Art. 694 c.p.p. – Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.
In sintesi
I giornali hanno obbligo di pubblicare sentenze penali irrevocabili senza costi; il mancato adempimento espone a sanzione pecuniaria.
Ratio
L'art. 694 realizza il principio della trasparenza della giustizia penale e della conoscibilità pubblica delle decisioni finali. La pubblicazione della sentenza è strumento di deterrenza, educazione civica e corretta informazione. La norma bilancia l'interesse pubblico con il limite temporale (3 giorni) e modalità pratiche (supplemento, estratto), evitando oneri eccessivi alla stampa.
Analisi
Comma 1: sentenze di condanna irrevocabile contro il direttore o per fatto pubblicato nel giornale vanno pubblicate entro tre giorni, senza diritto a compenso. Comma 2: altre sentenze penali ordinate dal giudice richiedono iniziativa del PM, della persona interessata o di chi autorizzato; il giornale esegue previa anticipazione delle spese secondo tariffe penali. Comma 3: la pubblicazione può essere per estratto, intero, o foglio supplemento di medesimo formato e caratteri. Comma 4: contravvenzione espone il direttore in solido con editore e proprietario tipografia a multa fino a 1.549 euro.
Quando si applica
Tutti i procedimenti penali con sentenza definitiva (irrevocabile di primo grado se non appellata, o di appello/cassazione definitiva) possono dar luogo a pubblicazione d'ufficio o su domanda. È frequente nei reati stampa (diffamazione, violazione privacy), corruzione, malversazione. I giudici ordinano pubblicazione se la sentenza lo prevede (artt. 538-545 CP) o su istanza di parte per finalità deterrente e di trasparenza.
Connessioni
Si raccorda agli artt. 538-545 CP (pene accessorie della pubblicazione di sentenza), 191 CPP (valutazione dichiarazioni), 656 CPP (ordine esecuzione), 685 CPP (casellario), 727-731 CPP (rogatorie e sentenze straniere). Richiama inoltre il diritto di stampa, il diritto all'informazione e le norme sulla responsabilità editoriale (L. 47/1948).
Domande frequenti
Se la sentenza irrevocabile ordina già pubblicazione, il giornale deve farla senza compenso?
Sì, se la sentenza è di condanna direttamente al giornale o per fatto pubblicato nel suo ambito, la pubblicazione è obbligatoria entro 3 giorni senza compenso. Se invece è il giudice a ordinare pubblicazione successivamente, il giornale ha diritto al rimborso spese.
Quali giornali sono obbligati?
Tutti gli organi di stampa, quotidiani, settimanali, periodici, cartacei e digitali. Anche testate online sono assoggettate a questa obbligazione se hanno responsabile di redazione identificabile.
Quanto tempo ha il giornale per pubblicare?
Massimo tre giorni dal ricevimento dell'ordine da parte dell'autorità competente (giudice, PM). Oltre tale termine, scatta violazione dell'art. 694 comma 4 con sanzione pecuniaria.
Il giornale può pubblicare solo l'estratto della sentenza?
Sì, comma 3 lo consente espressamente. La pubblicazione per estratto è ammessa purché fedele al documento e in foglio di supplemento con medesimo formato e caratteri della parte principale.
Chi paga la multa se il giornale non pubblica?
La norma prevede responsabilità solidale: il direttore/vice direttore responsabile, l'editore e il proprietario della tipografia sono tutti tenuti al pagamento della multa fino a 1.549 euro.