Indice
In sintesi
- Il Presidente del Consiglio e i ministri sono giudicati dalla magistratura ordinaria per reati compiuti nell'esercizio delle funzioni.
- Il processo richiede la previa autorizzazione del Senato o della Camera.
- La regola si applica anche a chi ha già lasciato la carica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 Cost. — Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 96 Reg. (UE) 2024/1689 — Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
- Art. 96 Cod. Amb. — Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
- Art. 96 D.Lgs. 159/2011 — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
- Art. 96 D.Lgs. 209/2005 — Direzione unitaria
- Art. 96 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione per fini strumentali
- Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
I ministri rispondono dei reati commessi in carica davanti ai tribunali ordinari, ma solo con autorizzazione parlamentare.
Ratio
L'articolo 96 cost. sottopone il Presidente del Consiglio e i Ministri, anche dopo la cessazione dall'incarico, alla giurisdizione ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione di una delle Camere. Questa norma rappresenta un equilibrio tra protezione dell'autonomia dell'esecutivo (attraverso l'autorizzazione preventiva) e responsabilità penale ordinaria dei componenti del Governo.
Analisi
La responsabilità penale ordinaria è il regime generale per il Presidente del Consiglio e i Ministri, diversamente dal Presidente della Repubblica (art. 90). Tuttavia, per reati commessi nell'esercizio delle funzioni, è richiesta un'autorizzazione preventiva del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Tale procedura è regolata da legge costituzionale (la più recente è la L. cost. n. 1/1989). L'autorizzazione è un atto discrezionale: la Camera interessata valuta se sussistono fondamenti seri per procedere penalmente. Il voto non è vincolato da criteri legali rigidi; prevale la valutazione politica. L'autorizzazione è necessaria per reati commessi nell'esercizio delle funzioni; per reati del tutto estranei al ruolo ministeriale, la procedura ordinaria si applica direttamente. Il termine «esercizio delle funzioni» è interpretato ampiamente: riguarda atti compiuti in ragione dell'incarico, non necessariamente legittimi. Dopo cessazione dall'incarico, la responsabilità penale persiste: il Ministro può essere perseguito penalmente anche per fatti risalenti al periodo in cui era in carica, a condizione che l'autorizzazione sia stata concessa mentre ancora rivestiva l'incarico.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un Ministro in carica (o in tempi recenti) è sospettato di reato commesso nell'esercizio delle funzioni. La magistratura ordinaria, acquisita la notizia di reato, contatta la Camera competente per sollecitare autorizzazione. Senza autorizzazione, la magistratura non può procedere. L'autorizzazione è comunque revocabile, per es. se sopravviene un proscioglimento definitivo a livello di indagini preliminari.
Connessioni
Art. 90 cost. (immunità presidenziale), art. 68 cost. (immunità parlamentare), art. 95 cost. (struttura del Governo). La norma è parte del sistema di controllo della legalità ordinaria sui poteri esecutivi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 88/2012
Conflitto di attribuzione - ricorso del Senato rigettato
La Corte ha precisato che sono reati ministeriali ai sensi dell'art. 96 Cost. solo quelli commessi nell'esercizio delle funzioni di ministro, non gli illeciti compiuti dal soggetto in altre vesti. La qualificazione del reato come ministeriale o comune spetta all'autorita' giudiziaria; il Parlamento puo' valutarne la natura solo attraverso la procedura costituzionale prevista, e non puo' imporre obblighi informativi non previsti.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itCasi pratici
Caso 1: Il ministro e l'abuso d'ufficio
Tizio, ministro delle Infrastrutture, firma un decreto che assegna un appalto pubblico a un'impresa collegata a un suo sodale. La Procura della Repubblica apre un'indagine per abuso d'ufficio. Prima di poter procedere, il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione alla Camera dei deputati, di cui Tizio fa parte; la Camera valuta se la condotta sia stata posta in essere nell'esercizio delle funzioni ministeriali.
Caso 2: L'ex ministro indagato dopo la cessazione dalla carica
Caia è stata ministra della Salute e ha lasciato l'incarico da sei mesi. Emerge un'ipotesi di peculato per fatti risalenti al periodo in cui era in carica. Nonostante la cessazione dal ruolo, l'articolo 96 si applica ugualmente: occorre l'autorizzazione parlamentare, poiché il reato riguarda atti compiuti nell'esercizio delle funzioni.
Caso 3: Il diniego dell'autorizzazione
Sempronio, Presidente del Consiglio, è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione a dichiarazioni rese in una conferenza stampa istituzionale. Il Senato nega l'autorizzazione, ritenendo che il comportamento rientri nell'esercizio tipico delle funzioni di governo. Il procedimento penale non può proseguire, salvo eventuale ricorso alla Corte costituzionale sul conflitto di attribuzioni.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 96 della Costituzione italiana?
Stabilisce che il Presidente del Consiglio e i ministri sono giudicati dai tribunali ordinari per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, ma solo dopo che il Parlamento abbia concesso la propria autorizzazione a procedere.
Chi autorizza il processo penale contro un ministro?
L'autorizzazione è concessa dal ramo del Parlamento di appartenenza del ministro (Camera o Senato). Per il Presidente del Consiglio la competenza spetta al Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dalla legge costituzionale attuativa.
L'articolo 96 si applica anche agli ex ministri?
Sì. La norma si applica espressamente anche a chi ha già cessato dalla carica, purché il reato contestato sia stato commesso durante l'esercizio delle funzioni ministeriali e non in ambito puramente privato.
Qual è la differenza rispetto al testo originario del 1948?
La Costituzione del 1948 prevedeva la Corte costituzionale come giudice speciale dei ministri. La legge costituzionale n. 1 del 1989 ha sostituito questo sistema con la giurisdizione ordinaria, mantenendo però il filtro dell'autorizzazione parlamentare.
Il Parlamento può rifiutare l'autorizzazione senza motivazione?
No. La Corte costituzionale ha chiarito che il diniego deve essere motivato e fondato sulla valutazione della natura funzionale dell'atto, non su ragioni di opportunità politica, per evitare che si trasformi in un'immunità di fatto.
Vedi anche