Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

In sintesi

  • Il conflitto ricorre quando più giudici si dichiarano contemporaneamente competenti (conflitto positivo) o incompetenti (conflitto negativo)
  • Può sussistere tra giudici ordinari e speciali, oppure tra giudici ordinari soltanto
  • Deve riguardare lo stesso fatto attribuito alla stessa persona
  • È risolvibile solo dalla Corte di Cassazione
Indice dei contenuti

Vi è conflitto quando giudici ordinari e speciali, o più giudici ordinari, contemporaneamente prendono o ricusano cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona.

Ratio

La norma mira a risolvere situazioni di stallo procedurale in cui nessun giudice è disposto a decidere (conflitto negativo) oppure più giudici si auto-attribuiscono la competenza (conflitto positivo). Il ricorso a un organo superiore (Cassazione) garantisce l'unicità della decisione e la continuità del processo.

La disciplina del conflitto è essenziale per evitare paralisi procedurali e per assicurare il diritto al giudice naturale.

Analisi

Il comma 1 individua i casi di conflitto: situazioni in cui uno o più giudici ordinari e speciali, oppure due o più giudici ordinari, contemporaneamente decidono di avere competenza o, al contrario, di non avere competenza. Non è conflitto il dissenso tra appelli circa l'incompetenza, né il semplice contrasto astratto sulla competenza.

Il comma 2 estende le norme sui conflitti ai casi analoghi, ma prevede una deroga: tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo (perché quest'ultimo è gerarchicamente successivo e ha più informazioni).

Il comma 3 esclude il conflitto positivo per territorio fondato su connessione durante le indagini preliminari (fase in cui la connessione ha rilevanza minore).

Quando si applica

La disposizione si applica durante il corso del procedimento quando emerge questo tipo di contrasto di competenza. Ricorre, esemplificativamente, quando la Procura di Milano sostiene che il reato è di sua competenza e contemporaneamente la Procura di Roma afferma che il reato è di sua competenza.

Connessioni

L'articolo è il cardine della disciplina dei conflitti, collegato agli artt. 29-32 c.p.p. (cessazione, proposizione, risoluzione del conflitto), agli artt. 23-25 c.p.p. (competenza), e all'art. 127 c.p.p. (forme delle decisioni della Cassazione).

Casi pratici

Caso 1: Un delitto di associazione a delinquere viene denunciato

Il Tribunale di Milano si dichiara competente, ma contemporaneamente anche il Tribunale di Napoli sostiene di avere competenza. È un conflitto positivo tra giudici ordinari. La questione sarà rimessa alla Cassazione.

Caso 2: Caso 2

Tizio è accusato di un reato che potrebbe rientrare nella competenza del Giudice di pace o del Tribunale ordinario. Il Giudice di pace afferma l'incompetenza, il Tribunale ordinario ricusa anch'esso. È un conflitto negativo. Viene rimesso in Cassazione, che determina quale giudice è competente.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra conflitto positivo e negativo?

Conflitto positivo: più giudici si dichiarano contemporaneamente competenti. Conflitto negativo: più giudici si dichiarano contemporaneamente incompetenti.

Chi può denunciare un conflitto?

Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto oppure dalle parti private (imputato, querela, parte civile).

Se nel corso delle indagini preliminari emerge un conflitto positivo per territorio e connessione, posso promuoverlo?

No. Durante le indagini preliminari è escluso il conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

Quale giudice prevale tra udienza preliminare e dibattimento?

Prevale sempre la decisione del giudice del dibattimento. Se il giudice dell'udienza preliminare si dichiara incompetente ma quello del dibattimento competente, quest'ultimo ha il sopravvento.

Come si risolve il conflitto?

Viene rimesso alla Corte di Cassazione, che pronuncia sentenza in camera di consiglio e comunica la decisione ai giudici in conflitto e alle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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