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Art. 575 c.p.p. – Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il responsabile civile (83 s.) può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali (538-541). L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (5412, 542).
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In sintesi
Regola il diritto del responsabile civile e della persona obbligata per la pena pecuniaria di impugnare sentenze penali per quanto concerne la responsabilità civile.
Ratio
L'articolo 575 estende al responsabile civile (ad esempio, il datore di lavoro per un danno causato dal dipendente) e alla persona obbligata per la pena pecuniaria il diritto d'impugnazione nei capi economici della sentenza penale. Riconosce che costoro hanno interesse legittimo nella sentenza penale, non perché imputati, ma perché responsabili della risarcibilità economica. Sebbene non siano parte principale del processo penale, la norma li tutela nelle loro posizioni patrimoniali.
La ratio è proteggere il patrimonio del responsabile civile da decisioni giudiziali errate sulla sua responsabilità o sulla quantificazione del danno.
Analisi
Il comma 1 consente al responsabile civile di impugnare contro i capi della sentenza riguardanti: (a) la responsabilità dell'imputato; (b) la condanna di imputato e responsabile civile a restituzioni, risarcimenti e spese. L'impugnazione segue il mezzo attribuito all'imputato (art. 574). Il comma 2 estende lo stesso diritto alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (ad esempio, il fideiussore), ma solo se è stata condannata nella sentenza. Il comma 3 consente l'impugnazione contro i capi di assoluzione che rigettano le domande per risarcimento e spese, analogamente all'art. 574 comma 2.
Quando si applica
Si applica quando il responsabile civile ha interesse economico nella sentenza. Tizio è imputato di furto e il suo datore di lavoro Caio è responsabile civile solidale per il danno. Il giudice condanna Tizio al furto e Caio (responsabile civile) al risarcimento di 20.000 euro. Caio ritiene di non avere alcuna responsabilità (l'atto di Tizio era del tutto estraneo all'azienda) e impugna il capo sulla responsabilità civile (art. 575 comma 1). O ancora: il giudice assolve Tizio da una frode ma condanna comunque il responsabile civile a risarcire. Il responsabile civile può impugnare il capo di assoluzione contestando la propria obbligazione risarcitoria.
Connessioni
L'art. 575 rimanda all'art. 574 (impugnazione dell'imputato per interessi civili), art. 83 ss. (responsabile civile), art. 89 (persona obbligata per pena pecuniaria), art. 538-542 (restituzioni, risarcimenti, spese), art. 571-576 (impugnazioni delle varie parti). Il mezzo d'impugnazione del responsabile civile è lo stesso dell'imputato, mantenendo l'unità procedurale.
Domande frequenti
Chi è il 'responsabile civile' di cui parla l'art. 575?
È chi è responsabile del danno per legge, non per colpa propria. Ad esempio: il datore di lavoro per danni causati dal dipendente; il proprietario di un veicolo per danni causati dal conducente; lo Stato per danni causati da organi pubblici. È terzo rispetto all'imputato ma risponde economicamente del danno.
Posso impugnare come responsabile civile se non sono stato condannato?
Per la 'persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria', il diritto d'impugnazione spetta solo se è stata condannata nella sentenza (art. 575 comma 2). Per il responsabile civile ordinario (comma 1), l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dal fatto che sia stato specificamente condannato, purché la sentenza riguardi la sua responsabilità.
Qual è la differenza tra 'responsabile civile' e 'persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria'?
Il responsabile civile risponde per danni causati (furto, lesioni personali, ecc., art. 538-541). La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria risponde per il pagamento della multa o ammenda inflitta all'imputato (art. 89, 535). Sono due responsabilità distinte, ma art. 575 riconosce a entrambe il diritto d'impugnazione nei capi relativi alla loro obbligazione.
Posso impugnare se il giudice assolve l'imputato?
Sì, ma solo il capo civile. Se il giudice assolve l'imputato ma rigetta la tua domanda di risarcimento, puoi impugnare questo capo secondo l'art. 575 comma 3. Non stai chiedendo la revisione della pena, ma della tua domanda risarcitoria.
Quale mezzo di impugnazione uso come responsabile civile?
Lo stesso mezzo attribuito all'imputato (art. 575 comma 1). Se è stato un giudizio di primo grado, usi appello. Se è stato un appello, usi ricorso in cassazione. Questo assicura coerenza procedurale e snellimento dei ricorsi.
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