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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 33-bis c.p.p. – Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 21 b, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) delitti previsti dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

l) delitto previsto dall’articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

In sintesi

  • Competenza del tribunale in composizione collegiale per reati di grave allarme sociale e criminalità organizzata
  • Elencazione tassativa di categorie delittive: mafia, associazioni criminali, reati sessuali gravi, frodi finanziarie
  • Applicazione anche a tentativo di reato per i crimini indicati
  • Distinzione dalla composizione monocratica per garantire maggior garanzia processuale

Il tribunale collegiale giudica reati gravi come omicidio, rapina, mafia, frodi organizzate, diritti umani e leggi speciali di sicurezza nazionale.

Ratio

L'articolo 33-bis incarna il principio di proporzionalità nel rito penale: reati di grave allarme sociale, per loro natura e modalità criminosa (criminalità organizzata, frodi su scala nazionale, terrorismo latente), richiedono una composizione collegiale. Tre giudici garantiscono deliberazione più ponderata e resistenza a condizionamenti; è l'opposto della monocrazia, strutturalmente più vulnerabile. La norma riflette il favor defensionis della CPP del 1988, ribilanciato dalla riforma 1998-1999.

Analisi

La struttura è bipartita. Comma 1 espone un catalogo chiuso (lett. a-q): reati contro personalità dello Stato (art. 407.2.a nn. 3-5: terrorismo, eversione), criminalità organizzata (416, 416-bis mafia, 416-ter camorra, 420 associazione finalizzata a traffico droga), reati sessuali gravi (609-bis stupro, 609-quater violenza sessuale aggravata), frodi finanziarie (artt. 2621, 2628 del CC: falsità documentale, frode), fallimentare (Regio D. 267/1942), razziale (L. 205/1993), armi chimiche (L. 496/1995). Comma 2 estende la competenza: tutti i reati con reclusione massima superiore a 10 anni, su indicazione dell'art. 4 cpp (regole cumulative pene tentativo).

Quando si applica

Si applica in due scenari: (i) accusato di uno dei reati tassativi (lett. a-q), sia consumato sia tentato; (ii) reato non catalogato ma minaccia pena oltre 10 anni massimo. Esempi: omicidio volontario (art. 575 CP, ergastolo), rapina aggravata (art. 630 CP, 15 anni massimo), maltrattamenti in famiglia se con armi (art. 572 CP agravato), contrabbando di stupefacenti internazionale (art. 73 T.U. droga, 20 anni massimo). Non si applica a furto semplice (art. 624 CP, 3 anni) né a guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS, 2 anni).

Connessioni

Art. 33-ter (monocrazia per reati minori e droga leggera), 33-quinquies (eccepibilità della inosservanza composizione), 407 cpp (competenza giudice indagini preliminari), 550 cpp (citazione diretta a giudizio). CP artt. 575 (omicidio), 630 (rapina), 416-bis (associazione mafiosa), 609-bis (stupro). L. 646/1982 (misure prevenzione mafia). Importanza processuale: violazione della composizione è vizio di competenza absoluta, rilevabile d'ufficio fino a cassazione.

Domande frequenti

Se sono accusato di un reato minore, ma il tribunale mi giudica in composizione collegiale, posso far ricorso?

Sì, ma solo se l'eccezione di inosservanza della composizione è eccepita prima della fine dell'udienza preliminare o entro il termine di ricorso per sentenza del giudice del rinvio (art. 33-quinquies). Se non eccepita tempestivamente, decade. Dopo sentenza, l'errore di composizione è rilevabile solo se vizio assoluto (es. giudice ricusato sedere ugualmente).

Qual è la differenza tra reati tassativi dell'art. 33-bis e il criterio pena massima della monocrazia?

Art. 33-bis lett. a-q elenca categorie, indipendentemente dalla pena: associazione mafiosa (art. 416-bis) va al collegio sempre, anche se minaccia 5 anni. Il comma 2 invece copre tutti i reati NON in lista ma con massima > 10 anni: qui il criterio è solo pena, non categoria.

Se sono accusato di stupro aggravato e la vittima è minore, quale composizione?

Art. 609-quater CP (violenza sessuale aggravata) è nella lett. c) dell'art. 33-bis, quindi tribunale collegiale obbligatoriamente. Se minore rientra nella lett. b) (delitti capo I titolo II libro II CP), resta comunque collegio per causa della gravità oggettiva della fattispecie e della minore età della vittima.

Posso fare ricorso in cassazione per vizio di composizione?

Sì, ma l'eccezione deve essere stata eccepita sia in primo grado sia riproposta nei motivi d'appello (art. 33-quinquies c.2). In cassazione, la Corte annulla se l'inosservanza è tempestivamente segnalata e riproposta regolarmente; altrimenti inammissibile per decadenza.

Se durante il dibattimento scopro che uno dei tre giudici è in conflitto d'interesse, come contesto il giudizio?

Istanza di ricusazione immediata (art. 37 cpp) prima della sentenza; se ammessa, si procede con sostituto. Se già pronunciata sentenza, è difetto assoluto di composizione: rilevabile in cassazione anche senza precedente mozione di parte, con annullamento e rinvio a collegio diverso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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