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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 537 c.p.p. – Pronuncia sulla falsità di documenti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita (675). La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il Capo che contiene la decisione sull’imputazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

In sintesi

  • La falsità di un atto o documento accertata in sentenza è dichiarata nel dispositivo.
  • Il giudice ordina la cancellazione totale o parziale del documento, a seconda delle circostanze.
  • Se necessario, il giudice ordina la ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento.
  • La pronuncia sulla falsità non è ordinata se viola interessi di terzi estranei al processo.
  • La pronuncia è impugnabile autonomamente anche da chi non sia condannato.

Se la sentenza accerta la falsità di un documento, il giudice lo dichiara nel dispositivo e ordina la cancellazione, ripristinazione o riforma del documento.

Ratio

L'articolo disciplina gli effetti civili della sentenza penale che accerta falsità di documenti. La falsità può essere accertata sia in una sentenza di condanna (per reato di falso) sia di proscioglimento (se durante il processo emerge un documento falsificato). L'obiettivo è ripristinare l'ordine documentale: un documento falso non può rimanere negli archivi pubblici o privati come se fosse autentico. La cancellazione, la ripristinazione (restauro della versione genuina) e la riforma (creazione di un nuovo atto corretto) servono a evitare conseguenze giuridiche derivate dal falso.

Analisi

Il comma 1 obbliga il giudice a dichiarare nel dispositivo quale atto o documento è stato riconosciuto falso. Il comma 2 ordina al giudice i provvedimenti correlati: (a) cancellazione totale (distruzione del documento), quando è totalmente falso e la permanenza nuocerebbe, (b) cancellazione parziale, quando solo una parte è falsificata, (c) ripristinazione, quando il documento originale esiste e va restaurato, (d) rinnovazione, quando il documento va riscritto nella forma corretta, (e) riforma, quando l'atto va modificato nella sostanza per eliminare gli effetti del falso. Il modo di esecuzione è prescritto nel dispositivo (es. 'cancellazione presso l'archivio del Comune', 'ripristinazione nel registro catastale', etc.). Il comma 2 contiene una limitazione: non si ordina cancellazione se ciò pregiudica interessi legittimi di terzi non intervenuti come parti (es. terzo acquirente in buona fede di un immobile falsificato). Il comma 3 consente l'impugnazione della pronuncia sulla falsità con gli ordinari mezzi di gravame (appello, cassazione), anche autonomamente e anche da chi non è stato condannato (es. il danneggiato dalla falsificazione). Il comma 4 estende la disciplina a sentenze di proscioglimento dove falsità documentale sia accertata.

Quando si applica

In ogni sentenza penale (condanna o proscioglimento) che accerti falsità di atti o documenti. È frequente in procedimenti per falso (artt. 489-494 c.p.), peculato (art. 314 c.p.), falsità in bilancio, frodi assicurative documentali, etc. Esempi: sentenza che condanna per falsificazione di fatture; il giudice ordina la cancellazione delle false fatture dai registri contabili e la ripristinazione di quelle genuineÆ sentenza di assoluzione nel reato di falsità in atto pubblico, ma accertamento che il documento è falso: il giudice dichiara comunque la falsità e ordina la cancellazione dall'archivio pubblico.

Connessioni

L'articolo si raccorda con gli artt. 489-494 c.p. (reati di falso in atto pubblico e privato), 675 c.p.p. (esecuzione degli ordini sulla falsità), 533-534 c.p.p. (sentenze di condanna), 530 c.p.p. (proscioglimento), 130 c.p.p. (rettifica), e le norme civilistiche sui diritti reali e gli effetti della riscrittura documentale (Titolo III c.c., norme catastali, registro delle imprese, etc.).

Domande frequenti

Se il mio testamento è dichiarato falso, cosa succede al mio patrimonio?

Il giudice ordina la cancellazione del falso testamento. La tua successione procede secondo la legge (eredi legittimi, secondo l'ordine previsto dal codice civile) o secondo un testamento precedente se esiste. Il falso testamento non produce effetti.

Il giudice può ordinare la distruzione di un documento anche se mi serve come prova?

Sì, se la sentenza accerta la falsità. Ma prima della distruzione, il giudice fa eseguire copie conformi da custodire negli archivi. Se hai motivi per conservare una copia, puoi chiedere al giudice di ordinarne il deposito presso il tribunale.

Se un documento è solo parzialmente falso, il giudice cancella solo la parte falsa?

Sì. Se ad esempio un contratto è falso solo nella firma ma il resto è autentico, il giudice ordina la cancellazione della firma falsificata e la ripristinazione della firma corretta.

Posso impugnare la pronuncia sulla falsità se non sono stato condannato?

Sì. L'art. 537 comma 3 dice che la pronuncia sulla falsità è impugnabile 'anche autonomamente', perfino da chi non è stato condannato nel reato. Se sei danneggiato dalla falsità e ritieni che il giudice ha sbagliato, puoi ricorrere in appello.

Se un terzo ha comprato un immobile in base a un atto falsificato, cosa accade?

Il giudice non ordina la cancellazione se ciò pregiudica gli interessi del terzo di buona fede (art. 537 comma 2). Il terzo conserva i suoi diritti. Ma se il terzo era consapevole della falsità, il giudice può procedere comunque alla cancellazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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