Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.
2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 537 - Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti→Cod. proc. pen. art. 539 - Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 536 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza come effetto della→Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili→Articolo 535 Codice di Procedura Penale: Condanna alle spese→Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile→Art. 534 c.p.p.: Condanna del civilmente obbligato per la pena p→Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni→Articolo 533 Codice di Procedura Penale: Condanna dell’imputato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice, pronunciando condanna, decide sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile e liquida l'importo se possibile.
Ratio
L'articolo disciplina l'esercizio della parte civile nel processo penale: il danneggiato dal reato chiede risarcimento direttamente al giudice penale, invece di ricorrere al giudice civile. È un meccanismo di economia processuale: tutte le questioni (penale e civile) si risolvono in una sola sede. La norma permette al giudice penale, che ha accertato il reato, di decidere contestualmente il danno derivante da quel reato.
Analisi
Il comma 1 prevede che il giudice, nella sentenza di condanna, decide sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte civile secondo gli artt. 74 ss. c.p.p. (costituzione parte civile e relative procedure). Il giudice, ricevuta la domanda, accerta il reato e il danno causato, e decide il risarcimento. Il comma 2 introduce l'alternativa: se le prove acquisite permettono al giudice di determinare il danno in concreto, procede alla liquidazione (fissa la cifra dovuta, es. 10.000 euro di danno morale, 5.000 euro di danno materiale). Se invece le prove non consentono una valutazione precisa del danno, rimette le parti al giudice civile per la liquidazione della somma, rinviando la questione al procedimento civile ordinario. Il comma 3 estende la responsabilità al responsabile civile (coniuge, padre per il figlio minore, imprenditore per il dipendente): se è stato citato (artt. 83 c.p.p.) o è intervenuto volontariamente (art. 85 c.p.p.) nel processo, è condannato in solido con l'imputato, significa il giudice civile o il creditore può chiedere il pagamento a uno o all'altro, oppure a entrambi fino al totale.
Quando si applica
Quando una parte civile si costituisce nel processo penale e chiede risarcimento. È frequente in delitti contro la persona (omicidio, lesioni, violenza sessuale), furto, rapina, truffa, etc. Se la parte civile non si costituisce, il risarcimento resta materia civile esclusiva. Se il giudice penale decide la liquidazione, la condanna è immediatamente esecutiva per il risarcimento. Se rimette al giudice civile, lo farà declinare la sua competenza civile.
Connessioni
L'articolo si raccorda con gli artt. 74-102 c.p.p. (azione civile nel processo penale, costituzione parte civile, responsabilità civile), 530-533 c.p.p. (sentenze di proscioglimento e condanna), 534 c.p.p. (condanna civilmente obbligato), 539 c.p.p. (condanna generica e provvisionale), 692 c.p.p. (spese), 83-85 c.p.p. (citazione e intervento), e i codici civile per le norme sulla responsabilità civile extracontrattuale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è condannato per furto aggravato: ha rubato la bici da corsa di Caio del valore di 2.000 euro. Caio si è costituito parte civile nel processo penale. Il giudice, nella sentenza di condanna a due anni, liquida anche il risarcimento: condanna Tizio a pagare 2.000 euro a titolo di danno materiale. La sentenza è immediatamente esecutiva per il risarcimento.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è condannato per lesioni personali a Mevio, che ha riportato fratture e ha subito spese mediche, oltre a danno morale. Mevio chiede 50.000 euro complessivi. Le prove documentano 10.000 euro di spese mediche, ma il danno morale è soggettivo e difficile da quantificare (il giudice ha solo il racconto di Mevio). Il giudice condanna Sempronio a liquidare 10.000 euro di danno materiale e rimette la parte civile al giudice civile per la liquidazione del danno morale, che sarà discussa in separato procedimento civile.
Domande frequenti
Posso chiedere il risarcimento del danno direttamente nel processo penale?
Sì, costituendoti parte civile (art. 76 c.p.p.). Devi depositare una domanda scritta prima dell'inizio dell'udienza preliminare o del dibattimento. Il giudice penale deciderà insieme alla colpevolezza del reato.
Se non mi costituisco parte civile, posso comunque chiedere il risarcimento?
Sì, ma dopo la sentenza penale. Devi ricorrere al giudice civile in separato procedimento (causa ordinaria). È meno conveniente perché comporta tempi lunghi e spese di avvocato civile.
Il giudice penale può liquidare il danno anche se non ho prove precise del suo importo?
No. Se le prove non consentono una valutazione precisa, il giudice rimette la questione al giudice civile. Qui il danno è liquidato con criteri di equità, valutando circostanze e gravità.
Se sono condannato e anche il mio datore di lavoro è responsabile civile, chi paga il risarcimento?
Entrambi siete condannati in solido. Il giudice civile o il danneggiato può chiedere il pagamento a te o al tuo datore di lavoro. Uno di voi può pagare tutto, poi rivalersi sull'altro se ha responsabilità parziale.
Se il giudice penale liquida il risarcimento, è definitivo o posso impugnarlo?
È parte della sentenza penale, quindi impugnabile in appello e cassazione come l'intera decisione. Ma il giudice civile non riesamina il fatto del reato (è vincolato), solo eventualmente l'importo liquidato se contestato.