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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 694 c.p. – Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l’ammenda fino a lire duemila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 693 - Articolo 693 Codice Penale: Rifiuto di monete aventi corso legale→Cod. pen. art. 695 - Art. 695 c.p.: Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 692 Codice Penale: Abrogato→Articolo 696 Codice Penale: Vendita ambulante di armi→Art. 691 c.p.: Somministrazione di bevande alcooliche a persona→Articolo 697 Codice Penale: Detenzione abusiva di armi→Art. 690 c.p.: Determinazione in altri dello stato di ubriachezza→Articolo 698 Codice Penale: Omessa consegna di armi→Art. 689 c.p.: Somministrazione di bevande alcooliche a minori o
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chiunque riceve monete contraffatte o alterate (valore almeno 0,0103 euro) e non le consegna all'autorità entro tre giorni dal riconoscimento della falsità, è punito con sanzione amministrativa fino a 206 euro.
Ratio
L'articolo 694 tutela l'integrità della circolazione monetaria vietando la propagazione di monete false o alterate. Il legislatore presume che chi riceve monete contraffatte acquisisca automaticamente l'obbligo di denunciarle, proprio perché il ritardo nella comunicazione all'autorità potrebbe permettere la circolazione di moneta falsa e il danno collettivo.
La norma è una forma di cooperazione obbligatoria tra cittadinanza e autorità: ogni privato diventa custode della legalità monetaria e controllore di primo livello. Non è sufficiente astenersi dal usare la moneta falsa; occorre denunciarla attivamente.
Analisi
La fattispecie richiede: (a) ricezione di monete (non banconote, solo monete metalliche); (b) nature contraffatta (falsificazione totale) o alterata (modificazione di moneta autentica); (c) valore complessivo non inferiore a 0,0103 euro (soglia praticamente zero, include qualunque moneta); (d) conoscenza del ricevente della falsità/alterazione; (e) omissione di consegna all'autorità entro 3 giorni dal riconoscimento.
Il termine di 3 giorni decorre dal giorno in cui il ricevente ha conosciuto (o avrebbe dovuto conoscere) la contraffazione. La comunicazione deve indicare la provenienza se nota: negozio, persona, luogo ritrovamento. La sanzione è amministrativa (30-206 euro circa), non penale.
Elemento soggettivo: è sufficiente la negligenza (omissione pura); non occorre dolo. Se ricevi una moneta falsa e la noti, il silenzio è già violazione.
Quando si applica
Scenari pratici: un commerciante riceve una moneta contraffatta da un cliente e non la segnala; un privato cittadino trova in strada una moneta evidentemente falsa (peso, colore anomali) e la tiene nel portafoglio senza denunciare. Se trascorrono 3 giorni dalla scoperta, scatta la violazione. La denuncia deve avvenire presso Questura, Carabinieri, o sportelli Banca d'Italia.
Eccezione implicita: se il ricevente non poteva ragionevolmente accorgersi della contraffazione (eg. moneta molto ben falsificata, consegnata al buio), la responsabilità potrebbe essere esclusa se la denuncia avviene comunque entro 3 giorni dal riconoscimento effettivo.
Connessioni
Articoli correlati: art. 693 c.p. (rifiuto di monete legali); art. 639 c.p. (falsificazione di monete, reato più grave di denuncia omessa); art. 641 c.p. (alterazione di monete). Normativa: d.lgs. 231/2007 (euro, regolamenti moneta). Diritto amministrativo: autorità competenti per segnalazione (Banca d'Italia, Questura). Diritto civile: nessun coordinamento, in quanto art. 694 è materia di diritto penale amministrativo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia mette a disposizione la raccolta ufficiale dei codici giuridici italiani aggiornati, utile per consultare il testo vigente e i collegamenti normativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, commerciante di frutta, riceve durante la giornata una moneta da 2 euro che sospetta essere contraffatta (colore anomalo, peso strano). Non la riconosce subito come falsa, ma il giorno dopo consultando con un collega scopre che è effettivamente contrafatta. Ha 3 giorni (dal giorno della scoperta) per denunciarla. Se il terzo giorno Tizio la porta ancora nel portafoglio senza aver contattato autorità, e nel quarto giorno viene controllato dalla Finanza, rischia sanzione fino a 206 euro per omessa consegna.
Caso 2: Caso 2
Caio, impiegato bancario, riceve da un cliente che effettua un prelievo una banconota che successivamente scopre essere falsa. Però l'articolo 694 riguarda monete (metalliche), non banconote. Se però Caio aveva notato anche una moneta da 1 euro contraffatta nello stesso assortimento e non l'ha denunciata, integra violazione per la moneta (non per la banconota, che rientra in normativa diversa).
Domande frequenti
Cosa devo fare se ricevo una moneta falsa?
Entro 3 giorni dal riconoscimento della falsità, devi consegnarla a Questura, Carabinieri, o sportello Banca d'Italia. Indica la provenienza se la conosci (dove l'hai ricevuta, da chi). Non circolarne, non scambiarla.
Se scopro la moneta falsa al quinto giorno, posso comunque denunciarla?
Puoi denunciarla (è sempre consigliabile), ma tecnicamente hai già violato l'articolo 694 dal punto di vista amministrativo. La denuncia tardiva non esclude la sanzione, anche se dimostra buona volontà.
Rischio il carcere o solo multa?
Solo sanzione amministrativa (fino a 206 euro), non è reato. Non è previsto arresto. È violazione amministrativa, non penale.
Se vendo per errore una moneta contraffatta che avevo ricevuto, cosa rischio?
Rischi contemporaneamente: (a) violazione art. 694 (omessa consegna); (b) possibile concorso in falsificazione (art. 639-641 c.p., reato più grave) se la propagazione della moneta falsa è intenzionale. Se era per errore, il giudice valuterà.
Vale anche per monete molto piccole (1-5 centesimi)?
Sì, la soglia minima è 0,0103 euro, quindi tecnicamente ogni moneta (anche 1 centesimo) rientra. Praticamente, per importi micro le autorità potrebbero usare discrezionalità, ma formalmente siete obbligati a denunciare.
Fonti consultate: 2 fontei verificate