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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 221 c.p.p. – Nomina del perito

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (67-69 att.) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (74 att.). Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità (2274) ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (70-72 att.; 366 c.p.), salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’art. 36.

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In sintesi

  • Il perito è nominato dal giudice fra iscritti negli albi professionali oppure fra persone di particolare competenza
  • Sono possibili multiple nomine quando indagini richiedono complessità e competenze diversificate
  • Il perito ha obbligo di accettare l'incarico, salvo motivi di astensione legittimi
  • Se una perizia è annullata, il giudice preferisce affidare nuovo incarico a perito diverso

Il giudice nomina il perito scegliendolo fra gli iscritti negli appositi albi o fra persone di particular competenza; la nomina di più periti è consentita per questioni di complessità.

Ratio

La nomina del perito rappresenta un momento cruciale nella selezione della prova scientifica. L'articolo 221 bilancia due esigenze: (a) garantire l'imparzialità e la competenza tecnica; (b) assicurare flessibilità nell'individuazione di esperti qualificati, anche al di fuori degli albi quando la materia richiede competenze specialistiche non ancora professionalmente strutturate. La doppia fonte di selezione (albi + libera scelta tra persone competenti) consente al giudice di adattarsi a fattispecie tecnicamente complesse e nuove.

L'obbligo di accettazione, temperato dal diritto di astensione, riflette il principio che la perizia è strumento pubblico di ricerca della verità, e non servizio privato offribile a piacimento.

Analisi

Il comma 1 specifica le fonti di scelta del perito. La prima fonte sono gli albi professionali (geometri, ingegneri, medici, farmacisti, ecc.), regolati dagli articoli 67-69 e 74 disp. att. c.p.p. La seconda fonte è rappresentata da persone che, pur non iscritte in albi, dimostrino particolare competenza nella disciplina rilevante per il caso specifico (ad es. un esperto di criptografia, anche se non iscritto ad alcun albo professionale italiano). La scelta tra le due fonti rimane nelle mani del giudice, il quale valuta la complessità tecnica e l'idoneo assortimento di competenze.

Il comma 2 regola le ipotesi di perizia multidisciplinare. Quando i quesiti richiedono competenze trasversali (ad es. omicidio che richiede sia balistica che medicina legale, oppure frode informatica che richiede sia informatica che contabilità), il giudice nomina più periti. La norma richiede distinzione di competenze in differenti discipline: non si tratta dunque di moltiplicare indiscriminatamente i periti, ma di garantire copertura scientifica completa.

Il comma 3 impone al perito un obbligo: prestare il suo ufficio. Tale obbligo è temperato dalle cause di astensione previste dall'articolo 36 c.p.p. e dalle responsabilità previste dagli articoli 70-72 disp. att. e dall'articolo 366 c.p. (falso in perizia). Se il perito nomina un altro per suo conto, ciò costituirebbe violazione del dovere di adempimento personale.

Quando si applica

La nomina del perito è disposta in tutte le ipotesi di perizia giudiziale: balistica, medicina legale, informatica forense, contabilità, engineering, biologia molecolare, psichiatria forense, ecc. Esempi: (a) omicidio: nomina di medico legale per autopsia e dinamica delle lesioni; (b) frode informatica: nomina di esperto IT per analisi forense di server e device; (c) bancarotta fraudolenta: nomina di commercialista per analisi contabile; (d) lesioni complesse: nomina congiunta di medico legale e specialista ortopedico.

La norma è applicabile anche quando il perito debba sostituire un collega, nel qual caso il giudice deve cura, ove possibile, di scegliere un perito diverso dal precedente, così da escludere effetti di personalizzazione della consulenza.

Connessioni

L'articolo 221 si integra con gli articoli 220 (disposizioni sulla perizia), 222-223 (incapacità, incompatibilità, astensione e ricusazione del perito), 224 (provvedimenti del giudice), 225 (nomina del consulente tecnico). Rimandi ulteriori: articoli 67-74 disp. att. c.p.p. (albi professionali); articolo 36 c.p.p. (cause di astensione generali, applicabili anche al perito); articoli 70-72 disp. att. e articolo 366 c.p. (responsabilità penali del perito).

In ambito civilistico, l'articolo 61 c.p.c. disciplina analogamente la nomina del consulente tecnico d'ufficio, suggerendo coerenza sistematica.

Domande frequenti

Il perito ha diritto di rifiutare l'incarico?

Sì, se ricorre un motivo di astensione previsto dall'articolo 36 c.p.p. (interesse personale, parentela con le parti, precedenti incarichi per una parte, ecc.). Altrimenti ha obbligo di accettare.

Che differenza c'è fra perito e consulente tecnico?

Il perito è nominato dal giudice come ausiliario giudiziale; il consulente tecnico è nominato dal pubblico ministero o dalle parti per assistere e controbattere le conclusioni peritali.

Se il primo perito è sostituito, il secondo perito eredita il fascicolo?

Sì, il nuovo perito riceve gli atti già acquisiti. Tuttavia, il giudice preferisce sceglierne uno nuovo, per garantire un'analisi indipendente e non viziata dalla precedente perizia.

Quali sono gli albi professionali riconosciuti per la nomina peritale?

Gli albi principali sono: Ingegneri, Architetti, Geometri, Medici, Farmacisti, Veterinari, Periti Industriali, Consulenti del Lavoro, Ragionieri, Commercialisti. La nomina fra non iscritti è possibile per competenze specialistiche.

Il perito può essere nominato dal giudice d'ufficio o solo su richiesta di parte?

Il giudice può disporre perizia anche d'ufficio, mediante ordinanza motivata. Non è subordinato a richiesta delle parti, anche se in pratica spesso accade su istanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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