Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 535 c.p.p. – Condanna alle spese

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . .

.

2.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.

In sintesi

  • Il condannato deve pagare tutte le spese di procedimento (udientore, cancelleria, periti, interpreti, etc.).
  • Se più condannati per lo stesso reato, sono obbligati in solido (ciascuno può essere chiesto di pagare tutto).
  • Le spese di custodia cautelare sono a carico del condannato secondo l'art. 692.
  • Se il giudice non pronuncia sulle spese, la sentenza può essere rettificata entro 30 giorni.
Indice dei contenuti

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali del procedimento relativo ai reati per cui è condannato.

Ratio

L'articolo disciplina l'allocazione dei costi di procedimento: colui che è condannato perché ha commesso il reato deve sopportare i costi che lo Stato ha dovuto sostenere per processarlo. È una conseguenza naturale della condanna e rappresenta un principio di corretta distribuzione dei costi di funzionamento della giustizia penale. La norma esclude il pagamento da parte dello Stato (contribuente vittima, indirettamente) e lo impone al responsabile.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che le spese di procedimento (onorari difensore d'ufficio, cancelleria, perizie, sommozzatori per indagini, traduttori, esperti forensi, etc.) sono a carico del condannato. Tali spese sono documentate nel fascicolo processuale e liquidate dal giudice, normalmente nel dispositivo. Il comma 2 introduce la solidarietà: se Tizio e Caio sono condannati per lo stesso furto, entrambi sono obbligati in solido, meaning the Stato può riscuotere da uno o da entrambi fino al totale delle spese. Se condannati per reati non connessi (stesso processo ma crimini diversi), sono obbligati in solido solo alle spese comuni del procedimento (cancelleria), non alle spese relative al singolo reato. Il comma 3 estende all'art. 692 il principio: il condannato paga anche il mantenimento durante la custodia cautelare. Il comma 4 è una salvaguardia: se il giudice omette di pronunciarsi sulle spese, la sentenza è rettificabile entro 30 giorni (art. 130).

Quando si applica

Obbligatoriamente in ogni sentenza di condanna. Il giudice deve sempre pronunciarsi sulle spese nel dispositivo, indicando l'importo totale e come è suddiviso se ci sono più condannati. È frequente nei procedimenti lunghi e complessi (criminalità organizzata, frodi bancarie, omicidi) dove le spese sono consistenti. Nel caso di assoluzione o proscioglimento, è il Pubblico Ministero che sopporta le spese (art. 540 c.p.p.).

Connessioni

L'articolo si raccorda con gli artt. 691-692 c.p.p. (liquidazione delle spese di procedimento), 612-624 c.p.p. (impugnazioni sulla corretta liquidazione delle spese), 130 c.p.p. (rettifica della sentenza), 12 c.p.p. (nozione di reati connessi), 89 c.p.p. (costituzione parte civile e responsabilità da sentenza), e il Titolo XVI c.p.p. (sentenza e effetti civili). Implica iscrizione nel bilancio della Corte e comunicazione dell'importo all'Ufficio di Esecuzione per la riscossione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è condannato a tre anni per rapina aggravata dopo un procedimento durato quattro anni. Durante il processo sono stati effettuati tre perizie balistiche (1.500 euro ciascuna), traduzione di documenti dall'estero (800 euro), cancelleria e udientore (2.000 euro). Il giudice nel dispositivo condanna Tizio al pagamento di tutte queste spese (complessivamente 6.800 euro) entro tre anni dalla notifica della sentenza.

Caso 2: Caio e Sempronio sono condannati in solido come autori di una frode telematica

Le spese totali del procedimento ammontano a 9.000 euro. Nel dispositivo sono condannati in solido al pagamento. L'Agenzia delle Entrate (che procedeva come parte civile) riscuote prima da Caio 5.000 euro; poi chiede a Sempronio i residui 4.000 euro. Entrambi sono responsabili della totalità, ma una volta pagato da uno, l'obbligazione si estingue.

Domande frequenti

Se sono assolto, devo pagare le spese di procedimento?

No. L'art. 540 c.p.p. prevede che se assolto o se il reato non è provato, è lo Stato a sopportare le spese. Se è il Pubblico Ministero che ha proposto accusa infondata, può condannarlo alle spese.

Se sono condannato insieme ad altri, siamo tutti obbligati a pagare tutte le spese?

Sì, se siete condannati per lo stesso reato o reati connessi. Siete obbligati in solido: lo Stato può chiedere tutto a uno di voi, oppure una parte a uno e una parte all'altro. Conta solo che paghi il totale.

Come vengono calculate le spese di procedimento?

Il giudice somma tutti i costi sostenuti: onorari difensore d'ufficio, perizie, traduttori, cancelleria, etc. Sono documenti nel fascicolo. Il giudice liquida l'importo nel dispositivo della sentenza, specificandone la composizione.

Se non posso pagare le spese, cosa succede?

Puoi chiedere i benefici dei poveri (gratuito patrocinio civile) se il tuo reddito è basso. Altrimenti, se non paghi, scatta l'esecuzione forzata: pignoramento presso creditori, cartelle esattoriali, etc. Le spese non si cancellano.

Posso impugnare la sentenza se non sono d'accordo sulla liquidazione delle spese?

Sì, puoi contestare solo la liquidazione delle spese con ricorso specifico (artt. 612-624 c.p.p.) oppure insieme all'appello. Se le spese sono state calcolate male, il giudice le rettifica (art. 130).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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