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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 679 c.p. – Omessa denuncia di materie esplodenti
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.
Soggiace all’ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da un mese ad un anno o dell’ammenda da lire trecento a cinquemila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 678 - Art. 678 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di materie espl→Cod. pen. art. 680 - Articolo 680 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 677 c.p.: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che→Art. 681 c.p.: Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo→Articolo 676 Codice Penale: Rovina di edifici o di altre costruzioni→Art. 682 c.p.: Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vi→Articolo 675 Codice Penale: Collocamento pericoloso di cose→Art. 683 c.p.: Pubblicazione delle discussioni o delle deliberaz→Articolo 674 Codice Penale: Getto pericoloso di cose
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Obbligo di denunciare il possesso di materie esplosive alle autorità. Sanzioni per omessa denuncia: arresto fino a 12 mesi, ammenda.
Ratio
L'articolo 679 c.p. impone un obbligo positivo di denuncia per tutelare la pubblica incolumità. La norma presuppone che l'omissione di segnalazione di esplosivi sia una condotta passive particolarmente pericolosa, in quanto ritarda gli interventi di sicurezza e prevenzione. È un'obbligazione che ricade sia su chi detiene fisicamente gli esplosivi, sia su chi ne viene a conoscenza in edifici dove risiede o frequenta abitualmente.
Analisi
La norma articola tre ipotesi: (1) chi detiene esplosivi o materie infiammabili pericolose omette di denunciarli = arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro (primo comma); (2) chi, pur non detenenendoli, apprende che in un luogo da lui abitualmente frequentato (casa, ufficio, stabilimento) si trovano esplosivi e non li denuncia = ammenda fino a 247 euro (secondo comma, pena minore); (3) chi riceve ordine dall'autorità di consegnare esplosivi entro termini prescritti e non lo fa = arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da 37 a 619 euro (terzo comma, sanzione grave per trasgressione a ordine amministrativo). Il dolo generico è sufficiente; basta sapere e volere di non denunciare.
Quando si applica
Si applica al proprietario di immobile che scopre una mina inesplosa del secondo conflitto mondiale interrata nel giardino e la tiene celata. Al caposquadra che trova dinamite dimenticata in cantiere e non la segnala. Al vicino che nota movimenti sospetti in un garage contiguo dove vengono fabbricati esplosivi. All'impiegato che, ripulendo gli archivi storici di un'azienda, trova scatole di nitroglicerina vintage e non avvisa i superiori. Non si applica a chi ignora veramente la natura della sostanza (buona fede oggettiva), oppure a chi comunica al suo stesso datore di lavoro e non ha bisogno di ricorrere alle autorità competenti.
Connessioni
Si connette all'art. 678 c.p. (fabbricazione abusiva), all'art. 680 c.p. (aggravanti), all'art. 361 c.p. (omissione di denuncia verso pubblico ufficiale, per forme diverse). Rimando anche al d.p.r. 14 gennaio 1997, n. 10 (Regolamento di polizia antimafia), al Regolamento (UE) 2019/1148, e ai criteri amministrativi di cui alla Legge sulla pubblica sicurezza (l. 152/1975). In caso di scoperta bellica, intervengono anche l'art. 709 c.p. (omessa segnalazione al sindaco) e protocolli dei Vigili del Fuoco.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio è proprietario di una casa di campagna e, mentre scava per piantare un orto, scopre una cassetta arrugginita contenente stecche di dinamite risalente probabilmente al dopoguerra. Sempronio, spaventato e non sapendo cosa fare, decide di lasciarla interrata e non dice niente a nessuno. Dopo sei mesi, a causa di scavi edili contigui, la scatola viene rinvenuta e il Comune risale a Sempronio. Egli è denunciato per violazione dell'art. 679 c.p., primo comma: arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro. La prolungata inerzia aggrava la sua posizione.
Caso 2: Caso 2
Mevio gestisce un laboratorio di restauro e scopre che l'edificio sottostante (gestito da un terzo) contiene un deposito illegale di fuochi artificiali fabbricati in casa. Mevio conosce i tempi e luoghi di frequentazione: sa che il vicino produttore lavora ogni giovedì dalle 14 alle 19. Nonostante ciò, non denuncia nulla alla Prefettura per non 'fare la spia'. Quando i Vigili del Fuoco trovano il laboratorio abusivo, il Pubblico Ministero scopre anche l'inerzia di Mevio. Quest'ultimo incorre nella violazione dell'art. 679 c.p., secondo comma: ammenda fino a 247 euro. Non potrebbe opporsi dicendo 'non era mia responsabilità': la legge impone l'obbligo positivo di denuncia a chiunque conosca il pericolo.
Domande frequenti
Se scopro esplosivi durante lavori in casa, a chi li denuncio esattamente?
Denunciate immediatamente: (1) la Questura o Carabinieri del vostro territorio; (2) il Prefetto; (3) il sindaco; (4) i Vigili del Fuoco (112). Non toccate in nessun caso l'oggetto. La legge non richiede un ordine preciso, purché l'autorità competente sia informata rapidamente.
Sono penalmente responsabile se il mio vicino produce esplosivi in casa?
Sì, secondo l'art. 679, secondo comma. Se vivete nello stesso palazzo o area e venite a conoscenza della situazione, avete l'obbligo di denunciare all'autorità. L'omissione di denuncia è punita con ammenda fino a 247 euro.
Posso segnalare in forma anonima?
Sì, potete fare una segnalazione anonima ai Carabinieri (112) o alla Polizia. Tuttavia, se successivamente indagando risulta che voi sapevate e non avete denunciato, la forma anonima non vi scusa dalla responsabilità penale.
Quali sono le pene per trasgressione a un ordine di consegna di esplosivi?
Secondo il terzo comma dell'art. 679, l'arresto da 3 mesi a 3 anni oppure ammenda da 37 a 619 euro. È una sanzione severa perché viola un'ordinanza amministrativa. È la pena massima prevista nell'articolo.
Mi trovo di passaggio in un'area dove nota che ci sono esplosivi, devo denunciare?
L'art. 679, secondo comma, richiede che siate abitanti del luogo ('luogo da lui abitato'). Se siete di passaggio e non risiedete né frequentate abitualmente quel posto, l'obbligo è attenuato. Tuttavia, è consigliabile comunque avvisare le autorità se scoprite un pericolo imminente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate