Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 693 c.p.p. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 692 - Art. 692 c.p.p.: Spese della custodia cautelare→Cod. proc. pen. art. 694 - Art. 694 c.p.p.: Spese per la pubblicazione di sentenze e obblig→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 691 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]→Articolo 695 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]→Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi→Art. 696 c.p.p.: Prevalenza delle convenzioni e del diritto inte→Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato→Art. 697 c.p.p.: Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e→Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 693 c.p.p. è stato abrogato e non produce più effetti giuridici. Consultare le disposizioni vigenti per i procedimenti esecutivi.
Ratio
L'abrogazione di una norma risponde solitamente a due esigenze: superamento dell'istituto normato (quando la prassi giuridica cambia e la disposizione diventa obsoleta) o traslazione della materia in una norma diversa per riorganizzazione del codice. Sebbene l'articolo 693 c.p.p. sia stato eliminato, le funzioni che svolgeva sono state assorbite dalle disposizioni generali sulla fase esecutiva del codice di procedura penale vigente.
Analisi
Un articolo abrogato è completamente senza effetto: nessun giudice, nessun avvocato, nessuna parte può invocarlo o fare ricorso a esso per fondare una decisione. L'abrogazione è totale e non consente eccezioni. Tuttavia, l'abrogazione non ha effetti retroattivi: i procedimenti, le sentenze e gli effetti giuridici che si sono verificati quando l'articolo era ancora in vigore rimangono validi. Solo per i procedimenti pendenti al momento dell'abrogazione e successivi si applica la norma sostituente.
Quando si applica
Nel caso in cui un procedimento penale richiedesse l'applicazione dell'articolo 693 c.p.p., la parte interessata deve identificare quale articolo vigente lo ha sostituito. Se una sentenza pronunciata prima dell'abrogazione faceva riferimento all'articolo 693, la sentenza rimane valida e non è infirmata dall'abrogazione successiva. Se un procedimento è pendente al momento dell'abrogazione e deve applicare la disposizione precedente, il giudice applica la norma sostituente. L'articolo 659 c.p.p. (esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza) è un esempio di articolo che disciplina materie esecutive e potrebbe rappresentare una fonte cui fare riferimento.
Connessioni
L'articolo 693 c.p.p., sebbene abrogato, rimane parte della storia normativa del codice. Chi desiderasse conoscere il testo originale può consultare le edizioni storiche del D.P.R. 447/1988 (pre-abrogazione). Le disposizioni vigenti sulla fase esecutiva, in particolare gli articoli 656-667 c.p.p. e le norme dell'ordinamento penitenziario, forniscono la disciplina attuale dei procedimenti di esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è stato condannato con sentenza passata in giudicato nel 2010, quando l'articolo 693 c.p.p. era ancora in vigore e la sentenza vi faceva esplicito riferimento. Successivamente l'articolo è stato abrogato. La sentenza di condanna di Tizio non è invalidata dall'abrogazione: rimane pienamente valida e il condannato può essere obbligato a eseguire la pena secondo i termini originali. Qualunque questione relativa all'esecuzione della sentenza sarà affrontata con le norme vigenti, non più con l'articolo 693.
Caso 2: Caso 2
Caio propone un ricorso nel 2024 basandosi esplicitamente sull'articolo 693 c.p.p., non sapendo che è stato abrogato. Il giudice dell'esecuzione respinge il ricorso mettendo in evidenza che l'articolo su cui si fonda non è più in vigore. Caio deve riformulare il ricorso fondandosi su una norma vigente che affronta la medesima questione, ad esempio gli articoli 656-659 c.p.p.
Domande frequenti
Se una mia sentenza cita l'articolo 693 c.p.p., è valida adesso che l'articolo è abrogato?
Sì, la sentenza rimane completamente valida. L'abrogazione di una norma non ha effetti retroattivi sulle sentenze già pronunciate. La tua condanna è ancora esecutiva secondo i termini della sentenza originale, applicando le norme vigenti per l'esecuzione.
Come faccio a sapere quale articolo ha sostituito l'articolo 693 c.p.p.?
Puoi consultare le note storiche nel codice di procedura penale annotato, oppure rivolgerti a un avvocato. Generalmente le materie esecutive sono disciplinate dagli articoli 656-667 c.p.p. vigenti e dalle norme dell'ordinamento penitenziario.
Posso fondare un ricorso su una norma abrogata?
No. Se citi un articolo abrogato, il ricorso sarà respinto. Devi fondare il ricorso su una norma vigente che affronta la medesima questione.
Se un procedimento era pendente quando l'articolo 693 fu abrogato, quale norma si applica?
Si applica la norma vigente al momento della decisione del giudice, non quella abrogata. Il giudice applicherà le disposizioni attuali sulla materia in questione.
Cosa significava l'articolo 693 prima di essere abrogato?
Per conoscere il contenuto originario dell'articolo abrogato, devi consultare un'edizione storica del codice di procedura penale o chiedere a un esperto. L'articolo abrogato non può più essere usato, ma è comunque d'interesse storico e interpretativo.