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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 693 c.p. Rifiuto di monete aventi corso legale

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sanzione amministrativa fino a 30 euro per rifiuto ingiustificato di ricevere monete con corso legale nello Stato italiano
  • Applicabile a privati cittadini, commercianti, e pubblici ufficiali
  • Monete aventi corso legale sono quelle coniate dalla Zecca di Stato e autorizzate da Banca d'Italia
  • Il rifiuto deve essere motivato da volontà di non riconoscere il valore legale, non da ragioni pratiche (assenza monete piccole, etc.)
  • Norma storicamente orientata a tutela della circolazione di valuta ufficiale

Chiunque rifiuta di ricevere monete aventi corso legale nello Stato è punito con sanzione amministrativa fino a 30 euro. Tutela la circolazione di valuta ufficiale.

Ratio

L'articolo 693 tutela la circolazione della moneta di corso legale come strumento di scambio e valore pubblicamente garantito. Il rifiuto arbitrario di ricevere monete auree (anche quelle di piccolo valore) compromette la funzione economica della moneta e rappresenta un affronto all'autorità dello Stato emittente.

La norma è funzionale a preservare la fiducia nel sistema monetario nazionale e a impedire che singoli privati sottraggano dalla circolazione monete legittime. È una disposizione di tutela dell'ordine economico-finanziario.

Analisi

La fattispecie è semplice: (a) esistenza di monete aventi corso legale nello Stato (coniate dalla Zecca di Stato italiana, secondo standard legali); (b) offerta o tentativo di pagamento tramite tali monete; (c) rifiuto del beneficiario di ricevere la moneta per il suo valore legale. La pena è sanzione amministrativa (non reato) fino a 30 euro.

Il rifiuto deve essere consapevole e volontario, non derivante da ragioni pratiche (es. assenza di monete, incapacità di gestirle). Se un commerciante semplicemente non ha resto in monete perché paga con carta, non integra la violazione; il rifiuto punito è quello motivato dal non riconoscimento del valore legale.

La sanzione è amministrativa, non penale, e l'accertamento è affidato a pubblici ufficiali (Finanza, Polizia Locale). Non è prevista pena pecuniaria aggiuntiva (oltre la sanzione) né arresto.

Quando si applica

Esempi rarissimi in pratica moderna (post-euro, le monete di piccolo valore sono rare): un negoziante rifiuta di accettare monete da 1 centesimo dicendo che non ha valore; un cittadino tenta di pagare un debito con monete italiane lire e il creditore rifiuta (sebbene le lire non abbiano più corso legale, sono esempio concettuale). Il rifiuto deve essere manifestato verbalmente o tramite gesti espliciti.

In era contemporanea, l'applicazione è estremo raro perché: (a) la maggior parte dei pagamenti avviene con carte; (b) i cittadini stessi preferiscono monete da bancomat/negozio; (c) gli uffici pubblici non rifiutano monete di corso legale. La norma rimane principalmente un deterrente storico.

Connessioni

Articoli correlati: art. 694 c.p. (omessa consegna di monete contraffatte). Diritto amministrativo: d.lgs. 231/2007 (moneta unica europea, regolamenti sui rapporti tra monete euro e valute antecedenti). Normativa Banca d'Italia: regolamenti sulla circolazione di monete di corso legale. Diritto civile: art. 1277 c.c. (pagamento in moneta avente corso legale) stabilisce diritti di chi paga in monete legali.

Domande frequenti

Se rifiuto di ricevere monete da 1 centesimo, viola l'articolo 693?

Sì, teoricamente. Se le monete da 1 centesimo hanno corso legale (cioè sono state regolarmente coniate e sono ancora riconosciute legalmente), il rifiuto categorico integra la violazione. Tuttavia, in pratica, la norma non è applicata per denominazioni infinitesimali.

E se ho un motivo commerciale (non ho resto)?

Se il motivo è pratico (assenza di resto, difficoltà gestionale), non è violazione. La norma punisce il rifiuto per non riconoscimento del valore legale, non il rifiuto per ragioni logistiche. Però se dici «non accetto monete per principio», rischi la sanzione.

Posso rifiutare se la moneta è sporca o danneggiata?

Discrezionale. Se la moneta è ancora legibile e identificabile come autentica, formalmente hai il dovere di riceverla. Se è corrosa al punto che il valore non è riconoscibile, potrebbe sussistere giustificazione, ma il rifiuto dovrebbe essere motivato (non arbitrario).

Quale sanzione scatta se rifiuto?

Sanzione amministrativa fino a 30 euro (non è reato, non è arresto). La sanzione è irrogata da organi di polizia municipale o Guardia di Finanza, a seconda della giurisdizione locale.

Valgono le lire ancora, oppure solo euro?

Le lire italiane non hanno più corso legale dal 2002 (introduzione euro). Corso legale oggi hanno solo euro (banconote e monete coniate da Zecca italiana e autorizzate da Banca d'Italia). Rifiuto di euro è violazione; rifiuto di lire no.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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