Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso (2853). Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva (312, 313), se questa non è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.
In sintesi
La custodia cautelare e le pene espiate sono computate dal pubblico ministero nella determinazione della pena da eseguire, secondo criteri specifici.
Ratio
L'articolo 657 c.p.p. realizza il principio di ragionevolezza della pena. Il legislatore ha riconosciuto che il tempo già trascorso in custodia cautelare per lo stesso fatto costituisce elemento di valutazione della pena definitiva, evitando doppi conteggi e assicurando proporzionalità nella fase esecutiva. Questa norma risponde alla necessità di equità processuale: una persona non può essere penalizzata due volte per lo stesso reato.
Analisi
Il comma 1 attribuisce al pubblico ministero il potere-dovere di computare il periodo di custodia cautelare, anche se ancora in corso, nella determinazione della pena detentiva da eseguire. Lo stesso trattamento vale per le misure di sicurezza detentive applicate provvisoriamente. Il comma 2 estende il computo alle pene espiate precedentemente quando la condanna sia revocata, amnistiata o indultata: il legislatore equipara queste situazioni ritenendole idonee al computo. Il comma 3 consente al condannato di richiedere la conversione dei periodi computati in pene pecuniarie o sanzioni sostitutive. Il comma 4 precisa che il computo riguarda solo i periodi verificatisi dopo la commissione del reato. Il comma 5 disciplina la forma amministrativa: il decreto è essenziale e deve raggiungere il condannato e il suo difensore.
Quando si applica
Tizio è arrestato e sottoposto a custodia cautelare per tre mesi in attesa di giudizio. Viene successivamente condannato a sei mesi di reclusione. Il pubblico ministero computa i tre mesi di custodia cautelare subita, riducendo la pena da sei mesi a tre mesi da eseguire. Caio è condannato a due anni di reclusione per furto; successivamente la Cassazione revoca la sentenza per un vizio procedurale e lo assolve. Nel contempo, aveva già scontato dieci mesi di pena. Se Caio viene riprocessato e condannato di nuovo per un reato diverso, quei dieci mesi di pena precedente possono essere computati nella nuova condanna, riducendo la durata della pena da eseguire.
Connessioni
L'articolo 657 c.p.p. si collega all'articolo 656 c.p.p. (determinazione della pena da eseguire), all'articolo 658 c.p.p. (computo per reati continuati), all'articolo 133 ter del codice penale (rateizzazione delle pene pecuniarie) e ai principi generali di proporzionalità della pena stabiliti dalla Costituzione (art. 27 Cost.). Richiama inoltre il criterio di ragionevolezza per il cumulo di sanzioni e la tutela del diritto a un processo equo.
Domande frequenti
Se rimango in carcere in custodia cautelare prima della condanna, quel tempo viene conteggiato nella sentenza?
Sì, secondo l'articolo 657 c.p.p. il pubblico ministero è obbligato a computare il tempo trascorso in custodia cautelare nella determinazione della pena da eseguire. Non c'è doppio conteggio: il tempo in carcere preventivo riduce direttamente la durata della pena.
Cosa succede se una mia precedente condanna è stata revocata o amnistiata?
La pena che hai già scontato per quella condanna può essere computata nel calcolo di una nuova pena da eseguire, riducendone la durata. Il pubblico ministero valuta la richiesta e emette un decreto motivato.
Posso chiedere che il tempo in custodia cautelare sia convertito in una multa anziché in riduzione di pena carceraria?
Sì, l'articolo 657 comma 3 ti permette di richiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare siano computati per determinare una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva anziché una riduzione della pena detentiva.
Il computo include il tempo trascorso prima del reato per il quale sono stato condannato?
No. L'articolo 657 comma 4 specifica che sono computati solo i periodi di custodia cautelare o di pena successivi alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Come faccio a contestare il decreto del pubblico ministero se ritengo il computo sbagliato?
Il decreto del pubblico ministero è notificato a te e al tuo difensore e può essere oggetto di ricorso. Puoi contestare l'errore materiale del computo o l'applicazione scorretta della norma davanti al giudice dell'esecuzione.
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