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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 676 c.p. – Rovina di edifici o di altre costruzioni
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire tremila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 675 - Articolo 675 Codice Penale: Collocamento pericoloso di cose→Cod. pen. art. 677 - Art. 677 c.p.: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 674 Codice Penale: Getto pericoloso di cose→Art. 678 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di materie espl→Art. 673 c.p.: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripa→Articolo 679 Codice Penale: Omessa denuncia di materie esplodenti→Articolo 672 Codice Penale: Omessa custodia e malgoverno di animali→Articolo 680 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 671 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Rovina di edifici per colpa: chi ha partecipato al progetto o lavori di un edificio che crolla per sua negligenza è punito con sanzione amministrativa o arresto.
Ratio
L'articolo 676 c.p. tutela la sicurezza pubblica dalle costruzioni difettose e dalle negligenze di chi progetta o realizza edifici. Protegge dall'incolumità di terzi (passanti, inquilini) che potrebbero subire lesioni da crolli. Il legislatore assume che chi partecipa al progetto/lavori ha competenza tecnica e obblighi di diligenza. La negligenza grave (inosservanza delle norme tecniche, uso materiali scadenti, calcoli sbagliati) è punita perché crea rischio diffuso.
Analisi
La fattispecie richiede: (1) partecipazione a progetto o lavori su edificio/costruzione, (2) rovina dell'edificio, (3) per colpa dell'autore (negligenza, imprudenza, imperizia). Il primo comma prevede sanzione amministrativa (154-929 euro). Il secondo comma, se dal crollo derivaksi pericolo alle persone, prevede arresto fino a sei mesi oppure ammenda non inferiore a 309 euro. L'elemento soggettivo è la colpa, non il dolo: cioè, non occorre che tu volessi il crollo, basta che lo provocassi per negligenza.
Quando si applica
Esempi: ingegnere che calcola male il carico strutturale e l'edificio crolla; muratore che usa cemento scadente e la parete si spacca; direttore lavori che non supervisiona l'esecuzione, costruttore utilizza acciaio corroso invece di nuovo. Anche il crollo parziale (una porzione di tetto che cede) integra la fattispecie, non solo il crollo totale.
Connessioni
Si coordina con l'articolo 677 c.p. (omissione di lavori su edifici che minacciano rovina) e con l'articolo 675 c.p. (collocamento pericoloso). Rinvia a norme tecniche su costruzioni (norme antisismiche, carico strutturale), al Codice dei Contratti Pubblici, alle norme edilizie regionali e comunali, alle responsabilità civili di costruttori/progettisti (artt. 1669-1670 c.c.). Correlato con reati di danno aggravato se il crollo causa lesioni/morti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, ingegnere, progetta un edificio residenziale con calcoli strutturali errati per le spalle di cemento. Un anno dopo la realizzazione, il muro perimetrale mostra crepe significative e per cedimento strutturale crolla parzialmente. Indagini attestano che l'errore di calcolo è causa diretta della rovina. Tizio integra il reato di rovina di edificio per colpa. Rischia sanzione amministrativa da 154 a 929 euro, poiché la rovina non ha provocato (in questo caso) pericolo alle persone.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, direttore dei lavori, consente l'uso di acciaio per armatura con difetti non conformi alle normative. A tre anni dalla costruzione, la struttura presenta lesioni diffuse e rischia crollo. Nel cantiere attiguo operano dipendenti. La rovina ha creato pericolo alle persone. Sempronio integra il reato aggravato: arresto fino a sei mesi oppure ammenda non inferiore a 309 euro, oltre eventuale risarcimento.
Domande frequenti
Se un edificio crolla naturalmente per usura, chi è responsabile?
Dipende. Se l'usura è dovuta a manutenzione inadeguata, il proprietario/responsabile può essere punito per omissione di lavori (art. 677). Se il crollo è stato causato da negligenza nel progetto/costruzione iniziale, il progettista/costruttore è responsabile per rovina di edificio (art. 676).
Devo essere io personalmente a costruire l'edificio, oppure basta che abbia partecipato al progetto?
Basta la partecipazione al progetto o lavori. Possono essere responsabili architetti, ingegneri, costruttori, direttori di cantiere, persino appaltatori parziali se la loro negligenza ha causato la rovina.
Quale pena rischio se il crollo non causa pericolo immediato alle persone?
Sanzione amministrativa da 154 a 929 euro. Se però il crollo espone persone a pericolo (es. edificio occupato), la pena si aggrava a arresto fino a sei mesi o ammenda minimo 309 euro.
Se il crollo causa lesioni o morti, è sempre art. 676 oppure diventa altro reato?
Rimane art. 676 con aggravante. Può però cumularsi con accuse di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), se il decesso/lesione sono conseguenza diretta della negligenza.
La negligenza deve essere grave o anche leggera basta?
Basta la colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia). Non è necessaria la colpa grave; anche la violazione di una norma tecnica ordinaria (es., cedimento di una trave per calcolo banale) può configurare il reato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate