Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 673 c.p. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Omissione di collocamento di segnali/ripari o loro rimozione per prevenire pericoli in luogo pubblico è punito con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 euro.
Ratio
L'articolo 673 tutela la pubblica incolumità impedendo la rimozione o omissione di dispositivi di sicurezza stradale e pubblica. La norma è finalizzata a preservare informazioni di pericolo (buche, cantieri, divieti) e illuminazione notturna, prevenendo incidenti, cadute, collisioni. È norma di prevenzione attiva: non solo vieta danno all'infrastruttura, ma obbliga coloro che creano pericolo (es. cantieristi, proprietari di terreni) a segnalarlo e adeguatamente illuminarlo.
Analisi
Il primo comma punisce con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 euro chi: (a) omette di collocare segnali o ripari prescritti dalla legge o dall'autorità (sindaco, prefetto) per impedire pericoli in luogo pubblico; (b) rimuove segnali o ripari; (c) spegne fanali (luci) collocati come segnali di pericolo. La condotta omissiva (non mettere segnali richiesti) è equiparata a quella attiva (toglierli). Il secondo comma estende la norma a: rimozione di apparecchi/segnali diversi (es. dissuasori di parcheggio, barriere di cantiere, semafori) destinati a servizio pubblico o pubblica necessità; spegnimento di fanali di pubblica illuminazione stradale. Pena identica. Non è precisato se il colpevole deve essere proprietario dell'area o curante del pericolo, ma storicamente si applica a chiunque rimuove o omette.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) proprietario di terreno con buca/cedimento non pone segnale di avviso e un pedone cade; (b) cantiere stradale rimuove le transenne notturne, causando incidente auto; (c) comune non ripara un fanale di pubblica illuminazione per mesi, espone a pericolo notturno; (d) privato rimuove cartello 'Lavori in corso' dalla propria proprietà confinante con strada; (e) ferrovie non mantengono luci di segnalazione a passaggio a livello. Esclusioni: danno accidentale a segnale (auto che lo abbatte) non è reato; manutenzione legittima (cambio segnale vecchio con nuovo); dispositivi in area privata non accedibile pubblico.
Connessioni
Rimandi normativi: Codice della Strada (artt. 115-117, segnalazione cantieri); Decreto Segnaletica Stradale (d.m. 23 febbraio 1967) e Norme di attuazione CdS; Regolamento (UE) per retroreflettenti segnali; Normative tecniche UNI per illuminazione. Articoli penali correlati: 449 c.p. (Omissione collocamento di segnali per pericoli ferroviari — simile ma specifico ferrovie); 589-590 c.p. (Omicidio/lesioni colposi) se pericolo causa danno; 635 c.p. (Danneggiamento) per demolizione intenzionale segnali altrui. Amministrativamente: sanzioni sindaci, diritto amministrativo per negligenza comuni. Responsabilità civile: Codice Civile artt. 2043-2050 (danno cagionato da fatto illecito, anche omissivo).
Domande frequenti
Se ho una buca in giardino confinante con strada, devo mettervi un segnale?
Sì, se la buca è visibile/accessibile da strada pubblica e crea pericolo (es. pedone potrebbe cascarci, auto potrebbe danneggiarse). Devi posizionare segnale di avviso (cartello, nastro, cono) o recintare. Omettendo, rischi multa fino a 516 euro.
Chi è responsabile se rimuovo un segnale che era stato malamente posizionato?
Se il segnale era legittimamente prescritto da norma o ordinanza, non puoi rimuoverlo. Se era improprio, devi ricorrere all'autorità (sindaco, prefetto) per far revocare l'ordinanza. Rimozione autonoma espone a rischio di multa fino a 516 euro.
Se la pubblica illuminazione è spenta da settimane, chi è responsabile?
Il comune ha obbligo di manutenzione. Se non ripara i fanali per negligenza, è responsabile civile (Codice Civile) e il funzionario può essere soggetto a denunce. I cittadini possono segnalare al sindaco e chiedere riparazione urgente.
Posso rimuovere un segnale privato che intralcia il mio accesso?
Se il segnale non è collocato in luogo pubblico e non riguarda pubblica incolumità, la questione è di diritto civile (rispetto proprietà). Se invece il segnale era richiesto da legge/ordinanza per sicurezza, non puoi rimuoverlo; devi ricorrere in Tribunale.
Se causa un incidente auto per mancanza segnale di cantiere, chi paga i danni?
Responsabile civile è chi ha omesso il segnale (proprietario/impresa cantiere). Chi ha rimosso intenzionalmente il segnale è penalmente responsabile per la rimozione (art. 673) e civilmente per danni causati. Rischi arresto e condanna al risarcimento.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.