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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 31 c.p.p. – Comunicazione al giudice in conflitto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

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In sintesi

  • La comunicazione al giudice in conflitto garantisce la trasparenza del procedimento
  • Essa avviene immediatamente dopo l'ordinanza di rimessione
  • Il giudice comunicato trasmette alla Cassazione gli atti e le proprie osservazioni
  • Assicura il contraddittorio anche nella fase di conflitto

Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza di rimessione comunica immediatamente il conflitto all'altro giudice in conflitto, che a sua volta trasmette gli atti alla Cassazione.

Ratio

La norma garantisce il diritto di difesa e il contraddittorio anche nella procedura di conflitto. Se un giudice rimette la questione della competenza alla Cassazione, l'altro giudice in conflitto ha il diritto di sapere, di interloquire e di esprimere le proprie valutazioni sulla competenza. Questo assicura simmetria e correttezza nel procedimento.

L'immediata trasmissione degli atti da parte del giudice comunicato evita ulteriori ritardi.

Analisi

Il comma 1 prevede che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza di rimessione (art. 30 comma 1) dia immediata comunicazione al giudice in conflitto.

Il comma 2 dispone che quest'ultimo, ricevuta la comunicazione, trasmetta immediatamente alla Cassazione copia degli atti necessari, con indicazione delle parti e difensori, nonché eventuali osservazioni e considerazioni sulla questione di competenza.

Non è prescritta una forma particolare della trasmissione: è sufficiente che sia rapida e completa.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un giudice rimette un conflitto alla Cassazione. È un passaggio obbligatorio che consente al secondo giudice di prendere visione dei fatti e di comunicare le proprie considerazioni in merito alla competenza.

Connessioni

L'articolo rimanda all'art. 30 c.p.p. (proposizione del conflitto), all'art. 28 c.p.p. (casi di conflitto), all'art. 32 c.p.p. (risoluzione del conflitto in Cassazione), e ai principi generali di contraddittorio (artt. 111 Cost., 191 c.p.p.).

Domande frequenti

La comunicazione al giudice in conflitto è solo per informazione?

No, è un atto processuale obbligatorio che consente al secondo giudice di esprimere le proprie valutazioni sulla competenza e di trasmettere i propri atti alla Cassazione.

Quando il secondo giudice riceve la comunicazione, cosa deve fare?

Deve immediatamente trasmettere alla Cassazione copia degli atti necessari, con indicazione delle parti e difensori, nonché eventuali osservazioni sulla competenza.

Il secondo giudice può ignorare la comunicazione?

No, è obbligato a trasmetterla alla Cassazione. L'omissione di trasmissione potrebbe essere fonte di responsabilità del giudice.

Qual è il termine per trasmettere alla Cassazione dopo la comunicazione?

La legge dice 'immediatamente', il che significa nel minor tempo possibile, senza ingiustificati ritardi.

Cosa sono le 'osservazioni' che il giudice deve allegare?

Sono le valutazioni del giudice sulla questione di competenza: se ritiene di avere competenza, come la giustifica; se ritiene di essere incompetente, le ragioni; considerazioni su quale giudice sia veramente competente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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