Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 637 c.p.p. – Sentenza

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Sentenza

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

In sintesi

  • Deliberazione sentenza di revisione: applicate norme ordinarie di redazione (art. 525-528)
  • Accoglimento della richiesta: revoca sentenza/decreto condanna + proscioglimento con causa indicata
  • Divieto di pronunciare proscioglimento su diversa valutazione prove assunte nel precedente processo
  • Rigetto: condanna alle spese processuali e ripresa esecuzione pena se sospesa
Indice dei contenuti

La sentenza di revisione è deliberata secondo norme generali (art. 525-528), con accoglimento comportante revoca della condanna e proscioglimento con specifica causale.

Ratio

L'articolo 637 governa la decisione finale della revisione, garantendo che l'accoglimento comporti restitutio in integrum (revoca e proscioglimento) pieno, non parziale. Il divieto di ri-valutazione probatoria tutela certezza della cosa giudicata e impedisce trasformazione della revisione in appello mascherato.

Analisi

Comma 1 rimanda all'ordinarietà della sentenza (deliberazione collegiale). Comma 2 fissa conseguenza positiva: revoca automatica della sentenza e proscioglimento (con specificazione causale: insufficienza prove, fatto non sussiste, fatto non costituisce reato). Comma 3 è critico: vieta che proscioglimento derivi da semplice rilettura delle prove precedenti. Comma 4 dispone condanna alle spese e ripresa esecuzione se sospesa.

Quando si applica

Al momento della decisione della Corte d'Appello, al termine dell'istruzione in revisione. Se prove nuove emergono irrefutabili, reati risultano non materialmente accaduti, sentenze cassative rendono fondato il motivo: accoglimento. Se motivo è generico o prove insufficienti: rigetto.

Connessioni

Art. 525-528 (redazione ordinaria sentenza), art. 529-531 (dispositivo e causa), art. 629-630 (motivi), art. 639 (restituzione somme), art. 640 (ricorso cassazione), art. 641 (effetti rigetto). Sistema coerente per chiudere il ciclo straordinario.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è stato condannato a 5 anni per furto

Successivamente, durante revisione, emerge videocamera che lo mostra in altro luogo al momento del furto (fatto non sussiste). La Corte delibera accoglimento della revisione, revoca la sentenza di condanna e pronuncia proscioglimento «per inesistenza dei fatti di reato». Tizio è totalmente discolpato e ha diritto a restituzione di quanto pagato (art. 639).

Caso 2: Caso 2

Caio è stato condannato per frode su base di una perizia contabile (risultata errata). Nella revisione, allega nuova perizia che dimostra l'errore di calcolo. La Corte, non potendo ripesare le sole prove originarie, respinge la revisione perché il nuovo rilievo è essenzialmente una diversa interpretazione della stessa documentazione già nota. Viene condannato alle spese processuali.

Domande frequenti

Se la revisione è accolta, sono completamente sciolto dall'imputazione?

Sì. La sentenza di revisione che accoglie comporta proscioglimento pieno, con cancellazione della condanna originaria e ogni conseguenza penale (antecedenti penali, interdizioni, eccezioni).

Cosa accade alle pene pecuniarie già pagate?

Sono restituite integralmente tramite art. 639: la Corte ordina restituzione di tutte le somme versate per le pene, le spese processuali, e il mantenimento in carcere se sofferto.

Se rigetto la revisione, chi paga le spese?

Il ricorrente che ha presentato la richiesta di revisione deve pagare le spese processuali a favore dello Stato (fondo pubblico).

Posso ricorrere in cassazione contro la sentenza di revisione?

Sì, sia se è stata accolta che se è stata rigettata. La sentenza di revisione, come quella ordinaria, è impugnabile per cassazione (art. 640).

È possibile che la revisione parzialmente accolta, per taluni capi?

In teoria sì, ma è raro. La revisione è tipicamente 'tutto o nulla' sulla questione di fatto. Accoglimento parziale accade se prove nuove riguardano solo una parte della condanna (es. uno dei reati di un'imputazione multipla).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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