gli atti generali).

Un secondo scenario: il PM sta investigando per frode contrattuale ai danni di Caio. Per necessità investigative (scoprire complici), può disporre che i documenti relativi a co-imputati restino segreti anche dopo la chiusura delle indagini a carico di Caio, se il segreto serve a non compromettere l'indagine verso i complici (comma 3 lettera b).

Connessioni

L'art. 329 c.p.p. si integra con: art. 369 c.p.p. (comunicazione notizia di reato), art. 405 c.p.p. (chiusura indagini), art. 414 c.p.p. (divieto di pubblicazione), artt. 266-270 c.p.p. (intercettazioni e loro segretezza), art. 104 c.p.c. (segreto professionale del difensore), art. 358 c.p. (obbligo segreto per pubblici ufficiali). Si radica negli artt. 13 Cost. (libertà personale), 15 Cost. (riservatezza), 24 Cost. (diritto difesa), 27 Cost. (responsabilità). Dialoga con direttive UE su accesso a informazioni in procedimenti penali.

Domande frequenti

Se il difensore viene incaricato prima che la notizia di reato sia comunicata al suo assistito, può consultare gli atti coperti da segreto?

No. Il segreto persiste fino alla comunicazione della notizia di reato. Se il difensore è incaricato preventivamente (ad es., il cliente sospetta di essere indagato), il difensore non può accedere ai fascicolo del PM. Solo dopo la comunicazione della notizia di reato, il difensore ha diritto di consultare gli atti presso la segreteria del PM (art. 369 comma 4 c.p.p.).

Il PM può mantenere il segreto su alcuni atti anche dopo la chiusura delle indagini?

Sì, secondo il comma 3 c.p.p. Se l'imputato consente per iscritto il mantenimento del segreto su atti specifici, il PM può continuare a mantenerli riservati. Inoltre, se la conoscenza di un atto potrebbe ostacolare indagini in corso verso altre persone, il PM può vietarne la divulgazione. Tuttavia, questo non è segreto assoluto: il giudice può ordina al PM di rivelare l'atto se ritiene essenziale per la difesa dell'imputato.

Se il PM pubblica un atto o una notizia con decreto motivato, ci sono limiti a quello che può essere pubblicato?

La legge non fissa limiti espliciti al contenuto, ma il PM deve agire «quando è necessario per la prosecuzione delle indagini». Se il PM pubblica informazioni non pertinenti o sproporzionate, il difensore può ricorrere al GIP per contestare la pubblicazione come illegittima. Inoltre, l'art. 414 c.p.p. consente di vietare la pubblicazione di dati che potrebbero ledere la reputazione o la privacy di persone non implicate.

Cosa significa «la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone»? È una clausola troppo vaga?

È una clausola discrezionale, che consente al PM di mantenere segreto un atto se ritiene che la sua divulgazione potrebbe compromettere indagini verso co-imputati o testimoni. Esempio: se il PM sta investigando un anello di una rete di traffico di droga e ha già identificato Tizio, ma sta ancora inseguendo il boss Caio, può mantenere segreti gli atti relativi a Caio per non allertarlo. Il difensore di Tizio può contestare l'interpretazione del PM dinanzi al GIP.

Dopo quanto tempo dall'archiviazione le indagini si considerano definitivamente chiuse e il segreto cessa per sempre?

Formalmente, il segreto cessa quando il PM dichiara la chiusura delle indagini (art. 405 c.p.p.), ovvero al momento di presentare la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. Se la richiesta di archiviazione è accolta dal GIP, il fascicolo viene reclassificato e i dati rimangono nella disponibilità della difesa. Se il tempo da chiusura è breve e il PM riapre indagini per fatti nuovi, può ripristinare il segreto su quegli atti. Non esiste un termine massimo di declassificazione, ma la norma consente al difensore di accedere una volta che le indagini sono ufficialmente chiuse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.