Art. 643 c.p.p. – Riparazione dell’errore giudiziario
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell’art. 657 comma 2.
In sintesi
Chi è prosciolto in revisione ha diritto a riparazione dello Stato, se non ha causato l'errore giudiziario.
Ratio
La norma tutela la vittima dell'errore giudiziario, riconoscendo allo Stato il dovere di risarcire chi è stato illegittimamente condannato e successivamente prosciolto in revisione. La riparazione è espressione del principio di diritto alla sicurezza giuridica e della responsabilità civile dello Stato per il malfunzionamento della giustizia penale.
Analisi
Il comma 1 fissa i requisiti: proscioglimento in revisione e assenza di dolo o colpa grave dell'interessato nell'aver causato l'errore. La riparazione è commisurata alla durata dell'espiazione e alle conseguenze personali e familiari. Il comma 2 disciplina le modalità (somma di denaro o rendita vitalizia) e la possibilità di accoglienza in istituto. Il comma 3 esclude la riparazione per la parte di pena già computata per reato diverso.
Quando si applica
La norma opera quando il processo di revisione accerta l'errore giudiziario della condanna precedente. Si applica sia a chi ha scontato la pena che a chi non l'ha ancora scontata. Rilevante nei casi di falsa imputazione, vizi procedurali costituzionali, nuove prove esculpatorie.
Connessioni
Rimandi agli artt. 637 (sentenza di revisione), 648 (irrevocabilità), 657 comma 2 (computo della pena). Collegata alla Convenzione europea dei diritti umani art. 5 (diritto alla libertà) e all'art. 3 della Costituzione (uguaglianza dinanzi alla legge).
Domande frequenti
Quanto si riceve come riparazione per errore giudiziario?
Non esiste importo fisso. La riparazione è commisurata ai giorni di carcere scontati, ai danni morali e alle conseguenze familiari. Spetta anche una rendita vitalizia se richiesta. L'ammontare è valutato dalla Corte di Appello caso per caso.
Chi può richiedere la riparazione dopo la revisione?
Chi è stato prosciolto in revisione e non ha causato dolo o colpa grave nell'errore. Deve presentare domanda scritta entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione presso la Corte di Appello competente.
Se muoio prima della revisione, i miei eredi hanno diritto alla riparazione?
Sì, coniuge, figli, genitori, fratelli e affini entro il primo grado possono ricevere la riparazione. La somma è ripartita in base alle conseguenze che ciascuno ha subito a causa dell'errore.
La riparazione esclude il risarcimento dei danni civili?
No. La riparazione è dello Stato. Se responsabile è una persona privata (ad es. una persona che ha commesso il crimine al posto dell'imputato), lo Stato se ne surroga nel diritto al risarcimento contro il vero responsabile.
Se parte della mia condanna viene conteggiata in un altro reato, perdo tutta la riparazione?
No, solo la parte della pena computata nell'altro reato è esclusa dalla riparazione. Le altre conseguenze personali e familiari rimangono coperte.