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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 682 c.p. – Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 681 - Art. 681 c.p.: Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo→Cod. pen. art. 683 - Art. 683 c.p.: Pubblicazione delle discussioni o delle deliberaz→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 680 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 684 c.p.: Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimen→Articolo 679 Codice Penale: Omessa denuncia di materie esplodenti→Art. 685 c.p.: Indebita pubblicazione di notizie concernenti un→Art. 678 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di materie espl→Art. 686 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o dr→Art. 677 c.p.: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Accesso abusivo a luoghi vietati per motivi di sicurezza militare dello Stato. Sanzioni: arresto 3-12 mesi, ammenda.
Ratio
L'articolo 682 c.p. tutela la sicurezza dello Stato proteggendo l'accesso a zone critiche per la difesa nazionale. La norma riflette la necessità di controllare rigidamente chi entra in basi militari, installazioni sensibili, e aree dichiarate ristrette per motivi strategici. È una contravvenzione che bilancia il diritto di circolazione con le esigenze di sicurezza nazionale, presupposto che l'accesso sia vietato mediante segnali visibili o comunicazioni esplicite all'interessato.
Analisi
La fattispecie criminalizza l'introduzione in luogo dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. La norma è neutrale sul metodo (scavalcamento di recinzione, falsificazione di pass, inganno di sentinelle): conta il fatto di penetrare nella zona vietata. La legge non richiede che il vietato abbia causato danni concreti né che il colpevole intendesse commettere ulteriori reati: la violazione del divieto è già reato. La 'clausola salvatoria' ('se il fatto non costituisce un più grave reato') è importante: se l'accesso rientra in una fattispecie di spionaggio (art. 256 c.p.) o tentativo di furto di segreti militari (art. 257), si applica quella norma più grave. La pena è arresto da 3 mesi a 1 anno, o ammenda da 51 a 309 euro.
Quando si applica
Si applica a turista che per curiosità scavalca la recinzione di una base aerea e cammina verso il hangar. Si applica a ricercatore che tenta di accedere a un'installazione radar con il pretesto di condurre uno studio universitario, senza autorizzazione. Si applica a fotografo che, notando un movimento interessante dietro un muro della caserma, tenta di aggirare i controlli per fare foto dal vivo. Non si applica a militari di servizio, a autorità civili in missione ufficiale, a personale civile con passa autorizzazione. Non si applica a chi legittimamente transita per una strada che attraversa una zona militare, purché rimanga sulle aree consentite.
Connessioni
Si connette agli artt. 256-257 c.p. (spionaggio e appropriazione di segreti militari, reati più gravi); all'art. 291 c.p. (invasione o occupazione di immobili); al d.m. 3 maggio 2006 (linee guida per sicurezza e classificazione delle installazioni militari); al Decreto-legge Sicurezza (d.l. 113/2018) per protezione siti strategici; alla Convenzione di Ginevra sulle zone militari occupate. In caso di coinvolgimento di stranieri, intervengono anche norme di estradizione e sicurezza internazionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, appassionato di ufologia, nota movimenti strani nei cieli sopra una base dell'Aeronautica. Nonostante i cartelli di divieto chiarissimi e visibili, decide di scavalcare la recinzione di 2 metri per avvicinarsi e fare foto con un drone. Una sentinella lo intercetta mentre sta attivando il drone nel perimetro interno. Tizio configura il reato di cui all'art. 682 c.p.: arresto da 3 mesi a 1 anno, ammenda da 51 a 309 euro. Se il drone avesse fotografato aerei o impianti sensibili, la contestazione si aggacerebbe a spionaggio (art. 256 c.p.), con pena fino a 15 anni.
Caso 2: Caso 2
Caio, dipendente di una ditta appaltatrice che fornisce servizi alla base, riceve da un collega il pass di un amico per accedere alla zona di servizio. Caio, durante l'orario di pranzo, decide di esplorare aree non coperte dal suo pass originario (deposito di proiettili, per curiosità). Viene fermato dalle ronde di controllo. Caio commette il reato di cui all'art. 682 c.p., con possibile contestazione aggiuntiva di falsificazione di documento (uso fraudolento del pass altrui). La pena è identica a quella di Tizio.
Domande frequenti
Se attraverso una strada che passa accanto a una base militare, devo avere un permesso?
No, se rimaste sulla strada pubblica. La norma punisce l'ingresso in zone dichiarate vietate, non il passaggio su vie ordinarie. Se il cartello dice 'area vietata', significa che le aree laterali sono vietate, ma la strada stessa è aperta.
Posso chiedere un permesso per visitare una base militare a scopo turistico o scolastico?
Sì, potete rivolgervi al Comando Militare competente per richiedere una visita guidata. Alcune basi organizzano open day o visite scolastiche controllate. È l'unico modo lecito di accedere senza violare l'art. 682.
Quali sono le conseguenze se fotografo una base da una strada pubblica?
Dipende dalla posizione. Se siete completamente fuori dalla zona vietata e non entrate nel perimetro, non configurate il reato dell'art. 682. Tuttavia, potete violare leggi sulla ripresa in zone sensibili (d.l. Sicurezza). Consultatevi con le autorità locali prima.
Se accidentalmente varcò il confine di una zona vietata, è comunque reato?
Sì, l'accidentalità non è una scusa legale. Però, se immediatamente vi ritirate e non continuate, l'autorità militare potrebbe non denunciarvi. Se fate anche una sola foto o comunicate con altri, la prova del dolo generico è forte.
Qual è la differenza tra un'area 'vietata' e una semplicemente 'off-limits'?
In italiano penale, 'vietata per motivi militari' è il linguaggio preciso dell'art. 682. 'Off-limits' è termine informale, ma ha lo stesso significato giuridico. Se segnalato ufficialmente da cartelloni o comunicati, il divieto è valido ai sensi della norma.
Fonti consultate: 2 fontei verificate