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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il magistrato di sorveglianza accerta se l'interessato è socialmente pericoloso quando una misura di sicurezza non confiscatoria è ordinata in sentenza
  • Adotta provvedimenti conseguenti, inclusa la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato se necessaria
  • Decide su richiesta della parte o d'ufficio sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere
  • Il magistrato sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali (case di cura, ricoveri, libertà controllata)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 679 c.p.p. – Misure di sicurezza

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Misure di sicurezza

1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell’articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell’udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell’articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

In sintesi

  • Il magistrato di sorveglianza accerta se l'interessato è socialmente pericoloso quando una misura di sicurezza non confiscatoria è ordinata in sentenza
  • Adotta provvedimenti conseguenti, inclusa la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato se necessaria
  • Decide su richiesta della parte o d'ufficio sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere
  • Il magistrato sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali (case di cura, ricoveri, libertà controllata)

Accertamento della pericolosità sociale e adozione di misure di sicurezza dal magistrato di sorveglianza, con dichiarazioni di abitualità e professionalità.

Ratio

L'articolo 679 si occupa delle misure di sicurezza, strumento peculiare del sistema penale italiano volto non alla punizione ma alla neutralizzazione del pericolo sociale rappresentato da un individuo. Una misura di sicurezza (come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la casa di cura, la libertà controllata) non è una pena, ma una misura preventiva. L'articolo attribuisce al magistrato di sorveglianza il compito di accertare se la pericolosità del soggetto continua a sussistere e di adottare i provvedimenti necessari per gestire questa pericolosità durante e dopo l'esecuzione della pena.

La ratio è garantire la protezione della società da soggetti pericolosi, senza tuttavia affidarla esclusivamente al carcere, ma con misure specifiche volte al trattamento e alla rieducazione (ricoveri ospedalieri, affidamento a strutture specializzate).

Analisi

Il primo comma stabilisce che quando una misura di sicurezza (diversa dalla confisca) è stata ordinata con sentenza o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa. Questa accertamento avviene su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio. Se l'accertamento di pericolosità è positivo, il magistrato adotta i provvedimenti conseguenti (ad es., mantiene il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, oppure lo liberalizza progressivamente con libertà controllata).

Prima di adottare provvedimenti coercitivi, il magistrato può dichiarare l'abitualità o professionalità nel reato (art. 102-105 c.p.), qualifiche che aggravano la pericolosità accertata. Inoltre, il magistrato decide su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o d'ufficio sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere (art. 108 c.p.), che è una qualifica di pericolosità generica di minore gravità rispetto all'abitualità.

Il secondo comma prevede che il magistrato sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali, garantendo conformità alla legge e al regolamento dell'amministrazione penitenziaria.

Quando si applica

L'articolo si applica nei procedimenti di sorveglianza riguardanti soggetti affetti da disturbi psichici: ricoveri coatti in ospedale psichiatrico giudiziario per soggetti autori di reati mentre in stato di infermità mentale; misure di sicurezza per soggetti socialmente pericolosi (libertà controllata, cauzione di sicurezza, etc.).

Pratica concreta: una persona è condannata per omicidio mentre in stato di semicapacità mentale ed è ricoverata in ospedale psichiatrico giudiziario. Il magistrato di sorveglianza, periodicamente, valuta se la persona è ancora socialmente pericolosa. Se dopo alcuni anni la valutazione psichiatrica mostra assenza di pericolosità, il magistrato può autorizzare la dimissione; se la pericolosità persiste, mantiene il ricovero.

Connessioni

L'articolo 679 rimanda all'art. 312 c.p.p. (ordinanza di custodia cautelare con prescrizione di misure), art. 102-105 c.p. (dichiarazioni di abitualità e professionalità), art. 108 c.p. (tendenza a delinquere), art. 148 c.p. (ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario), articoli sulla libertà controllata (176 ss c.p.), e le disposizioni sulla esecuzione delle misure di sicurezza nel regolamento penitenziario.

Collegate anche le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sulla privazione della libertà e il principio costituzionale sulla rieducazione della pena (art. 27 Cost.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha commesso un furto mentre in stato di seminfermità mentale e, su richiesta del pubblico ministero, viene ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario per tre anni. Dopo due anni, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del difensore, decide di valutare se Tizio è ancora socialmente pericoloso. Gli psichiatri dell'ospedale riferiscono stabilizzazione della patologia e buon reinserimento sociale. Il magistrato accerta l'assenza di pericolosità e autorizza la dimissione con prescrizioni di libertà controllata (obbligo di residenza, controlli mensili). Successivamente, se la pericolosità continua a mancare, il magistrato revoca anche la libertà controllata.

Caso 2: Caso 2

Caio è condannato per una rapina commessa mentre affetto da disturbo della personalità e riceve una misura di sicurezza di libertà controllata per cinque anni. Nel procedimento di sorveglianza, il magistrato valuta se Caio è ancora pericoloso. Sulla base della relazione psicologica e della condotta durante la libertà controllata, il magistrato dichiara l'assenza di tendenza a delinquere (revoca della dichiarazione precedente) e riduce le prescrizioni: da controlli mensili a controlli semestrali, revoca l'obbligo di residenza in luogo specifico. Tuttavia, rimane sottoposto a controllo fino alla scadenza naturale della misura.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra misura di sicurezza e pena?

Una pena è comminata come conseguenza della commissione di un reato e ha scopo punitivo e deterrente. Una misura di sicurezza non è una punizione, ma una misura preventiva adottata quando il reo rappresenta un pericolo sociale (per es., disturbi psichici). La misura non ha una durata fissa e dipende dal venir meno della pericolosità. Mentre la pena è certa e determinata, la misura di sicurezza è revisabile.

Se sono stato ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario, posso chiedere la dimissione?

Sì, tramite il tuo difensore, puoi presentare richiesta al magistrato di sorveglianza. Il magistrato valuterà le relazioni psichiatriche e farà una perizia psicologica aggiornata. Se la perizia rileva assenza di pericolosità sociale, il magistrato può autorizzare la dimissione, generalmente con prescrizioni di libertà controllata inizialmente, e successivamente può revocare anche queste se la situazione migliora.

Cosa significa 'dichiarazione di abitualità nel reato' e come mi influenza?

È una dichiarazione che il giudice emette quando accerta che sei una persona che ha commesso ripetutamente reati della stessa natura (ad es., ripetuti furti). Questa dichiarazione aggrava la valutazione di pericolosità e può comportare misure di sicurezza più stringenti (es. ricovero in casa di cura, libertà controllata più severa). Puoi chiedere al magistrato di revocarla se dimostra assenza di pericolosità.

Se mi viene revocata la libertà controllata, sono completamente libero?

Sì, la revoca della libertà controllata significa che il magistrato ha accertato che non sei più socialmente pericoloso. Tuttavia, rimangono in vigore altre conseguenze della condanna se ancora applicabili (es. pene accessorie come interdizione dai pubblici uffici), ma non sei più sottoposto a controlli penali e restrizioni di movimento.

Chi decide se mantenere o revocare una misura di sicurezza?

Il magistrato di sorveglianza decide su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o d'ufficio. Il magistrato acquisisce relazioni psichiatriche e valuta ogni sei mesi circa (o in tempi diversi se richiesto) se la pericolosità continua. Se la pericolosità cessa, il magistrato revoca o modifica la misura; se persiste, la mantiene fino al venir meno successivo della pericolosità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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