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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 638 c.p.p. – Revisione a favore del condannato defunto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

In sintesi

  • Morte del condannato dopo presentazione richiesta di revisione: procedimento prosegue
  • Nomina di un curatore da parte del presidente della Corte d'Appello
  • Il curatore esercita i diritti processuali che sarebbero spettati al condannato defunto
  • Possibilità di proscioglimento postumo e restituzione somme agli eredi

Se il condannato muore dopo presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte d'Appello nomina un curatore che prosegue il procedimento.

Ratio

L'articolo 638 riconosce che il diritto alla revisione non si estingue con la morte naturale. Il curatore rappresenta l'interesse legittimo del defunto e dei suoi eredi a ottenere riabilitazione (morale e patrimoniale) attraverso proscioglimento e restituzione di somme. La norma garantisce continuità della tutela giuridica anche post mortem.

Analisi

La norma è breve ma sostanziale: identifica il curatore quale figura procedurale sostitutiva del condannato deceduto, con compiti di difesa e rappresentanza. Il curatore agisce come il condannato avrebbe agito: comparisce in giudizio, presenta memorie, ricorre in cassazione. Nomina è presidenziale, vincolata ai criteri di capacità e imparzialità.

Quando si applica

Quando la richiesta è stata regolarmente proposta (è pendente), ma il condannato decede prima che la Corte se ne pronuncii. Applicabile anche se il decesso avviene durante il giudizio di revisione (dopo ammissibilità). Inapplicabile se richiesta è depositata post mortem (non retroattiva).

Connessioni

Art. 636-637 (procedimento e sentenza di revisione), art. 639 (restituzione somme), artt. 108-110 c.p.c. (nomina curatore in procedura civile, per analogia), codice civile su diritti ereditari. Integra il sistema di tutela della memoria storica del giustiziato.

Domande frequenti

Chi sceglie il curatore?

Il presidente della Corte d'Appello, scegliendo una persona idonea (avvocato, o privato) che non abbia conflitti di interesse e sia disponibile a rappresentare l'interesse del condannato defunto.

Il curatore agisce a spese della famiglia del defunto?

Dipende dal tipo di nomina. Se è un avvocato nominato d'ufficio, le spese sono a carico dello Stato. Se la famiglia desidera un curatore specifico, può presentare candidato (con oneri propri).

Se la revisione è accolta postumo, gli eredi ricevono il denaro?

Sì. La Corte ordina restituzione di tutte le somme versate (pene pecuniarie, spese processuali, mantenimento carcere). Gli eredi ricevono importo secondo successione legale o testamentaria.

È possibile aprire una revisione dopo la morte di chi l'aveva richiesta?

No, art. 638 si applica solo se la richiesta è già stata proposta in vita. Se nessuna richiesta era stata presentata, gli eredi non possono avviarla post mortem.

Se il curatore decide di non proseguire, cosa accade?

Teoricamente il curatore è obbligato a rappresentare l'interesse del defunto. Se chiede di dimettersi, il presidente nomina nuovo curatore. Abbandono infondato del procedimento configura responsabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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