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Testo dell'articoloVigente
Art. 639 c.p. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro .
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma , primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l’ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro .
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 639 c.p. incrimina deturpamento e imbrattamento di cose altrui, con sanzioni aggravate per beni pubblici e storico-artistici.
Ratio
L'art. 639 tutela il decoro, l'integrità estetica e il valore storico-culturale dei beni altrui. Il legislatore ha distinto fra offese leggere a cose mobili (multa lieve), offese a beni immobili e mezzi pubblici (pena detentiva), e offese a patrimonio culturale (massima severità). La progressione edittale riflette la gravità crescente dell'interesse pubblico: dalla proprietà privata minore al patrimonio nazionale protetto.
Analisi
Il comma 1 definisce base: deturpare (alterare estetica, rovinare forma) o imbrattare (sporcare, ricoprire con sostanze) cose mobili o immobili altrui, punito con multa fino a 103 euro a querela. Il comma 2 aggrava a reclusione 1-6 mesi o multa 300-1.000 euro se il bene è immobile o mezzo pubblico/privato (auto, camion, autobus, aereo): qui procedibilità d'ufficio. Il comma 3 include i beni storico-artistici sotto protezione (quadri, monumenti, statue): reclusione 3 mesi-1 anno, multa 1.000-3.000 euro. Il comma 4 prevede recidiva aggravata fino a 2 anni. Scriminante assente; causa di giustificazione possibile: autorizzazione, restauro legittimo.
Quando si applica
L'art. 639 si applica a graffiti, scarabocchi su muri, dipingere parti di auto altrui, imbrattare bandiere, sporcare monumenti storici, lanciare vernice su edifici, scrivere su banchi scolastici pubblici. La gravità scala con il bene: imbrattamento di recinzione privata è comma 1; imbrattamento di autobus pubblico è comma 2; imbrattamento della facciata di una chiesa monumentale è comma 3. La recidiva entro 5 anni integra il comma 4.
Connessioni
L'art. 639 rimanda all'art. 635 c.p. (danneggiamento) con cui concorre quando il deturpamento causa danno economico grave. Coordina con leggi su patrimonio culturale (d.lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali), leggi regionali su decoro urbano, codici comunali contro il graffitismo. Si collega al diritto civile su responsabilità civile (art. 2043 c.c.) per il danno risarcibile.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, giovane appassionato di graffiti, durante la notte imbratta di spray rosa e blu l'intera facciata di un palazzo cinquecentesco nel centro storico della città, classificato come bene storico-artistico. Il proprietario sporge denuncia. Tizio commette il reato aggravato di cui all'art. 639 comma 3, punito con reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 1.000 a 3.000 euro. Se è recidivo entro 5 anni (per esempio per un precedente imbrattamento), scatta il comma 4 con pena ancora più severa fino a 2 anni.
Caso 2: Caso 2
Caio, durante una discussione con il suo vicino Sempronio, sfoga la rabbia imbrattando di fango e sporcizia l'auto parcheggiata di Sempronio nel piazzale condominiale pubblico. Caio lanciando uova marcire ricopre lo specchietto retrovisore e il parabrezza. Sempronio fa denuncia. Caio risponde del reato di cui all'art. 639 comma 2 (mezzo privato in spazio pubblico), punito con reclusione fino a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro. La procedibilità d'ufficio consente al magistrato di agire senza querela.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra art. 635 (danneggiamento) e art. 639 (deturpamento)?
L'art. 635 tutela il bene dalla distruzione; l'art. 639 tutela dall'alterazione estetica senza necessaria distruzione. Un graffito può non distruggere il muro ma deturparlo: è art. 639. Se il danno è grave (frattura, rottura), scatta art. 635 con pene potenzialmente maggiori.
Il graffitismo su muro pubblico è procedibile d'ufficio?
Sì, se il muro è pubblico o mezzo pubblico (autobus, cartellonistica stradale), il reato è procedibile d'ufficio per il comma 2. Il proprietario non deve sporgere querela; la procura agisce autonomamente.
Se pulisco autonomamente il graffito dalla mia auto, posso chiedere un risarcimento civile?
Sì, parallelamente al processo penale per l'art. 639, potete agire civilmente per il danno (art. 2043 c.c.) chiedendo al giudice il rimborso dei costi di pulizia/ripristino.
Se mi autorizzano a dipingere il muro altrui come artista, commetto il reato?
No, il consenso del proprietario è causa di giustificazione totale. Se siete incaricati dal proprietario di realizzare un'opera d'arte murale, non c'è reato, anche se la tecnica è quella del graffiti.
La querela per il comma 1 si prescrive? In quanto tempo?
Sì, secondo il codice di procedura penale, la querela per i delitti privati (comma 1) si prescrive entro 6 mesi dal fatto. Per i reati procedibili d'ufficio (comma 2-3) si applica la prescrizione del delitto, solitamente più lunga (2-10 anni).
Fonti consultate: 2 fontei verificate