Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 635 c.p. – Danneggiamento
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.
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Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma , nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose mobili o immobili altrui è punito fino a un anno reclusione o multa fino a 309 euro. Aggravamenti fino a tre anni se commesso con violenza.
Ratio
L'articolo 635 tutela il diritto di proprietà da danni intenzionali. È uno dei reati patrimoniali più frequenti, applicato a vandalismo, sabotaggi, danni durante manifestazioni. La norma protegge sia il valore economico della cosa che il diritto di godimento del proprietario. La legge distingue fra il tipo base (lieve) e le aggravanti (violenza, beni pubblici, contesto sindacale), riconoscendo che il danneggiamento ha diverse gravità a seconda del contesto e della cosa danneggiata.
Analisi
Il primo comma descrive il tipo base: qualunque forma di danno che renda la cosa totalmente o parzialmente inutilizzabile. Non è necessaria la distruzione totale, basta il deterioramento che riduca la fruibilità. Il secondo comma introduce aggravanti: se l'atto è compiuto con violenza alla persona o minaccia, la pena sale a 6 mesi-3 anni e il procedimento diviene d'ufficio. Altre aggravanti riguardano contesti specifici (serrate sindacali, scioperi, beni pubblici, monumenti, boschi, impianti sportivi). Per l'aggravante, la pena è sospensione condizionale subordinata a eliminazione delle conseguenze o lavoro non retribuito (articolo 165 c.p.).
Quando si applica
Caso 1 tipo base: Tizio in lite con il vicino Caio graffia l'auto di Caio con una chiave. È danneggiamento semplice (multa fino a 309 euro). Caso 2 aggravato violenza: durante una lite, Tizio entra nel magazzino di Caio e distrugge con un'ascia le merci stoccate (macchinari agricoli, fertilizzanti), usando violenza contro Caio. È danneggiamento aggravato (6 mesi-3 anni). Caso 3 aggravato bene pubblico: un gruppo vandalizza la facciate di una chiesa storica scrivendo graffiti permanenti. È danneggiamento aggravato su bene di interesse artistico (6 mesi-3 anni).
Connessioni
Strettamente correlato all'articolo 625 (contro il patrimonio in genere). Collegato agli articoli 635-bis e 635-ter che specificano i danneggiamenti informatici. Rimandi alle leggi speciali su beni culturali (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 42/2004) che possono qualificare il reato come più grave (danno al patrimonio culturale nazionale). Riferimenti anche a leggi ambientali per danni a boschi e aree protette. Connessi ai reati relativi a serrate e scioperi (articoli 330-333 cp).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio vandalizza il negozio di Caio
, Durante una manifestazione sindacale di cui Tizio è partecipe, infiamma contro il datore di lavoro Caio e sfonda la vetrina del suo negozio con una manganella, distruggendo i vetri e danneggiando la merce esposta. L'atto è danneggiamento aggravato commesso durante una protesta sindacale, dunque ricorre l'aggravante del secondo comma punto 2 (danneggiamento in occasione di sciopero). La pena è 6 mesi-3 anni. Se inoltre Tizio ha colpito il commesso di Caio nel corso del vandalismo, c'è anche violenza alla persona (aggravante punto 1).
Caso 2: Sempronio e il monumento storico
, Sempronio, parte di un gruppo di vandali, distrugge intenzionalmente una lapide commemorativa del XVII secolo nel centro storico del comune, tirandola giù dalla parete e frantumandola. La lapide è bene di interesse storico e artistico, ubicata in edificio pubblico. Sempronio commette danneggiamento aggravato per il terzo punto (beni storici/artistici). La pena è 6 mesi-3 anni, con obbligo di ripristino della lapide (sospensione condizionale subordinata a eliminazione conseguenze).
Domande frequenti
Se dannegggio accidentalmente la cosa altrui (es. urto il vaso), è reato?
No, il danneggiamento richiede dolo (intenzione). Se è accidentale, rimane responsabilità civile (risarcimento del danno) ma non reato penale. Deve essere provato che hai agito con intenzione di danneggiare, non semplice negligenza.
Se riparo il danno che ho causato, il reato si estingue?
No, il reato non si estingue dal riparo. Però la riparazione è un elemento mitigante importante per il giudice nella determinazione della pena. Se poi hai firmato un accordo risarcitorio e il proprietario lo accetta, il procedimento può estinguersi per 'oblazione' (articoli 162-162-bis cpp).
È danneggiamento se demolisco una casa di proprietà mia?
No, perché la cosa non è altrui. Se la casa è sua (affittata a te, intestata ad ex partner), sì. Se è oggetto di contenzioso (sequestro giudiziario), demolirla potrebbe costituire reato anche se tecnicamente tua nel catasto (violazione di sequestro).
Se dannegggio la proprietà durante una protesta sindacale legittima, è comunque reato?
Sì, è aggravato. L'esercizio del diritto di sciopero non autorizza il danneggiamento di proprietà altrui. Se durante lo sciopero distruggi macchinari, la condotta è reato dell'articolo 635 secondo comma punto 2 con pena aumentata. Il diritto di sciopero non estende al diritto di danneggiare.
Chi può querelare un danneggiamento?
Il proprietario della cosa danneggiata. Se è danneggiamento semplice (primo comma), si procede a querela della persona offesa (entro 3 mesi). Se è aggravato (violenza, beni pubblici, sciopero), il procedimento è d'ufficio e chiunque può denunciare, anche la polizia.
Fonti consultate: 2 fontei verificate