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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 679 c.p. Omessa denuncia di materie esplodenti

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque omette di denunciare all’autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

Soggiace all’ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’autorità.

Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da euro 37 a euro 619.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo legale di notificare alle autorità il possesso di materie esplosive di qualsiasi tipo
  • Applicabile anche a chi conosce la presenza di esplosivi in un luogo da lui frequentato
  • Tre diverse articolazioni di pena a seconda della gravità della condotta
  • Punisce l'inerzia e la negligenza nel segnalare rischi pubblici

Obbligo di denunciare il possesso di materie esplosive alle autorità. Sanzioni per omessa denuncia: arresto fino a 12 mesi, ammenda.

Ratio

L'articolo 679 c.p. impone un obbligo positivo di denuncia per tutelare la pubblica incolumità. La norma presuppone che l'omissione di segnalazione di esplosivi sia una condotta passive particolarmente pericolosa, in quanto ritarda gli interventi di sicurezza e prevenzione. È un'obbligazione che ricade sia su chi detiene fisicamente gli esplosivi, sia su chi ne viene a conoscenza in edifici dove risiede o frequenta abitualmente.

Analisi

La norma articola tre ipotesi: (1) chi detiene esplosivi o materie infiammabili pericolose omette di denunciarli = arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro (primo comma); (2) chi, pur non detenenendoli, apprende che in un luogo da lui abitualmente frequentato (casa, ufficio, stabilimento) si trovano esplosivi e non li denuncia = ammenda fino a 247 euro (secondo comma, pena minore); (3) chi riceve ordine dall'autorità di consegnare esplosivi entro termini prescritti e non lo fa = arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da 37 a 619 euro (terzo comma, sanzione grave per trasgressione a ordine amministrativo). Il dolo generico è sufficiente; basta sapere e volere di non denunciare.

Quando si applica

Si applica al proprietario di immobile che scopre una mina inesplosa del secondo conflitto mondiale interrata nel giardino e la tiene celata. Al caposquadra che trova dinamite dimenticata in cantiere e non la segnala. Al vicino che nota movimenti sospetti in un garage contiguo dove vengono fabbricati esplosivi. All'impiegato che, ripulendo gli archivi storici di un'azienda, trova scatole di nitroglicerina vintage e non avvisa i superiori. Non si applica a chi ignora veramente la natura della sostanza (buona fede oggettiva), oppure a chi comunica al suo stesso datore di lavoro e non ha bisogno di ricorrere alle autorità competenti.

Connessioni

Si connette all'art. 678 c.p. (fabbricazione abusiva), all'art. 680 c.p. (aggravanti), all'art. 361 c.p. (omissione di denuncia verso pubblico ufficiale, per forme diverse). Rimando anche al d.p.r. 14 gennaio 1997, n. 10 (Regolamento di polizia antimafia), al Regolamento (UE) 2019/1148, e ai criteri amministrativi di cui alla Legge sulla pubblica sicurezza (l. 152/1975). In caso di scoperta bellica, intervengono anche l'art. 709 c.p. (omessa segnalazione al sindaco) e protocolli dei Vigili del Fuoco.

Domande frequenti

Se scopro esplosivi durante lavori in casa, a chi li denuncio esattamente?

Denunciate immediatamente: (1) la Questura o Carabinieri del vostro territorio; (2) il Prefetto; (3) il sindaco; (4) i Vigili del Fuoco (112). Non toccate in nessun caso l'oggetto. La legge non richiede un ordine preciso, purché l'autorità competente sia informata rapidamente.

Sono penalmente responsabile se il mio vicino produce esplosivi in casa?

Sì, secondo l'art. 679, secondo comma. Se vivete nello stesso palazzo o area e venite a conoscenza della situazione, avete l'obbligo di denunciare all'autorità. L'omissione di denuncia è punita con ammenda fino a 247 euro.

Posso segnalare in forma anonima?

Sì, potete fare una segnalazione anonima ai Carabinieri (112) o alla Polizia. Tuttavia, se successivamente indagando risulta che voi sapevate e non avete denunciato, la forma anonima non vi scusa dalla responsabilità penale.

Quali sono le pene per trasgressione a un ordine di consegna di esplosivi?

Secondo il terzo comma dell'art. 679, l'arresto da 3 mesi a 3 anni oppure ammenda da 37 a 619 euro. È una sanzione severa perché viola un'ordinanza amministrativa. È la pena massima prevista nell'articolo.

Mi trovo di passaggio in un'area dove nota che ci sono esplosivi, devo denunciare?

L'art. 679, secondo comma, richiede che siate abitanti del luogo ('luogo da lui abitato'). Se siete di passaggio e non risiedete né frequentate abitualmente quel posto, l'obbligo è attenuato. Tuttavia, è consigliabile comunque avvisare le autorità se scoprite un pericolo imminente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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