Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Vedi anche
→Cost. art. 92 - Articolo 92 della Costituzione italiana→Cost. art. 94 - Articolo 94 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 91 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 95 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr→Art. 90 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 96 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr→Art. 89 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 97 Cost.: Sezione II: La Pubblica Amministraz→Art. 88 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i ministri giurano fedeltà nelle mani del Capo dello Stato.
Ratio
L'articolo 93 cost. prescrive che il Presidente del Consiglio e i Ministri prestino giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere l'incarico. Il giuramento è un atto formale e simbolico di impegno al rispetto della Costituzione e allo svolgimento leale dei compiti. Benché formale, riveste valore costituzionale decisivo: un Governo che non abbia prestato giuramento non è legittimato a operare.
Analisi
Il giuramento è atto solenne di impegno etico e politico. La formula tradizionale è «Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica italiana e di compiere i miei doveri nel rispetto dei diritti e delle libertà». Il giuramento ha natura costituzionale vincolante: il Governo assume pubblicamente l'impegno di operare entro i limiti della Costituzione. Il giramento è presupposto di legittimazione del Governo: senza di esso, l'esecutivo non può formalmente insediarsi. Tuttavia, la teoria costituzionale non prevede conseguenze di nullità retroattiva degli atti compiuti in assenza di giuramento; piuttosto, ne impedisce l'assunzione delle funzioni. Il giuramento avviene «nelle mani del Presidente della Repubblica», il quale riceve il giuramento ma non è parente del giurante (diversamente dall'ordinamento britannico dove il giuramento è verso la Corona).
Quando si applica
La norma si applica nel momento di insediamento di ogni nuovo Governo. È atto preliminare necessario per l'acquisizione della legittimazione costituzionale. Se il Presidente della Repubblica nomina un Primo Ministro e ministri, il Governo non assume formalmente le funzioni fino a che non abbia prestato giuramento.
Connessioni
Art. 92 cost. (nomina del Governo), art. 94 cost. (fiducia), art. 96 cost. (responsabilità penale di Presidente del Consiglio e Ministri). Il giuramento è il rito di passaggio che trasferisce la legittimazione dal Presidente della Repubblica al Governo di esecutivo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 262/2009
Sebbene incentrata su altre garanzie costituzionali, la sentenza ha richiamato la struttura dei rapporti tra Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Ministri delineata dagli artt. 92-94 Cost., evidenziando la centralità del giuramento ex art. 93 come atto che radica nella legalità costituzionale l'inizio dell'esercizio delle funzioni di governo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Nuovo Governo insediato dopo le elezioni
Dopo le elezioni politiche, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico a Tizio di formare il Governo. Tizio accetta e scioglie la riserva, presentando la lista dei ministri. Prima che Tizio e i suoi ministri possano presiedere il primo Consiglio dei ministri o firmare qualsiasi atto, tutti si recano al Quirinale e prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato. Solo da quel momento il Governo è pienamente operativo.
Scenario 2, Sostituzione di un singolo ministro
Il ministro Caio rassegna le dimissioni per ragioni personali a metà legislatura. Il Presidente del Consiglio Tizio propone al Presidente della Repubblica la nomina di Sempronia come nuovo ministro. Prima che Sempronia possa esercitare qualsiasi competenza ministeriale, firmare decreti, rappresentare lo Stato in sede internazionale, deve recarsi al Quirinale e prestare individualmente il giuramento previsto dall'art. 93 Cost.
Scenario 3, Governo dimissionario in attesa del giuramento del successore
Il Governo presieduto da Caio ha rassegnato le dimissioni; il nuovo Presidente del Consiglio, Sempronio, è stato nominato ma non ha ancora giurato. In questo lasso di tempo, il vecchio Governo Caio rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti, poiché il nuovo esecutivo non ha ancora acquisito la propria legittimazione mediante il giuramento ex art. 93.
Domande frequenti
Chi deve prestare giuramento ai sensi dell'art. 93 della Costituzione?
Devono prestare giuramento il Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i ministri, senza eccezioni. Il giuramento è obbligatorio per ciascun membro del Governo prima di assumere le rispettive funzioni.
Davanti a chi viene prestato il giuramento dei ministri?
Il giuramento viene prestato nelle mani del Presidente della Repubblica, che in qualità di Capo dello Stato e garante della Costituzione riceve formalmente l'impegno di fedeltà istituzionale da parte dei componenti del Governo.
Cosa succede se un ministro si rifiuta di giurare?
Il rifiuto di prestare giuramento impedisce al ministro di assumere le funzioni e comporta la sua decadenza dalla carica. Il giuramento è condizione giuridica necessaria e insostituibile per l'effettiva entrata in carica.
Quando deve avvenire il giuramento secondo l'art. 93 Cost.?
Il giuramento deve avvenire prima dell'assunzione delle funzioni. Pertanto, nessun atto governativo può essere validamente compiuto dal nuovo Governo finché tutti i suoi membri non abbiano giurato nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il giuramento dei ministri ha valore solo formale o produce effetti giuridici concreti?
Produce effetti giuridici concreti: è l'atto che perfeziona l'investitura governativa. Senza giuramento il ministro non può esercitare poteri, firmare decreti né rappresentare il Governo. Ha dunque valore costitutivo, non meramente simbolico.
Fonti consultate: 1 fonte verificate