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Art. 223 c.p.p. – Astensione e ricusazione del perito
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando esiste un motivo di astensione il perito ha l’obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall’art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico (226) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere (227).
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice (31).
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In sintesi
Il perito può astenersi se sussistono motivi legittimi; può essere ricusato dalle parti; dichiarazioni di astensione o ricusazione fino al conferimento dell'incarico.
Ratio
L'articolo 223 disciplina i meccanismi di controllo dell'imparzialità del perito, bilanciando il diritto del giudice di operare una scelta consapevole con il diritto delle parti di opporsi a periti sospetti. A differenza della incapacità assoluta (articolo 222), l'astensione e la ricusazione sono fondate su situazioni di potenziale conflitto di interesse che non inficiano necessariamente la capacità tecnica, ma la credibilità e la neutralità del perito agli occhi del processo.
La disciplina è stringente sui tempi: dichiarazioni tardive di astensione o ricusazione sono inadmissibili, proprio per evitare paralisi del procedimento e abusi strategici.
Analisi
Il comma 1 impone al perito un obbligo positivo: se conosce l'esistenza di un motivo di astensione, deve dichiararlo. L'omissione della dichiarazione (quando il perito era a conoscenza del motivo) configura comportamento scorretto e potrebbe esporre il perito a responsabilità. I motivi di astensione sono quelli previsti dall'articolo 36 c.p.p.: interesse personale nel procedimento, parentela con le parti, precedenti incarichi per una parte, ecc.
Il comma 2 consente alle parti di ricusare il perito nei casi dell'articolo 36, con una deroga: non è ammessa ricusazione per il motivo previsto dall'articolo 36 comma 1 lett. h), che attiene alla generica incapacità del giudice (non si applica al perito). La ricusazione è strumento di tutela della difesa, esercitabile da pubblico ministero e da difensori dell'imputato.
Il comma 3 pone un limite temporale cruciale: dichiarazioni di astensione o ricusazione sono ammesse fino al completamento delle formalità di conferimento dell'incarico (articolo 226). Se i motivi sono sopravvenuti o conosciuti successivamente, la dichiarazione è ammessa fino a che il perito non ha dato il proprio parere. Ciò implica che una volta reso il parere, astensione e ricusazione tardive sono inammissibili.
Il comma 4 affida la decisione al giudice, mediante ordinanza motivata. Il giudice valuta se il motivo è effettivamente sussistente e prevalente.
Il comma 5 rinvia alle norme sulla ricusazione del giudice (articolo 31), assicurando coerenza sistematica.
Quando si applica
L'applicazione è frequente nelle cause penali complesse. Esempi: (a) perito che ha già assistito il pubblico ministero nella fase di indagine come consulente tecnico; (b) perito che è parente stretto di uno dei difensori dell'imputato; (c) perito che ha prestato servizio presso una struttura pubblica coincidente con la parte offesa; (d) perito che ha rilasciato precedenti consulenze su argomento analogo per una delle parti.
La ricusazione è dichiarata dalle parti mediante memorie e richieste durante l'udienza di conferimento dell'incarico. L'astensione è dichiarata dal perito stesso, in forma verbale o scritta, al momento della nomina.
Connessioni
L'articolo 223 si articola attorno all'articolo 36 c.p.p. (cause generali di astensione e ricusazione dei magistrati, per analogia applicabili al perito). Rimandi ulteriori: articolo 221 (nomina del perito); articolo 222 (incapacità); articolo 226 (conferimento dell'incarico); articolo 31 c.p.p. (ricusazione del giudice, cui rinvia il comma 5). In ambito civile, l'articolo 62 c.p.c. disciplina identicamente l'astensione e la ricusazione del consulente tecnico.
Domande frequenti
Il perito può astenersi di sua iniziativa oppure deve aspettare la richiesta delle parti?
Il perito ha diritto e obbligo di dichiararsi se conosce motivi di astensione. Non deve aspettare istanza delle parti; anzi, l'omissione della dichiarazione è scorrettezza.
Dopo che il perito ha reso il parere, è ancora possibile ricusarlo?
No. L'articolo 223 comma 3 consente dichiarazioni di ricusazione prima che il perito abbia dato il parere. Dopo il parere, ricusazioni tardive sono inammissibili.
Quali sono i motivi di astensione previsti dall'articolo 36?
Interesse personale nel procedimento, parentela con le parti, lavoro precedente per una parte, precedenti conflitti con le parti, rapporti finanziari o familiari non trasparenti.
Se il giudice accoglie la ricusazione, la perizia è nulla?
No. La perizia non è ancora stata compiuta al momento della ricusazione. La ricusazione previene la perizia e il giudice nomina diverso perito.
Il pubblico ministero può ricusare il perito nominato dal giudice?
Sì, il pubblico ministero ha gli stessi diritti di ricusazione delle parti private, nei casi previsti dall'articolo 36.
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