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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice che rileva il conflitto emana ordinanza di rimessione alla Cassazione
  • Il P.M. e le parti private possono denunciare il conflitto per iscritto
  • La denuncia deve essere accompagnata da documentazione
  • Il giudice trasmette immediatamente alla Cassazione tutti i documenti
  • La rimessione e la denuncia non sospendono il procedimento

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Commento

Il giudice che rileva un conflitto rimette gli atti alla Cassazione con ordinanza. Il conflitto può essere denunciato dal P.M. o dalle parti private.

Ratio

L'articolo disciplina i meccanismi procedurali di trasmissione del conflitto alla Cassazione. Riconosce due canali: uno ufficiale (il giudice stesso rimette su sua percezione) e uno privato (P.M. e parti denunciano). Entrambi sono legittimi e garantiscono che il conflitto sia portato a risoluzione senza intoppi.

L'assenza di effetto sospensivo garantisce che il procedimento davanti ai giudici in conflitto continui, evitando blocchi artificiali.

Analisi

Il comma 1 prevede che il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza (non sentenza) con cui rimette alla Cassazione copia degli atti necessari, indicando le parti e i difensori.

Il comma 2 autorizza il P.M. e le parti private a denunciare il conflitto direttamente mediante dichiarazione scritta e motivata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto. La denuncia deve essere accompagnata da documentazione pertinente. Il giudice trasmette immediatamente alla Cassazione.

Il comma 3 chiarisce che ordinanza e denuncia non hanno effetto sospensivo: il procedimento prosegue davanti ai giudici in conflitto finché la Cassazione non decide.

Quando si applica

La norma si applica allorché emerge un conflitto di competenza e occorre trasmetterlo alla Cassazione per la risoluzione. Si applica sia quando il giudice percepisce il conflitto di sua iniziativa, sia quando P.M. o parti lo denunciano.

Connessioni

L'articolo rimanda all'art. 28 c.p.p. (casi di conflitto), all'art. 29 c.p.p. (cessazione), all'art. 31 c.p.p. (comunicazione al giudice in conflitto), all'art. 32 c.p.p. (risoluzione in Cassazione), e al art. 127 c.p.p. (forme della sentenza della Cassazione).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è rinviato a giudizio

Il Tribunale di Milano percepisce che il Tribunale di Napoli si è già pronunciato sullo stesso fatto. Il giudice di Milano emana un'ordinanza e rimette alla Cassazione copia degli atti. Il procedimento a Milano prosegue nel frattempo.

Caso 2: Caio è accusato

Il suo difensore accorge che il Giudice di pace e il Tribunale ordinario si dichiarano entrambi incompetenti (conflitto negativo). Il difensore presenta una denuncia scritta e motivata nella cancelleria del Giudice di pace, allegando i documenti pertinenti. Il giudice trasmette immediatamente alla Cassazione.

Domande frequenti

Devo rispettare un termine particolare per denunciare il conflitto?

La legge non specifica un termine particolare per la denuncia di conflitto, quindi dipende dalle regole procedurali generali e dalla pratica. È opportuno denunciare il conflitto non appena si percepisce.

Se il giudice rimette il conflitto alla Cassazione, il processo si ferma?

No, il procedimento prosegue davanti ai giudici in conflitto. La rimessione non ha effetto sospensivo.

Chi firma la denuncia di conflitto?

Il P.M., l'imputato (direttamente o tramite difensore), la parte civile, o chi rappresenta gli altri soggetti processuali secondo le regole ordinarie.

Quali documenti devo allegare alla denuncia?

Quelli necessari a provare l'esistenza del conflitto: copia degli atti che dimostrano che due giudici si dichiarano contemporaneamente competenti o incompetenti.

Posso denunciare il conflitto direttamente alla Cassazione oppure devo passare per il giudice?

La denuncia deve essere presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, che poi la trasmette alla Cassazione. Non è ammessa una presentazione diretta in Cassazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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