Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 694 c.p.p. – Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, …

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3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.

In sintesi

  • Il direttore/vice direttore responsabile del giornale deve pubblicare sentenze di condanna irrevocabile entro tre giorni da ordine dell'autorità competente.
  • La pubblicazione è senza diritto a compenso o rimborso spese per condanne direttamente a carico del giornale.
  • Quando è il giudice a ordinare pubblicazione, il direttore la esegue su richiesta del PM o della persona autorizzata, previa anticipazione spese.
  • Il mancato adempimento espone il direttore e l'editore al pagamento solidale di multa fino a 1.549 euro.
  • La pubblicazione può avvenire per estratto o intero, anche in foglio di supplemento allegato al giornale.
Indice dei contenuti

I giornali hanno obbligo di pubblicare sentenze penali irrevocabili senza costi; il mancato adempimento espone a sanzione pecuniaria.

Ratio

L'art. 694 realizza il principio della trasparenza della giustizia penale e della conoscibilità pubblica delle decisioni finali. La pubblicazione della sentenza è strumento di deterrenza, educazione civica e corretta informazione. La norma bilancia l'interesse pubblico con il limite temporale (3 giorni) e modalità pratiche (supplemento, estratto), evitando oneri eccessivi alla stampa.

Analisi

Comma 1: sentenze di condanna irrevocabile contro il direttore o per fatto pubblicato nel giornale vanno pubblicate entro tre giorni, senza diritto a compenso. Comma 2: altre sentenze penali ordinate dal giudice richiedono iniziativa del PM, della persona interessata o di chi autorizzato; il giornale esegue previa anticipazione delle spese secondo tariffe penali. Comma 3: la pubblicazione può essere per estratto, intero, o foglio supplemento di medesimo formato e caratteri. Comma 4: contravvenzione espone il direttore in solido con editore e proprietario tipografia a multa fino a 1.549 euro.

Quando si applica

Tutti i procedimenti penali con sentenza definitiva (irrevocabile di primo grado se non appellata, o di appello/cassazione definitiva) possono dar luogo a pubblicazione d'ufficio o su domanda. È frequente nei reati stampa (diffamazione, violazione privacy), corruzione, malversazione. I giudici ordinano pubblicazione se la sentenza lo prevede (artt. 538-545 CP) o su istanza di parte per finalità deterrente e di trasparenza.

Connessioni

Si raccorda agli artt. 538-545 CP (pene accessorie della pubblicazione di sentenza), 191 CPP (valutazione dichiarazioni), 656 CPP (ordine esecuzione), 685 CPP (casellario), 727-731 CPP (rogatorie e sentenze straniere). Richiama inoltre il diritto di stampa, il diritto all'informazione e le norme sulla responsabilità editoriale (L. 47/1948).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio, direttore responsabile di un settimanale locale, pubblica articolo che diffama il sindaco. Condannato in primo grado per diffamazione e confermato in appello, la sentenza irrevocabile ordina pubblicazione della stessa nel giornale entro tre giorni. Sempronio non riceve compenso: l'onere della pubblicazione è suo, unitamente all'editore, per aver violato la legge.

Caso 2: Caso 2

Il pubblico ministero nel processo a Mevio per corruzione, conclusosi con condanna definitiva, richiede al giudice la pubblicazione della sentenza nel maggiore giornale della città per finalità di trasparenza amministrativa. Il giornale è obbligato a eseguire (anticipando le spese) entro i tempi stabiliti, pena multa fino a 1.549 euro in capo al direttore, editore e tipografo.

Domande frequenti

Se la sentenza irrevocabile ordina già pubblicazione, il giornale deve farla senza compenso?

Sì, se la sentenza è di condanna direttamente al giornale o per fatto pubblicato nel suo ambito, la pubblicazione è obbligatoria entro 3 giorni senza compenso. Se invece è il giudice a ordinare pubblicazione successivamente, il giornale ha diritto al rimborso spese.

Quali giornali sono obbligati?

Tutti gli organi di stampa, quotidiani, settimanali, periodici, cartacei e digitali. Anche testate online sono assoggettate a questa obbligazione se hanno responsabile di redazione identificabile.

Quanto tempo ha il giornale per pubblicare?

Massimo tre giorni dal ricevimento dell'ordine da parte dell'autorità competente (giudice, PM). Oltre tale termine, scatta violazione dell'art. 694 comma 4 con sanzione pecuniaria.

Il giornale può pubblicare solo l'estratto della sentenza?

Sì, comma 3 lo consente espressamente. La pubblicazione per estratto è ammessa purché fedele al documento e in foglio di supplemento con medesimo formato e caratteri della parte principale.

Chi paga la multa se il giornale non pubblica?

La norma prevede responsabilità solidale: il direttore/vice direttore responsabile, l'editore e il proprietario della tipografia sono tutti tenuti al pagamento della multa fino a 1.549 euro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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