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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 658 c.p.p. – Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 s. c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’art. 659 comma 2.

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In sintesi

  • Per misure di sicurezza (diverse da confisca) ordinate in sentenza, il P.M. trasmette gli atti al P.M. presso il magistrato di sorveglianza
  • Misure di sicurezza applicate provvisoriamente sono eseguite dal P.M. presso il giudice ordinario
  • Il sistema ripartisce competenze fra giudice di primo grado (applicazione provvisoria) e magistrato di sorveglianza (definitività)
  • La confisca non è soggetta alle procedure dell'art. 658
  • La trasmissione atti è necessaria per attivare i poteri esecutivi del magistrato di sorveglianza

Il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per l'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in sentenza.

Ratio

L'art. 658 c.p.p. attribuisce al magistrato di sorveglianza la gestione della fase esecutiva delle misure di sicurezza (internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, libertà vigilata, divieto di soggiorno), escludendone la confisca (quale sanzione patrimoniale rientrante nella fase penale). Tale attribuzione riflette la natura amministrativa-preventiva delle misure di sicurezza, che non puniscono bensì neutralizzano il pericolo di recidiva.

La distinzione fra applicazione provvisoria (art. 312 c.p.p., compito del giudice ordinario) ed esecuzione definitiva (compito del magistrato di sorveglianza) garantisce equilibrio fra tutela della società e tutela dei diritti del soggetto: il giudice che ha pronunciato la sentenza esegue provvisoriamente il provvedimento cautelativo, il magistrato di sorveglianza ne governa la definitività e le variazioni successive.

Analisi

La disposizione articola una distinzione essenziale: il primo capoverso indirizza il P.M. presso il tribunale ordinario a trasmettere gli atti al P.M. presso il magistrato di sorveglianza competente per 'i provvedimenti previsti dall'art. 679'. L'art. 679 disciplina il regime di revisione, prolungamento o revoca delle misure di sicurezza, pertanto la trasmissione attiva questi poteri.

Il secondo capoverso crea eccezione: le misure di sicurezza applicate provvisoriamente (art. 312 c.p.p., durante il processo) rimangono di competenza del giudice ordinario che le ha ordinate, il quale procede a norma dell'art. 659 comma 2. Questa eccezione garantisce continuità cautelare durante il dibattimento: il giudice non attende sentenza per procedere, bensì ordina immediatamente la custodia in ospedale psichiatrico se necessaria.

La norma esclude dalla disciplina dell'art. 658 la confisca (art. 240 c.p.), che rimane misura propriamente sanzionatoria e non preventiva, pertanto rientra nella fase di esecuzione delle pene ordinarie.

Quando si applica

L'art. 658 si applica a tutte le misure di sicurezza personali detentive (internamento ospedale psichiatrico giudiziario, colonia agricola, casa di lavoro) e non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di esercitare professione), ordinate in sentenza irrevocabile.

Casistica concreta: Tizio è condannato per omicidio e il giudice ordina misura di sicurezza di internamento in ospedale psichiatrico giudiziario. Il P.M. trasmette gli atti al P.M. presso il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che decide sulla durata, prolungamento e eventuale revoca della misura secondo le condizioni di pericolosità sociale (art. 679 c.p.p.).

Connessioni

Art. 658 c.p.p. coordina con artt. 199-209 c.p. (misure di sicurezza), art. 312 c.p.p. (applicazione provvisoria), art. 659 c.p.p. (esecuzione provvedimenti magistrato di sorveglianza), art. 665 c.p.p. (giudice dell'esecuzione), art. 679 c.p.p. (revisione misure di sicurezza), leggi speciali su ospedale psichiatrico giudiziario (L. 81/2014 Smuraglia) e sull'imputabilità (art. 85-89 c.p.).

Domande frequenti

Qual è la differenza fra applicazione provvisoria e esecuzione definitiva della misura di sicurezza?

L'applicazione provvisoria (art. 312 c.p.p.) è ordinata dal giudice ordinario durante il processo, in attesa di sentenza. L'esecuzione definitiva (art. 658) è ordinata dopo sentenza irrevocabile ed è gestita dal magistrato di sorveglianza.

Se mi ordina internamento ospedaliero, posso chiedere revisione della misura?

Sì, il magistrato di sorveglianza revisa periodicamente la misura (ogni 6-12 mesi, secondo art. 679 c.p.p.) e puoi chiedere revoca anticipata se cessi la pericolosità sociale. Dovrai provare tramite relazioni mediche e comportamento responsabile.

La confisca è una misura di sicurezza?

No, la confisca è misura sanzionatoria (art. 240 c.p.), non di sicurezza. Non rientra nell'art. 658 ma nella fase ordinaria di esecuzione delle pene (art. 656 e ss.).

Dove viene trasmesso il fascicolo se la misura di sicurezza è provvisoria?

Se la misura è stata ordinata provvisoriamente durante il processo (art. 312 c.p.p.), rimane di competenza del giudice ordinario che l'ha disposta, il quale esegue a norma dell'art. 659 comma 2.

Il magistrato di sorveglianza può revocare la misura di sicurezza senza mio consenso?

Sì, il magistrato di sorveglianza ha potere di revoca unilaterale se accerta cessazione della pericolosità sociale. È diritto del soggetto interno chiedere revisione, ma non è richiesto consenso per revoca.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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