Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 673 c.p. – Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 672 - Articolo 672 Codice Penale: Omessa custodia e malgoverno di anima…→Cod. pen. art. 674 - Articolo 674 Codice Penale: Getto pericoloso di cose→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 671 Codice Penale: Abrogato→Articolo 675 Codice Penale: Collocamento pericoloso di cose→Art. 670 Codice Penale: Abrogato→Articolo 676 Codice Penale: Rovina di edifici o di altre costruzioni→Articolo 669 Codice Penale: Esercizio abusivo di mestieri girovaghi→Art. 677 c.p.: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che→Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Omissione di collocamento di segnali/ripari o loro rimozione per prevenire pericoli in luogo pubblico è punito con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 euro.
Ratio
L'articolo 673 tutela la pubblica incolumità impedendo la rimozione o omissione di dispositivi di sicurezza stradale e pubblica. La norma è finalizzata a preservare informazioni di pericolo (buche, cantieri, divieti) e illuminazione notturna, prevenendo incidenti, cadute, collisioni. È norma di prevenzione attiva: non solo vieta danno all'infrastruttura, ma obbliga coloro che creano pericolo (es. cantieristi, proprietari di terreni) a segnalarlo e adeguatamente illuminarlo.
Analisi
Il primo comma punisce con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 euro chi: (a) omette di collocare segnali o ripari prescritti dalla legge o dall'autorità (sindaco, prefetto) per impedire pericoli in luogo pubblico; (b) rimuove segnali o ripari; (c) spegne fanali (luci) collocati come segnali di pericolo. La condotta omissiva (non mettere segnali richiesti) è equiparata a quella attiva (toglierli). Il secondo comma estende la norma a: rimozione di apparecchi/segnali diversi (es. dissuasori di parcheggio, barriere di cantiere, semafori) destinati a servizio pubblico o pubblica necessità; spegnimento di fanali di pubblica illuminazione stradale. Pena identica. Non è precisato se il colpevole deve essere proprietario dell'area o curante del pericolo, ma storicamente si applica a chiunque rimuove o omette.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) proprietario di terreno con buca/cedimento non pone segnale di avviso e un pedone cade; (b) cantiere stradale rimuove le transenne notturne, causando incidente auto; (c) comune non ripara un fanale di pubblica illuminazione per mesi, espone a pericolo notturno; (d) privato rimuove cartello 'Lavori in corso' dalla propria proprietà confinante con strada; (e) ferrovie non mantengono luci di segnalazione a passaggio a livello. Esclusioni: danno accidentale a segnale (auto che lo abbatte) non è reato; manutenzione legittima (cambio segnale vecchio con nuovo); dispositivi in area privata non accedibile pubblico.
Connessioni
Rimandi normativi: Codice della Strada (artt. 115-117, segnalazione cantieri); Decreto Segnaletica Stradale (d.m. 23 febbraio 1967) e Norme di attuazione CdS; Regolamento (UE) per retroreflettenti segnali; Normative tecniche UNI per illuminazione. Articoli penali correlati: 449 c.p. (Omissione collocamento di segnali per pericoli ferroviari, simile ma specifico ferrovie); 589-590 c.p. (Omicidio/lesioni colposi) se pericolo causa danno; 635 c.p. (Danneggiamento) per demolizione intenzionale segnali altrui. Amministrativamente: sanzioni sindaci, diritto amministrativo per negligenza comuni. Responsabilità civile: Codice Civile artt. 2043-2050 (danno cagionato da fatto illecito, anche omissivo).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio proprietario di un fabbricato in restauro in area con traffico pubblico omette di posizionare segnali di cantiere, transenne o nastri di avviso attorno all'edificio. Un pedone di notte scivola in una buca non segnalata e riporta frattura alla gamba. Accertato l'omesso collocamento del segnale prescritto dalla Polizia Municipale, Tizio è punito con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 euro. Inoltre, rischia responsabilità civile per danni al pedone.
Caso 2: Caso 2
Caio, operaio di una ditta di manutenzione stradale, durante i lavori notturni rimuove le luci gialle (fanali di avviso) intorno al cantiere per problemi di alimentazione, senza installarle di nuovo. Un automobilista non accorto entra nel cantiere e subisce incidente. Caio è punito con arresto fino a 3 mesi e/o ammenda fino a 516 euro per spegnimento di fanale (secondo comma, art. 673). La ditta è inoltre sanzionata amministrativamente per violazione norme cantiere stradale.
Domande frequenti
Se ho una buca in giardino confinante con strada, devo mettervi un segnale?
Sì, se la buca è visibile/accessibile da strada pubblica e crea pericolo (es. pedone potrebbe cascarci, auto potrebbe danneggiarse). Devi posizionare segnale di avviso (cartello, nastro, cono) o recintare. Omettendo, rischi multa fino a 516 euro.
Chi è responsabile se rimuovo un segnale che era stato malamente posizionato?
Se il segnale era legittimamente prescritto da norma o ordinanza, non puoi rimuoverlo. Se era improprio, devi ricorrere all'autorità (sindaco, prefetto) per far revocare l'ordinanza. Rimozione autonoma espone a rischio di multa fino a 516 euro.
Se la pubblica illuminazione è spenta da settimane, chi è responsabile?
Il comune ha obbligo di manutenzione. Se non ripara i fanali per negligenza, è responsabile civile (Codice Civile) e il funzionario può essere soggetto a denunce. I cittadini possono segnalare al sindaco e chiedere riparazione urgente.
Posso rimuovere un segnale privato che intralcia il mio accesso?
Se il segnale non è collocato in luogo pubblico e non riguarda pubblica incolumità, la questione è di diritto civile (rispetto proprietà). Se invece il segnale era richiesto da legge/ordinanza per sicurezza, non puoi rimuoverlo; devi ricorrere in Tribunale.
Se causa un incidente auto per mancanza segnale di cantiere, chi paga i danni?
Responsabile civile è chi ha omesso il segnale (proprietario/impresa cantiere). Chi ha rimosso intenzionalmente il segnale è penalmente responsabile per la rimozione (art. 673) e civilmente per danni causati. Rischi arresto e condanna al risarcimento.
Fonti consultate: 2 fontei verificate