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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 107 c.p.c. – Intervento per ordine del giudice

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

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In sintesi

  • Il giudice dispone d'ufficio la chiamata in causa di un terzo.
  • Presupposto: la causa deve essere «comune» al terzo, ossia produrre effetti diretti anche nella sua sfera giuridica.
  • L'ordine è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice («quando ritiene opportuno»).
  • L'istituto garantisce la completezza del contraddittorio e l'uniformità delle decisioni.
  • Il terzo chiamato acquisisce la qualità di parte a tutti gli effetti.

Il giudice può ordinare l'intervento di un terzo quando la causa è comune anche a lui.

Ratio della norma

L'art. 107 c.p.c. attribuisce al giudice un potere officioso di ampliamento soggettivo del processo. La norma mira a evitare che la causa venga decisa in assenza di soggetti la cui posizione giuridica è direttamente coinvolta dall'oggetto del giudizio, prevenendo così sentenze inutiliter datae o giudicati contraddittori.

Analisi del testo

Il presupposto testuale è la «comunanza della causa»: il terzo deve essere titolare di un rapporto giuridico sostanziale connesso o coincidente con quello dedotto in giudizio, tale da rendere opportuna — a giudizio del giudice — la sua partecipazione. Il termine «opportuno» conferisce un margine di discrezionalità tecnica: il giudice non è obbligato a disporre l'intervento anche quando la causa è astrattamente comune, ma lo ordina ogni volta che ciò appaia funzionale alla corretta decisione. L'ordine è notificato al terzo, che viene così posto in condizione di partecipare al processo come litisconsorte necessario (se la comunanza è tale da rendere inscindibile la decisione) o come litisconsorte facoltativo.

Quando si applica

La norma trova applicazione tipicamente quando emerge nel corso del giudizio che un terzo è contitolare del rapporto controverso, oppure quando la decisione potrebbe produrre effetti pregiudizievoli diretti nella sua sfera. Esempi ricorrenti: obbligazioni solidali, rapporti condominiali, successioni ereditarie con pluralità di chiamati, contratti a favore di terzo. Il giudice può intervenire in qualsiasi stato e grado in cui sia ancora possibile integrare il contraddittorio, fatte salve le preclusioni processuali.

Connessioni con altre norme

L'art. 107 si colloca nel sistema degli interventi disciplinato dagli artt. 105-111 c.p.c. Va letto in combinato disposto con l'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario), che impone l'integrazione del contraddittorio quando la decisione non può essere pronunciata in assenza di alcune parti. Si distingue dall'art. 106 c.p.c. (chiamata su istanza di parte) perché l'iniziativa spetta al giudice e non alle parti. Rileva inoltre il raccordo con l'art. 354 c.p.c., che prevede la rimessione al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'intervento per ordine del giudice (art. 107) e l'intervento volontario (art. 105)?

L'intervento volontario ex art. 105 avviene per iniziativa del terzo stesso, che sceglie liberamente di partecipare al giudizio. L'intervento per ordine del giudice ex art. 107 è invece disposto d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla volontà delle parti o del terzo.

Il terzo chiamato ex art. 107 può rifiutarsi di partecipare al processo?

Il terzo destinatario dell'ordine del giudice diventa parte del processo a tutti gli effetti una volta notificato il provvedimento. Non può «rifiutarsi» in senso tecnico, ma può costituirsi e far valere le proprie difese, oppure restare contumace subendone le conseguenze processuali.

In quale fase del processo può essere disposto l'intervento ex art. 107?

L'ordine può essere emesso in linea di principio in qualsiasi momento del giudizio in cui sia ancora processualmente possibile integrare il contraddittorio, fatte salve le preclusioni previste per le singole fasi e le norme sui gradi di impugnazione.

L'art. 107 si applica anche nel processo del lavoro o in altri riti speciali?

Il potere officioso del giudice di ordinare l'intervento del terzo è compatibile con il rito del lavoro e con altri procedimenti speciali, salvo che norme specifiche lo escludano o lo limitino. Il giudice valuta l'opportunità in concreto anche tenendo conto delle peculiarità del rito applicabile.

Qual è il rapporto tra l'art. 107 e il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.?

Quando il litisconsorzio è necessario (art. 102), il giudice è obbligato a ordinare l'integrazione del contraddittorio. Con l'art. 107 il potere è invece discrezionale: il giudice valuta se sia «opportuno» chiamare il terzo, anche laddove la sua partecipazione non sia tecnicamente imposta dalla struttura del rapporto sostanziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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