Art. 634 c.p.p. – Declaratoria d’inammissibilità
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di Appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l’inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.
2. L’ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione (606). In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra sezione della Corte di Appello che ha pronunciato l’ordinanza prevista dal comma 1 o alla Corte di Appello più vicina (175 att.).
In sintesi
La Corte d'Appello dichiara con ordinanza l'inammissibilità della richiesta di revisione se proposta fuori caso o senza osservanza formale, con possibile condanna al pagamento di somma.
Ratio
L'articolo 634 protegge l'ordine della procedura di revisione, scoraggiando richieste manifestamente infondate, pretestuose o formalmente difettive. La sanzione economica funge da deterrente verso abusi, mentre la dichiarazione d'inammissibilità preserva l'affidabilità del sistema.
Analisi
Comma 1 prevede tre vizi di inammissibilità: ricorso proposto fuori ipotesi di art. 629-630, inosservanza formale di art. 631-632-633-641, manifesta infondatezza. La Corte agisce anche d'ufficio. Sanzione pecuniaria è opzionale («può») ma frequente. Comma 2 regola ricorso cassatorio contro ordinanza con effetto rinvio a diversa sezione.
Quando si applica
Quando ricorrente presenta istanza di revisione in modo vago, tardivo, senza allegati obbligatori, o su motivo già deciso negativamente. Applicabile anche quando richiesta manifesta impossibilità giuridica (ipotesi di revisione inutile, prove ovviamente irrilevanti).
Connessioni
Strettamente legato a art. 629 (presupposti), art. 631-633 (formalità), art. 606 (ricorso cassazione), art. 641 (effetti inammissibilità e rigetto). Parte della disciplina generale della revisione di cui artt. 625 segg.
Domande frequenti
Se la mia richiesta viene dichiarata inammissibile, posso presentarla di nuovo?
Sì, a condizione che sia fondata su elementi diversi e maggiormente motivata. Art. 641 consente nuova richiesta purché non sia la medesima già rigettata per motivi formali.
Quanto ammonta la condanna pecuniaria per richiesta inammissibile?
Da 500.000 a 4 milioni di lire: la somma è discrezionale della Corte che valuta gravità del vizio e circostanze, versata a favore della cassa delle ammende (fondo pubblico).
Posso ricorrere in cassazione contro l'ordinanza d'inammissibilità?
Sì, entrambi (condannato e ricorrente) possono ricorrere per cassazione. La Cassazione, se accoglie, rinvia il giudizio a diversa sezione della stessa Corte o a Corte d'Appello più vicina.
Cosa significa 'manifesta infondatezza'?
Quando le ragioni addotte nella richiesta, anche correttamente formulate, sono evidentemente prive di fondamento giuridico e le prove non potrebbero comunque rovesciare la sentenza.
Se presento senza avvocato, aumento il rischio d'inammissibilità?
Sì, significativamente. Errori procedurali e mancanza di specifiche sono causa frequente di inammissibilità. Un avvocato verifica preliminarmente conformità e fondatezza della richiesta.