Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) .

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Punisce chi compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, oppure a ostacolarne gravemente il funzionamento.
  • Le condotte possono essere quelle dell'articolo 635-bis oppure l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.
  • La pena base è la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  • La pena sale alla reclusione da tre a otto anni in tre casi: qualità o abuso dell'autore, uso di minaccia o violenza o l'essere palesemente armato, perdita o alterazione di informazioni, dati o programmi.
  • La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando una circostanza dei numeri 1) o 2) concorre con una del numero 3).
Indice dei contenuti

L'articolo 635-quinquies del codice penale protegge i sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. La norma si apre con una clausola: si applica «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Se il fatto integra un reato più grave, quindi, si applica quest'ultimo.

La condotta punita e la pena base

Il primo comma punisce chiunque, «mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi», compie atti diretti a uno di questi risultati: distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, oppure ostacolarne gravemente il funzionamento. Il testo parla di atti «diretti a» questi risultati. La pena è la reclusione da due a sei anni.

Un esempio: Tizio trasmette un programma verso il sistema informatico di pubblico interesse gestito da Caio, con l'obiettivo di ostacolarne gravemente il funzionamento. La sua condotta rientra nella descrizione del primo comma.

Le ipotesi aggravate del secondo comma

La pena è della reclusione da tre a otto anni in tre ipotesi:

1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; oppure da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato; oppure con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) il colpevole, per commettere il fatto, usa minaccia o violenza, oppure è palesemente armato;

3) dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Riprendendo l'esempio: se dal programma trasmesso da Tizio deriva la cancellazione dei dati del sistema, si rientra nel numero 3).

Il concorso di circostanze: il terzo comma

L'ultimo comma prevede la reclusione da quattro a dodici anni «quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)». Per esempio, se Sempronio, abusando della qualità di operatore del sistema, compie il fatto e ne deriva l'alterazione dei dati, ricorrono insieme il numero 1) e il numero 3).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Quali sistemi tutela l'art. 635-quinquies c.p.?

Tutela i sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Con quali modalità può essere commesso il reato?

Mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis oppure attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Qual è la pena base?

La reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Quando la pena sale da tre a otto anni?

Nelle ipotesi del secondo comma: fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri, da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; uso di minaccia o violenza o colpevole palesemente armato; distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici derivata dal fatto.

Quando si applica la reclusione da quattro a dodici anni?

Quando taluna delle circostanze dei numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze del numero 3).

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.