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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 641 c.p.p. – Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

In sintesi

  • Ordinanza inammissibilità: non preclude nuova richiesta con elementi diversi
  • Sentenza rigetto della revisione: stessa regola, non impone divieto assoluto
  • Condizione: nuova richiesta deve basarsi su fondamenti giuridici/fattuali differenti
  • Evitare duplicazione: richiesta identica può essere dichiarata inammissibile per bis in idem procedurale

L'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione o la sentenza di rigetto non preclud ono diritto di presentare nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Ratio

L'articolo 641 impedisce che una sola decisione inammissibilità o rigetto precluda definitivamente il diritto di revisione. Il principio è che se emergono elementi radicalmente nuovi (prove ulteriori, sentenze cassative successive, fatti ignoti), il diritto di accesso al giudizio di revisione non è esaurito. Controbilanciamento: la richiesta deve essere effettivamente nuova, non reiterazione della medesima istanza.

Analisi

La norma fonda diritto potenzialmente illimitato di successive richieste di revisione, purché ciascuna su elementi distinti. Non è ammesso abuso di processo (presentare identica richiesta più volte); è ammesso evolvere la richiesta se nuove circostanze emergono. Il divieto di bis non opera se elementi sono veramente diversi.

Quando si applica

Dopo inammissibilità o rigetto. Se condannato scopre prove nuove che non aveva allegato nella prima richiesta, può ricorrere di nuovo. Se sentenza cassativa interviene dopo rigetto della revisione, essa può fondare nuova richiesta. Se richiesta è identica, è dichiarata inammissibile.

Connessioni

Art. 634 (inammissibilità), art. 637 (rigetto), art. 629-630 (presupposti e motivi), art. 606 (ricorso cassazione). Integra il sistema di revisione senza precludere accesso futuro, dentro limiti di non abuso.

Domande frequenti

Posso presentare la stessa richiesta di revisione due volte?

No, ciò costituirebbe abuso di processo e la seconda richiesta sarebbe dichiarata inammissibile. La nuova richiesta deve avere fondamento (prove, motivi) diverso dalla precedente.

Quante volte posso ricorrere a revisione?

Teoricamente illimitate, a condizione che ciascuna sia fondata su elementi nuovi. Se condannato continua a scoprire prove, rimane sempre diritto di chiedere revisione (salvo prescrizione del reato).

Cosa accade se emerà una sentenza cassativa dopo il rigetto della mia revisione?

Se sentenza cassativa interviene dopo rigetto, costituisce elemento nuovo che può fondare richiesta di revisione successiva. Puoi presentarla, citando la sentenza cassativa come nuovo motivo.

C'è limite temporale tra una richiesta e l'altra?

No, tecnicamente potete ripresentare istanza in qualunque momento, purché entro prescrizione del reato. Però se elementi sono gli stessi, è inammissibile (bis).

Se ho vinto in cassazione contro inammissibilità della prima richiesta, che accade?

La Cassazione annulla ordinanza di inammissibilità e rinvia. Alla ripresa, la richiesta medesima è esaminata nel merito (ammissibilità sostanziale) da diversa sezione della Corte d'Appello.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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