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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 226 c.p.p. – Conferimento dell’incarico

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi (70 att.) e delle responsabilità (373 c.p.) previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: inconsapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto (329) su tutte le operazione peritali.

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (225, 2332), il pubblico ministero e i difensori presenti.

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In sintesi

  • Accertamento delle generalità del perito e verificazione delle cause di incapacità
  • Avvertimento sui doveri giuridici e responsabilità penale previste dal codice penale
  • Dichiarazione formale di impegno a svolgere l'ufficio senza scopo se non la verità
  • Obbligo di mantenimento del segreto su tutte le operazioni peritali
  • Formulazione dei quesiti sentiti il perito, consulenti, pubblico ministero e difensori

Il giudice chiede al perito se si trova in condizioni di incapacità, lo avverte degli obblighi e responsabilità, e formula quesiti sentiti il perito e i consulenti.

Ratio

L'articolo 226 disciplina la fase finale di nomina peritale, il cosiddetto conferimento dell'incarico vero e proprio. Rappresenta il momento in cui la scelta astratta del perito si concretizza in una volontà reciproca (giudice-perito) di procedere alle operazioni peritali. La solennità delle formalità (dichiarazione di impegno, avvertimento delle responsabilità, formulazione dei quesiti) sottolinea la rilevanza giuridica e la serietà dell'incarico, oltre a creare un record formale proteggibile successivamente in caso di contestazioni.

L'avvertimento delle responsabilità riflette il principio di trasparenza e la necessità di assicurare che il perito agisca consapevolmente del regime penale cui è soggetto (articolo 366 c.p., falso in perizia).

Analisi

Il comma 1 articola il conferimento in più fasi. Primo, il giudice accerta le generalità del perito (nome, qualifiche, studi, iscrizioni ad albi), così da consentire l'identificazione certa e il controllo successivo di eventuali violazioni di astensione o ricusazione. Secondo, il giudice chiede se il perito si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 (incapacità) e 223 (astensione): è il momento in cui il perito autocertifica l'assenza di impedimenti. Terzo, il giudice emette un avvertimento formale sugli obblighi (articoli 70-72 disp. att.) e sulle responsabilità penali (articolo 366 c.p.).

La dichiarazione richiesta è solenne: il perito deve dichiarare, in forma quasi sacramentale, di impegnarsi ad adempiere l'ufficio senza scopo se non quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali. Questa formulazione non è mera cortesia, ma è diretta a sottolineare la neutralità e l'imparzialità attesa dal perito. L'impegno è personale, non delegabile.

Il comma 2 specifica che il giudice formula i quesiti dopo aver sentito il perito stesso (il quale può formulare osservazioni su fattibilità o necessità di chiarimenti), i consulenti tecnici nominati dalle parti (per assicurare loro opportunità di proporre aspetti tecnici rilevanti), il pubblico ministero e i difensori presenti. Questo meccanismo partecipativo è volto a garantire che i quesiti siano tecnicamente adatti e che le parti possano già intuire la direzione dell'indagine peritale.

Quando si applica

Il conferimento dell'incarico avviene in tutte le peritie giudiziali, normalmente nel corso di un'udienza dibattimentale oppure in una seduta istruttoria specifica. Esempi: (a) in processo per omicidio, al momento della formulazione dei quesiti al medico-legale durante un'udienza preliminare; (b) in procedimento per frode, durante un'udienza dedicata all'ascolto del perito commercialista e dei consulenti di parte; (c) per perizia psichiatrica su imputabilità, durante un'udienza in cui il giudice sente il perito e acquisisce istanze delle parti.

Il conferimento è obbligatorio e non può essere eluso: se il giudice nomina il perito senza conferire formalmente l'incarico secondo le regole dell'articolo 226, la perizia è viziata e può essere annullata.

Connessioni

L'articolo 226 si inserisce sequenzialmente dopo gli articoli 220-225 (disposizioni sulla perizia, nomina, consulenza) e precede gli articoli 227-228 (relazione peritale, attività del perito). Rimandi normativi: articoli 70-72 disp. att. c.p.p. (obblighi del perito); articolo 366 c.p. (falso in perizia, responsabilità penale); articolo 329 c.p.p. (obbligo di segreto); articolo 36 c.p.p. (cause di astensione); articoli 222-223 c.p.p. (incapacità e ricusazione).

In ambito civile, l'articolo 65 c.p.c. disciplina il conferimento dell'incarico al consulente tecnico con regole analoghe.

Domande frequenti

Cosa accade se il perito durante il conferimento dell'incarico dichiara la presenza di motivi di astensione?

Il giudice accoglie la dichiarazione di astensione, non conferisce l'incarico al perito e procede a nuova nomina di perito idoneo.

Il perito può proporre modifiche ai quesiti formulati dal giudice?

Sì. Durante il conferimento dell'incarico, il giudice sente il perito e il perito può rappresentare difficoltà tecniche o suggerire formulazioni alternative più idonee.

La dichiarazione di impegno del perito è giurata oppure no?

La dichiarazione non è giurata, ma è solenne e costituisce impegno formale. Il non adempimento comporta responsabilità penale (falso in perizia) anche senza giuramento.

Se il giudice omette di avvertire il perito delle responsabilità penali, la perizia è nulla?

Sì. L'omissione dell'avvertimento costituisce violazione delle formalità del conferimento e può determinare l'annullamento della perizia per vizio nella forma.

Quanti quesiti può formulare il giudice?

Non esiste limite massimo, ma il giudice deve formulare quesiti chiari, pertinenti e fattibili tecnicamente. Quesiti eccessivi, ambigui o impossibili possono essere contestati dal perito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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