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Art. 642 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell’interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell’ultima residenza del condannato. L’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell’interessato, il presidente della Corte di Appello dispone con ordinanza che l’estratto della sentenza sia pubblicato (694) a cura della Cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La sentenza di accoglimento della revisione è affissa per estratto nel comune di condanna e ultima residenza del condannato, e può essere pubblicata in giornale su richiesta.
Ratio
L'articolo 642 garantisce la massima pubblicità della sentenza di accoglimento della revisione, tutelando la reputazione del condannato ingiustamente. L'affissione pubblica è forma di riparazione morale e informativa: la comunità locale apprende che condanna era errata. La pubblicazione in giornale estende portata, specialmente per casi di rilievo. Non è pena, ma diritto della persona discolpata.
Analisi
Comma 1 disciplina affissione: per estratto (non intero testo), nei due comuni significativi (sentenza e ultima residenza del condannato), gestita da cancelleria, certificazione da ufficiale giudiziario. Comma 2 regola pubblicazione su richiesta: cancelleria sceglie giornale indicato interessato (di solito locale), spese gravano su cassa ammende (fondo pubblico), per dare massima trasparenza.
Quando si applica
Obbligatoriamente per accoglimento della revisione (art. 637). Affissione è procedimento automatico; pubblicazione è facoltativa (su richiesta). Interessato deve esercitare volontà di richiedere pubblicazione entro termini ragionevoli dalla sentenza (typically entro 60 giorni dalla notifica).
Connessioni
Art. 637 (sentenza accoglimento), art. 639 (restituzione somme), art. 694 c.p.p. (pubblicazione ordinanza), artt. 575-576 c.p. (reputazione in diritto penale). Integra disciplina della reintegrazione della persona dopo condanna ingiusta.
Domande frequenti
Cos'è l'estratto della sentenza che viene affisso?
È il dispositivo (parte conclusiva e decisoria) della sentenza, sinteticamente esposto, non l'intero testo. Contiene: ricorrente, imputazione originaria, causa di proscioglimento, data sentenza.
Per quanto tempo rimane affissa la sentenza?
La legge non specifica durata. Prassi è che affissione rimane per almeno 15 giorni (periodo standard per avvisi pubblici), poi può essere rimossa. Certificato rimane in cancelleria come prova.
Posso chiedere pubblicazione anche se non richiedo affissione?
Sì, sono atti disgiunti. Affissione è automatica; pubblicazione è discrezionale su tua richiesta. Potete chiedere anche solo una delle due.
Chi sceglie il giornale per la pubblicazione?
Voi indicate il giornale (solitamente locale per massima circolazione), la cancelleria lo contatta e procura pubblicazione. Deve essere giornale italiano d'informazione generale.
Quanto costa pubblicare in giornale?
Nulla, per voi. Le spese sono interamente a carico della cassa delle ammende (patrimonio pubblico). È una forma di riparazione officiosa dello Stato per l'errore giudiziale.