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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 104 c.p.c. consente il cumulo soggettivo di domande: più pretese verso la stessa parte in un unico giudizio.
  • Non è richiesta alcuna connessione tra le domande cumulate, a differenza di altri istituti processuali.
  • Il limite è il rispetto dell'art. 10, secondo comma: il valore delle domande si somma ai fini della competenza per valore.
  • Si applica anche il secondo comma dell'art. 103 c.p.c.: il giudice può separare le cause se la riunione ritarda o complica il processo.
  • L'istituto risponde a un criterio di economia processuale, evitando la moltiplicazione di giudizi separati tra le stesse parti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 c.p.c. – Pluralità di domande contro la stessa parte

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente .

In sintesi

  • L'art. 104 c.p.c. consente il cumulo soggettivo di domande: più pretese verso la stessa parte in un unico giudizio.
  • Non è richiesta alcuna connessione tra le domande cumulate, a differenza di altri istituti processuali.
  • Il limite è il rispetto dell'art. 10, secondo comma: il valore delle domande si somma ai fini della competenza per valore.
  • Si applica anche il secondo comma dell'art. 103 c.p.c.: il giudice può separare le cause se la riunione ritarda o complica il processo.
  • L'istituto risponde a un criterio di economia processuale, evitando la moltiplicazione di giudizi separati tra le stesse parti.

Più domande contro lo stesso convenuto possono cumularsi nello stesso processo se il valore complessivo rispetta le regole di competenza.

Ratio della norma

L'art. 104 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale e di concentrazione del giudizio: se Tizio vanta più crediti nei confronti di Caio, per esempio un corrispettivo contrattuale non pagato e il risarcimento di un danno distinto, può farli valere in un unico processo, evitando la duplicazione di attività difensiva e giurisdizionale. La norma privilegia l'efficienza senza sacrificare le garanzie delle parti.

Analisi del testo

Il primo comma enuncia la regola generale: le domande possono essere «anche non altrimenti connesse», il che distingue il cumulo dell'art. 104 dal litisconsorzio facoltativo proprio dell'art. 103 (che invece richiede connessione per oggetto, titolo o causa petendi). L'unico vincolo esplicito è il rinvio all'art. 10, secondo comma, c.p.c., in forza del quale i valori delle singole domande si sommano per determinare la competenza per valore del giudice adito. Il secondo comma rinvia al secondo comma dell'art. 103 c.p.c., attribuendo al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la trattazione congiunta le renderebbe eccessivamente complesse o ne ritarderebbe la definizione.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta l'attore intenda proporre contestualmente più domande nei confronti del medesimo convenuto, indipendentemente dal titolo giuridico di ciascuna. È sufficiente che: (a) le domande siano rivolte contro la stessa parte; (b) il giudice adito sia competente per valore, tenendo conto della somma dei valori ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c. Non occorre invece che le pretese derivino dallo stesso rapporto o siano tra loro connesse per materia.

Connessioni con altre norme

L'art. 104 c.p.c. si coordina in primo luogo con l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (criterio del cumulo per la determinazione del valore ai fini della competenza) e con l'art. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo, di cui mutua la disciplina della separazione). Va letto anche in relazione all'art. 36 c.p.c. (domanda riconvenzionale), all'art. 40 c.p.c. (connessione e competenza) e alle norme sul simultaneus processus. In ambito tributario e amministrativo trovano applicazione discipline speciali che limitano o modulano diversamente il cumulo di domande.

Domande frequenti

È necessario che le domande cumulate ex art. 104 c.p.c. abbiano un collegamento tra loro?

No. L'art. 104 c.p.c. consente espressamente il cumulo di domande «anche non altrimenti connesse»: l'unico requisito è che siano rivolte contro la stessa parte e che il giudice risulti competente per valore sulla somma delle pretese.

Come si calcola il valore della causa quando si cumulano più domande ai sensi dell'art. 104 c.p.c.?

In base al rinvio all'art. 10, secondo comma, c.p.c., i valori delle singole domande si sommano tra loro. Il risultato determina quale giudice è competente per valore (Giudice di Pace o Tribunale).

Il giudice può separare le domande cumulate ai sensi dell'art. 104 c.p.c.?

Sì. Il secondo comma dell'art. 104 richiama il secondo comma dell'art. 103 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione quando la trattazione congiunta renderebbe il processo eccessivamente complesso o ne ritarderebbe la definizione.

Qual è la differenza tra il cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. e il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.?

Il litisconsorzio facoltativo (art. 103) presuppone una connessione per oggetto, titolo o causa petendi tra le domande o tra le parti. Il cumulo ex art. 104, invece, non richiede alcuna connessione: è sufficiente che le domande siano dirette contro la stessa parte.

Il cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. è ammesso anche nel processo del lavoro o in quello tributario?

Nel processo del lavoro e in quello tributario vigono regole speciali che possono limitare o disciplinare diversamente la riunione di domande. È necessario verificare di volta in volta le norme di rito applicabili, poiché il rinvio al codice di procedura civile opera solo nei limiti della compatibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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