← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 635 c.p.p. – Sospensione dell’esecuzione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La Corte di Appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca l’ordinanza e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il condannato.

In sintesi

  • Sospensione dell'esecuzione della pena durante giudizio di revisione: facoltà della Corte
  • Applicazione di misure coercitive (art. 281-284): obblighi di dimora, presentazione, cauzione, controllo giudiziale
  • Inosservanza della misura determina revoca ordinanza e ripresa immediata esecuzione
  • Ricorso cassazione per ambo le parti contro ordinanza su sospensione e misure

La Corte d'Appello può sospendere in ogni momento l'esecuzione della pena applicando misure coercitive, revocan do l'ordinanza se violate le prescrizioni.

Ratio

L'articolo 635 bilancia il diritto del condannato a non subire pena durante revisione (tutela della difesa) con esigenza cautelare di garantire presence processuale e esecuzione finale. La sospensione è facoltativa per evitare abusi di revisione cronicamente dilazionata.

Analisi

Comma 1 autorizza Corte a sospendere esecuzione «in qualunque momento», con possibilità di applicare misure coercitive dell'art. 281 (cauzione), 282 (obbligo di dimora), 283 (controllo giudiziale), 284 (presentazione). Revoca automatica se inadempienze. Comma 2 attribuisce ricorso cassatorio a PM e condannato.

Quando si applica

Quando Corte valuta che persona attendibile, nel corso del giudizio, possa non subire detenzione in attesa di esito revisione. Applicabile quando: rischi di fuga esclusi, legami territoriali forti, precedenti comportamenti positivi, pena non grave.

Connessioni

Richiama misure coercitive del Titolo VIII (cautelarità in generale), art. 606 per ricorso cassazione, art. 637 (sentenza di revisione), artt. 625 segg. (disciplina revisione). Coerente con principio di presunzione innocenza durante revisione straordinaria.

Domande frequenti

Se ottengo sospensione dell'esecuzione, quando finisce?

Quando Corte pronuncia sentenza di revisione: se accoglie, pena è revocata; se rigetta, sospensione cessa e pena riprende immediato corso (è opportuno prepararsi).

Quali sono le misure coercitive più comuni?

Obbligo di dimora (restare in un luogo), cauzione (deposito somma), controllo giudiziale (presentazioni periodiche), presentazione in commissariato. Corte sceglie idonea al caso.

Se violo l'obbligo di dimora accidentalmente, rischio revoca?

Dipende dalla gravità e intenzionalità. Violazione accertata non necessariamente comporta revoca immediata; Corte valuta circostanza. Reiterare vizi aumenta serio rischio revoca.

Posso ricorrere in cassazione se mi nega sospensione?

Sì, puoi ricorrere contro ordinanza che rifiuta sospensione. Viceversa, PM ricorre se Corte sospende e ritiene ciò inadeguato alla tutela dell'esecuzione.

La cauzione è persa se perde la revisione?

Se sospensione è revocata per tua inosservanza o sentenza di rigetto, cauzione rimane nel patrimonio dello Stato (cassa ammende). Se revisione è accolta, cauzione è restituita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.