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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 358 c.p.p. – Attività di indagine del pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

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In sintesi

  • Il PM svolge autonomamente attività investigative ritenute necessarie per i fini dell'indagine preliminare.
  • Ha il dovere di compiere accertamenti anche a favore della persona sottoposta a indagini, non solo contro di essa.
  • Può nominare consulenti tecnici, disporre perquisizioni, acquisire documenti, e assumere informazioni.
  • Il PM è obbligato a una ricerca della verità equilibrata, non parziale.

Il PM compie tutte le attività investigative necessarie, inclusi accertamenti a favore della persona sottoposta a indagini.

Ratio

L'articolo codifica un principio fondamentale nel processo penale moderno: il PM non è un accusatore partigiano ma un magistrato imparziale. La norma, in particolare il riferimento agli accertamenti 'a favore della persona sottoposta alle indagini', affronta il rischio di una indagine unidirezionale. La ratio è che le indagini preliminari devono ricercare la verità obiettivamente, acquisendo elementi di responsabilità e di non responsabilità secondo equità.

Analisi

Il testo è volutamente breve. L'espressione 'compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326' rimanda ai fini dell'indagine preliminare (raccogliere elementi di colpevolezza e innocenza). La successiva menzione degli 'accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini' è la chiave interpretativa: significa che il PM non può limitarsi a cercare prove di responsabilità, ma deve anche indagare su alibi, testimonianze scagionanti, e circostanze attenuanti. Questa disposizione è stata spesso interpretata come consacrazione del principio di 'obbligo di verità' del PM.

Quando si applica

La norma governa tutta l'attività investigativa del PM. Se una persona segnala al PM di avere prove di innocenza (testimone che afferma di aver visto un'altra persona commettere il reato), il PM non può ignorarle ma deve acquisirle. Se emerge documentazione che scagiona l'indagato (ricevute di pagamento che provano non c'è stato furto), il PM deve incorporarla nel fascicolo. Se il PM dubita della colpevolezza, può compiere accertamenti per chiarire il quadro prima di decidere il rinvio a giudizio.

Connessioni

L'articolo si coordina con l'art. 326 c.p.p. (fini dell'indagine preliminare), gli artt. 359-366 c.p.p. (consulenti e accertamenti tecnici), e gli artt. 351-356 c.p.p. (atti della polizia). Rimanda anche al principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost. (processo equo) e all'art. 24 Cost. (diritto di difesa). La giurisprudenza della Cassazione (cfr. sez. un., 'Obbligo di acquisire elementi favorevoli all'imputato') ha confermato che il PM viola l'obbligo di legge se omette sistematicamente accertamenti che potrebbero scagionare l'indagato.

Domande frequenti

Il PM può rifiutarsi di acquisire una prova che scagiona l'indagato?

No. L'art. 358 impone al PM di compiere accertamenti 'anche a favore della persona sottoposta alle indagini'. Se una prova di innocenza è manifestamente disponibile, il PM non può ignorarla. Farlo costituisce violazione del dovere di ricerca della verità e può fondare un reclamo al Procuratore Generale.

Chi controlla che il PM compia tutti gli accertamenti necessari?

Il difensore e la persona sottoposta a indagini possono richiedere al PM di compiere accertamenti specifici (art. 414 c.p.p.). Se il PM rifiuta senza valide ragioni, il difensore può ricorrere al GIP (giudice per le indagini preliminari) per ottenere un'ordinanza che impone il compimento dell'accertamento. Anche il difensore della persona offesa può sollevare contestazioni.

L'obbligo di accertamenti a favore dell'indagato vale anche per i fatti attenuanti?

Sì. Sebbene l'art. 358 non menzioni espressamente le attenuanti, la ricerca della verità obiettiva includerebbe anche circostanze che, pur non scagionando completamente, potrebbero ridurre la responsabilità (es. agire su pressione altrui, stato di necessità).

Se il PM compie pochi accertamenti, può comunque rinviare a giudizio?

Sì, il PM ha discrezionalità sul rinvio a giudizio una volta che ritiene di avere elementi sufficienti. Tuttavia, se l'indagine è manifestamente incompleta e carente di accertamenti dovuti, il giudice in dibattimento può valutare il difetto investigativo nella valutazione delle prove.

Come può l'indagato sapere se il PM ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti?

Dopo la chiusura dell'indagine, il difensore ha accesso al fascicolo e può verificare quali accertamenti sono stati effettuati. Se constata gravi omissioni, può denunciare il difetto investigativo nel ricorso al GIP (art. 416 c.p.p.) o nelle memorie dibattimentali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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