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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 c.p.c. – Pluralità di domande contro la stessa parte
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 103 - Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltati…→Cod. proc. civ. art. 105 - Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario→Art. 106 c.p.c.: Intervento su istanza di parte→Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio→Art. 107 c.p.c.: Intervento per ordine del giudice→Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire→Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito→Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Più domande contro lo stesso convenuto possono cumularsi nello stesso processo se il valore complessivo rispetta le regole di competenza.
Ratio della norma
L'art. 104 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale e di concentrazione del giudizio: se Tizio vanta più crediti nei confronti di Caio, per esempio un corrispettivo contrattuale non pagato e il risarcimento di un danno distinto, può farli valere in un unico processo, evitando la duplicazione di attività difensiva e giurisdizionale. La norma privilegia l'efficienza senza sacrificare le garanzie delle parti.
Analisi del testo
Il primo comma enuncia la regola generale: le domande possono essere «anche non altrimenti connesse», il che distingue il cumulo dell'art. 104 dal litisconsorzio facoltativo proprio dell'art. 103 (che invece richiede connessione per oggetto, titolo o causa petendi). L'unico vincolo esplicito è il rinvio all'art. 10, secondo comma, c.p.c., in forza del quale i valori delle singole domande si sommano per determinare la competenza per valore del giudice adito. Il secondo comma rinvia al secondo comma dell'art. 103 c.p.c., attribuendo al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la trattazione congiunta le renderebbe eccessivamente complesse o ne ritarderebbe la definizione.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta l'attore intenda proporre contestualmente più domande nei confronti del medesimo convenuto, indipendentemente dal titolo giuridico di ciascuna. È sufficiente che: (a) le domande siano rivolte contro la stessa parte; (b) il giudice adito sia competente per valore, tenendo conto della somma dei valori ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c. Non occorre invece che le pretese derivino dallo stesso rapporto o siano tra loro connesse per materia.
Connessioni con altre norme
L'art. 104 c.p.c. si coordina in primo luogo con l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (criterio del cumulo per la determinazione del valore ai fini della competenza) e con l'art. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo, di cui mutua la disciplina della separazione). Va letto anche in relazione all'art. 36 c.p.c. (domanda riconvenzionale), all'art. 40 c.p.c. (connessione e competenza) e alle norme sul simultaneus processus. In ambito tributario e amministrativo trovano applicazione discipline speciali che limitano o modulano diversamente il cumulo di domande.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio è creditore di Caio per un mutuo non restituito (10.000 euro) e per danni derivanti da un contratto d'appalto distinto (8.000 euro). Pur non essendo le pretese connesse tra loro, Tizio può proporre entrambe le domande nello stesso atto di citazione davanti al Tribunale, il quale è competente per valore sulla base della somma complessiva di 18.000 euro (art. 10, secondo comma, c.p.c.).
Sempronio conviene Mevio davanti al Giudice di Pace chiedendo il pagamento di tre fatture insolute per forniture diverse, del valore rispettivo di 600, 700 e 800 euro. Le domande non sono connesse ma sono tutte rivolte contro lo stesso debitore: il cumulo è ammesso, e la competenza si determina sul valore cumulato di 2.100 euro. Il Giudice di Pace, verificando che la trattazione congiunta non causa ritardi, mantiene la riunione dei tre capi di domanda.
Domande frequenti
È necessario che le domande cumulate ex art. 104 c.p.c. abbiano un collegamento tra loro?
No. L'art. 104 c.p.c. consente espressamente il cumulo di domande «anche non altrimenti connesse»: l'unico requisito è che siano rivolte contro la stessa parte e che il giudice risulti competente per valore sulla somma delle pretese.
Come si calcola il valore della causa quando si cumulano più domande ai sensi dell'art. 104 c.p.c.?
In base al rinvio all'art. 10, secondo comma, c.p.c., i valori delle singole domande si sommano tra loro. Il risultato determina quale giudice è competente per valore (Giudice di Pace o Tribunale).
Il giudice può separare le domande cumulate ai sensi dell'art. 104 c.p.c.?
Sì. Il secondo comma dell'art. 104 richiama il secondo comma dell'art. 103 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione quando la trattazione congiunta renderebbe il processo eccessivamente complesso o ne ritarderebbe la definizione.
Qual è la differenza tra il cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. e il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.?
Il litisconsorzio facoltativo (art. 103) presuppone una connessione per oggetto, titolo o causa petendi tra le domande o tra le parti. Il cumulo ex art. 104, invece, non richiede alcuna connessione: è sufficiente che le domande siano dirette contro la stessa parte.
Il cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. è ammesso anche nel processo del lavoro o in quello tributario?
Nel processo del lavoro e in quello tributario vigono regole speciali che possono limitare o disciplinare diversamente la riunione di domande. È necessario verificare di volta in volta le norme di rito applicabili, poiché il rinvio al codice di procedura civile opera solo nei limiti della compatibilità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate