Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 536 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

In sintesi

  • La pubblicazione della sentenza è una sanzione accessoria prevista dall'art. 36 c.p. per certi reati.
  • Il giudice decide se pubblicarla per intero o in estratto, a seconda della gravità e del danno.
  • Il giudice designa uno o più giornali dove inserire la sentenza.
  • La spesa della pubblicazione è a carico del condannato (come sanzione aggiuntiva).
Indice dei contenuti

Se previsto dal codice penale, il giudice ordina la pubblicazione della sentenza di condanna sul giornale e specifica quali e quanti giornali.

Ratio

La pubblicazione della sentenza persegue due fini: rieducativo (il condannato subisce il biasimo pubblico e l'esposizione al giudizio collettivo) e informativo (il pubblico conosce le condanne relative a certi reati: truffatori, corruttori pubblici, etc.). È una sanzione accessoria, non principale, che si aggiunge alla pena pecuniaria o carceraria. La norma la circoscrive ai soli reati in cui il codice penale espressamente la prevede (reati contro l'onore, reati economici gravi, corruzione, etc.).

Analisi

L'articolo rimanda all'art. 36 c.p. che specifica quando la pubblicazione è applicabile (es. diffamazione, calunnia, insulti, reati contro la pubblica amministrazione, etc.). Non è automatica: il giudice, nella sentenza, deve pronunciarsi espressamente se ordinarla. Se ordina, deve indicare nel dispositivo: (a) se la sentenza è pubblicata per intero o per estratto; (b) su quale/quali giornali (di norma uno, ma può essercene più di uno per diffusione capillare). L'art. 694 c.p.p. rinvia alle procedure operative di esecuzione della pubblicazione (invio della sentenza al giornale, pubblicazione entro termine, ricevuta, etc.).

Quando si applica

Solo nei reati espressamente previsti dal codice penale: diffamazione pubblicata (art. 595 comma 3 c.p.), reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato, se di gravità rilevante), certi reati economici (insolvenza fraudolenta, bancarotta), etc. Non è obbligatoria nemmeno se applicabile: il giudice ha discrezionalità nel deciderla. È frequente nei reati che ledono la reputazione altrui o la fiducia pubblica, dove la pubblicazione ripara il danno d'immagine.

Connessioni

L'articolo si raccorda con l'art. 36 c.p. (sanzioni accessorie e loro applicazione), 694 c.p.p. (procedure di pubblicazione), 533 c.p.p. (sentenza di condanna e suo contenuto), e i singoli articoli del codice penale che prevedono la pubblicazione come pena accessoria. Implica anche responsabilità editoriale del giornale (che non può rifiutare legittimamente) e diritto del condannato alla lettura integrale, a differenza di un'eventuale versione per estratto.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è condannato per diffamazione aggravata: ha pubblicato un articolo su blog e social in cui accusa falsamente Caio di peculato. Il giudice condanna Tizio a pagare 50.000 euro di risarcimento. Poiché il reato è diffamazione pubblicata (art. 595 comma 3 c.p.), il giudice ordina la pubblicazione della sentenza su due giornali locali (uno di Roma, uno di Milano dove vivono le parti) per intero, a spese di Tizio.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è condannato per corruzione passiva: ha accettato 20.000 euro da un imprenditore per favorire l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Il giudice decide che la gravità del caso richiede una sanzione riputazionale. Nel dispositivo ordina la pubblicazione per estratto della sentenza (le parole chiave della condanna) su tre giornali nazionali, a spese del condannato.

Domande frequenti

Se sono condannato per diffamazione, il giudice ordina sempre la pubblicazione della sentenza?

No. È facoltativa: il giudice ha discrezionalità. Ordina la pubblicazione se ritiene che la gravità del fatto e il danno d'immagine subito lo richiedono. Per diffamazioni minori, il giudice può omettere questa sanzione.

Chi paga la spesa della pubblicazione della sentenza sul giornale?

Il condannato. La pubblicazione è una sanzione accessoria, e il suo costo ricade su chi è stato condannato. È di solito una somma tra 500 e 2.000 euro, a seconda del giornale.

Il giornale può rifiutarsi di pubblicare la sentenza?

No. Se il giudice ordina la pubblicazione con sentenza, il giornale è obbligato (è un ordine della magistratura). Non può rifiutare invocando motivi editoriali. È una responsabilità pubblica del giornale.

Può il giudice ordinare la pubblicazione su giornali che scelgo io?

No. Il giudice designa i giornali. Di solito sceglie giornali di grande circolazione per assicurare la massima diffusione della notizia della condanna, a meno che il caso sia locale, allora sceglie giornali locali.

Se la sentenza è pubblicata, posso chiedere una ritrattazione al giornale?

È un diritto del condannato chiedere al giornale una ritrattazione se la sentenza successivamente è annullata in appello o cassazione. Ma per la sentenza di primo grado, è un obbligo del giornale pubblicarla secondo l'ordine del giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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