Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (424 s.).
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503).
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. n divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
In sintesi
È vietato pubblicare gli atti processuali coperti da segreto e quelli non ancora conclusi, salvo autorizzazione.
Ratio
La norma protegge molteplici beni: il diritto alla riservatezza dell'indagine (se si pubblicassero i segreti, gli indagati potrebbero inquinare prove), il buon costume (certi dettagli di reati potrebbero essere degradanti), la privacy dei testimoni e delle parti private, l'interesse dello Stato a mantenere segrete notizie strategiche. Il divieto è articolato per fasi processuali: massima restrizione durante le indagini (il procedimento è segreto), progressivo allargamento verso il pubblico dibattimento, massima trasparenza solo dopo sentenza irrevocabile. I minorenni hanno una protezione speciale: neppure le loro generalità e immagini possono essere pubblicate.
Analisi
Il comma 1 vieta la pubblicazione di atti coperti da segreto. Il comma 2 estende il divieto a atti non più segreti fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare (art. 405, 424 CPP): questi atti, sebbene sia caduto il segreto, non possono ancora essere divulgati. Il comma 3 disciplina il dibattimento: gli atti del fascicolo dibattimentale (art. 431 CPP) non possono essere pubblicati se non dopo la sentenza di primo grado; gli atti del fascicolo del pubblico ministero (art. 433 CPP) non se non dopo la sentenza in appello. Eccezione: sono sempre consentiti gli atti utilizzati per le contestazioni (artt. 500, 503), cioè gli atti letti in dibattimento per attaccare la credibilità del testimone o le dichiarazioni dell'imputato. I commi 4 e 5 introducono divieti ulteriori (dibattimento a porte chiuse, offesa al buon costume). Il comma 6 protegge i minorenni: vietata la pubblicazione di generalità e immagini di minori testimoni, offesi o danneggiati fino alla maggiore età (ma il minore sedicenne può consensire). Il comma 6-bis vieta la pubblicazione di immagini di persone in custodia con manette (salvo consenso). Il comma 7 riconosce che la pubblicazione di atti non coperti da segreto è sempre consentita (diritto di cronaca).
Quando si applica
Governa ogni atto di comunicazione mediatica, giornalistica, online: articoli di giornali, post social, repliche in tv, siti web. I confini sono precisi: durante le indagini, i giornalisti non possono pubblicare i dettagli delle indagini; dopo il termine delle indagini ma prima del dibattimento, non possono divulgare il contenuto specifico degli atti, ma possono fare cronaca generica («è stato rinviato a giudizio»); dopo la sentenza di primo grado, possono pubblicare gli atti del dibattimento; dopo la sentenza irrevocabile, totale libertà.
Connessioni
Collegato ai principi costituzionali di diritto di cronaca (art. 21 Costituzione, bilanciato con diritto alla riservatezza privata). Rimanda all'art. 115 (sanzioni per violazione), all'art. 329 comma 3 lett. b) CPP (segreto del pubblico ministero), alle norme sulla segretezza delle indagini (art. 326 CPP), alla L. 69/1987 sulla tutela della privacy, alla Costituzione artt. 3 e 27 (trattamento umano degli imputati, no diffamazione).
Domande frequenti
I giornali possono pubblicare i nomi degli imputati durante il processo?
Dipende dalla fase. Durante le indagini preliminari, il divieto è massimo (il procedimento è segreto). Dopo il rinvio a giudizio, è possibile fare cronaca generica sul processo, ma con cautela. Solo dopo la sentenza di primo grado possono essere pubblicati i dettagli degli atti.
Se il processo è pubblico, il giornale può pubblicare tutto quello che sente in aula?
Quasi. Il dibattimento è pubblico (il pubblico può assistere), ma ciò non significa che tutto possa essere pubblicato. Anche durante il dibattimento pubblico, il divieto di pubblicazione persiste fino a sentenza di primo grado, salvo gli atti usati per le contestazioni.
Se un imputato è innocente (assolto), il giornale può continuare a parlare del processo concluso?
Sì, dopo sentenza irrevocabile, la pubblicazione è libera. Tuttavia, il giornale deve rispettare le norme sulla presunzione di innocenza (Costituzione, art. 27) e non può diffamare (Codice Penale, art. 595). Se scrive che l'assolto «avrebbe» fatto il reato, espone sé stesso a rischi legali.
Le generalità e l'immagine di un minore testimone, quando possono essere pubblicate?
Non possono essere pubblicate fino alla maggiore età, anche dopo il processo concluso. L'unica eccezione è il consenso scritto del minore dopo i 16 anni. Un genitore non può autorizzare: la decisione spetta al minore stesso da sedicenne in poi.
Se una persona è fotografata in manette dalla polizia, il giornale può pubblicare la foto?
No, se la foto mostra chiaramente la persona in manette, il divieto sussiste (comma 6-bis). Salvo il consenso della persona stessa. La norma mira a evitare il «linciaggio mediatico» durante l'arresto, quando l'imputato non può ancora difendersi.
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