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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1 c.p.p. – Giurisdizione penale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

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In sintesi

  • La giurisdizione penale spetta ai giudici ordinari previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario
  • L'esercizio è disciplinato dal codice di procedura penale
  • Si raccorda con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.)
  • Eccezioni: tribunali militari (art. 103 Cost.) per i reati militari in tempo di pace
  • I reati ministeriali sono sottoposti a regole speciali (art. 96 Cost.)

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici ordinari secondo l'ordinamento giudiziario; le norme del codice di procedura penale ne regolano l'esercizio nel rispetto della Costituzione e del giusto processo.

Ratio della norma

L'art. 1 c.p.p. apre il codice fissando il principio dell'esercizio della giurisdizione penale da parte dei giudici ordinari, in coerenza con l'art. 102, comma 1 Cost. La regola realizza l'unicità della giurisdizione in materia penale, salve le eccezioni costituzionalmente previste. La ratio è duplice: (a) garantire che chi è chiamato a rispondere penalmente sia giudicato da magistrati ordinari, indipendenti e imparziali; (b) assicurare che il processo penale segua un unico modello procedimentale, codificato e prevedibile, ispirato ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.).

Analisi del testo

«La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario». La norma rinvia all'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941 e successive riforme) per l'individuazione dei giudici penali: giudice di pace, tribunale (in composizione monocratica o collegiale), corte d'assise, corte d'appello, corte d'assise d'appello, Corte di cassazione. Il riferimento «secondo le norme di questo codice» richiama l'autosufficienza del codice come fonte regolativa della procedura. Le eccezioni costituzionali sono limitate: tribunali militari per i reati militari in tempo di pace e secondo i casi della legge (art. 103, comma 3 Cost.); Tribunale dei Ministri e Camera per i reati ministeriali (art. 96 Cost. e L. cost. 1/1989); Corte costituzionale per i reati commessi dal Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.).

Quando si applica

L'art. 1 governa l'intero sistema della giurisdizione penale. Il riparto tra i diversi organi giudicanti ordinari è disciplinato da: art. 5 c.p.p. (corte d'assise, per i reati più gravi: omicidio volontario aggravato, terrorismo, criminalità organizzata); art. 6 c.p.p. (tribunale, in composizione monocratica o collegiale, in via residuale); art. 7 c.p.p. (corte d'appello e cassazione per le impugnazioni); art. 4 D.Lgs. 274/2000 (giudice di pace per reati minori). La giurisdizione si determina al momento dell'esercizio dell'azione penale (art. 50 c.p.p.) e si combina con le regole di competenza per materia (artt. 4-7 c.p.p.) e territorio (artt. 8-11 c.p.p.). Le questioni di giurisdizione tra giudice ordinario e tribunali militari sono decise dalla Cassazione.

Connessioni con altre norme

L'art. 1 c.p.p. si raccorda con: l'art. 102 Cost. (giurisdizione ordinaria), l'art. 25 Cost. (giudice naturale precostituito), l'art. 111 Cost. (giusto processo), l'art. 103 Cost. (tribunali militari). Sul piano del codice, opera con gli artt. 4-15 c.p.p. (competenza per materia e territorio), gli artt. 16-22 c.p.p. (connessione e riunione di procedimenti), l'art. 50 (esercizio dell'azione penale), l'art. 405 (esercizio dell'azione e formulazione dell'imputazione). La pari ordinazione tra giudice ordinario e giudice tributario o amministrativo è esclusa: in materia penale, la giurisdizione è di principio unica e ordinaria.

Domande frequenti

Chi sono i giudici penali ordinari?

Sono i giudici previsti dall'ordinamento giudiziario per la materia penale: giudice di pace (per reati minori, ai sensi del D.Lgs. 274/2000); tribunale in composizione monocratica o collegiale (per la generalità dei reati); corte d'assise (per i reati più gravi indicati dall'art. 5 c.p.p.); corte d'appello e corte d'assise d'appello (per le impugnazioni di merito); Corte di cassazione (per i giudizi di legittimità).

Esistono giurisdizioni penali speciali?

Sì, ma in via eccezionale. I principali esempi sono: i tribunali militari, competenti per i reati militari in tempo di pace (art. 103, comma 3 Cost. e codice penale militare); il sistema dei reati ministeriali (Tribunale dei Ministri presso la corte d'appello, con autorizzazione parlamentare ex art. 96 Cost.); le particolari competenze della Corte costituzionale per i reati presidenziali (art. 90 Cost.). Tutte le altre fattispecie ricadono nella giurisdizione ordinaria.

Cosa significa principio del giudice naturale?

Significa che nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge (art. 25, comma 1 Cost.). Il giudice competente in concreto deve essere individuato con criteri oggettivi e prefissati da regole generali, non attribuito caso per caso da decisioni discrezionali. Il principio si raccorda con l'art. 1 c.p.p. e con le norme sulla competenza per materia e territorio.

Cosa accade se un giudice non competente celebra un processo penale?

Il provvedimento adottato in violazione delle regole di giurisdizione è affetto da nullità o, nei casi più gravi, da inesistenza. Le questioni di giurisdizione si fanno valere con le impugnazioni ordinarie e, in cassazione, come motivo specifico (art. 606 c.p.p.). Quando insorge dubbio sull'attribuzione tra giudice ordinario e giudice speciale, decide la Cassazione.

Il principio del giusto processo si applica a tutti i giudici penali ordinari?

Sì, il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) si applica integralmente a tutta la giurisdizione penale ordinaria. Le sue componenti — contraddittorio nella formazione della prova, terzietà e imparzialità del giudice, ragionevole durata, diritto di difesa — operano con la stessa intensità dinanzi al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'assise e in cassazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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