Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 c.p.p. – Risoluzione del conflitto
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Risoluzione del conflitto
1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127.
La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 31 - Art. 31 c.p.p.: Comunicazione al giudice in conflitto→Cod. proc. pen. art. 33 - Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 33-bis c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione c→Art. 33-ter c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione m→Art. 33-quinquies c.p.p.: Inosservanza delle disposizioni sulla→Art. 33-sexies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nell’udienza prel→Art. 33-septies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nel dibattimento→Art. 33-octies c.p.p.: Inosservanza dichiarata dal giudice di ap→Articolo 30 Codice di Procedura Penale: Proposizione del conflitto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Corte di Cassazione risolve il conflitto con sentenza in camera di consiglio, acquisisce informazioni e documenti, comunica l'estratto ai giudici e notifica alle parti.
Ratio
La risoluzione in Cassazione di un conflitto è materia di diritto puro, senza necessità di esame di testimonianze: riguarda la sola attribuzione della competenza tra organi giudiziari. La camera di consiglio assicura un esame attento e ordinato. Gli ampi poteri di acquisizione consentono di raccogliere la documentazione necessaria per decider correttamente.
La notificazione alle parti garantisce trasparenza e diritto di ricorso.
Analisi
Il comma 1 prevede che i conflitti sono decisi dalla Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (forma della sentenza in camera di consiglio). La Cassazione ha l'iniziativa di acquisire gli atti, i documenti e le informazioni che ritiene necessari, senza limitazioni procedurali.
Il comma 2 prevede che l'estratto della sentenza sia immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al P.M., e notificato alle parti private.
Il comma 3 applica al conflitto le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 c.p.p., ossia gli effetti della decisione cassazionale sulla competenza, l'efficacia delle prove, e il regime delle misure cautelari. Il termine per l'intervento del giudice competente (se misure cautelari) decorre dalla comunicazione della sentenza, non dall'ordinanza di trasmissione.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedimento di conflitto rimesso alla Cassazione. È l'organo supremo che risolve definitivamente quale tra i giudici in conflitto è effettivamente competente.
Connessioni
L'articolo rimanda all'art. 127 c.p.p. (forme della sentenza in camera di consiglio), agli artt. 25, 26, 27 c.p.p. (effetti della decisione e della competenza), all'art. 30-31 c.p.p. (proposizione del conflitto), e alla disciplina generale delle decisioni della Cassazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il conflitto tra il Tribunale di Milano e il Tribunale di Napoli è rimesso alla Cassazione. La Cassazione acquisisce gli atti, riceve le osservazioni di entrambi i giudici, esamina la questione e pronuncia sentenza in camera di consiglio, dichiarando competente il Tribunale di Milano. L'estratto è comunicato immediatamente ai giudici e notificato a Tizio (imputato) e agli altri soggetti processuali.
Caso 2: Caso 2
Un conflitto negativo è deciso dalla Cassazione, che dichiara competente il Tribunale ordinario. Il giudice di pace aveva ordinato una misura cautelare; il Tribunale ha 20 giorni dalla comunicazione della sentenza (non dall'ordinanza iniziale) per rinnovare la misura, altrimenti cessa.
Domande frequenti
Il conflitto è deciso dalla Cassazione in pubblica udienza?
No, è deciso in camera di consiglio, cioè senza dibattimento pubblico. È materia di puro diritto sulla competenza.
La Cassazione può acquisire ulteriori documenti oltre quelli trasmessi dai giudici?
Sì, la Cassazione ha ampi poteri di acquisizione. Può ordinare la trasmissione di qualunque atto ritenga necessario.
Quando la Cassazione decide, cosa communica agli altri giudici?
Comunica l'estratto della sentenza, che contiene la decisione di chi è competente. Non l'intera motivazione.
Le parti private possono ricorrere alla Cassazione contro la decisione sul conflitto?
No, la decisione della Cassazione sul conflitto è definitiva. Le parti non possono ricorrere ulteriormente.
Se la Cassazione dichiara competente un giudice, il processo ricomincia da capo davanti a quel giudice?
Dipende dallo stadio. Se il processo era già iniziato davanti all'altro giudice, gli atti sono trasmessi al giudice dichiarato competente dalla Cassazione.