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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 683 c.p. – Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 682 - Art. 682 c.p.: Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vi→Cod. pen. art. 684 - Art. 684 c.p.: Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimen→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 681 c.p.: Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo→Art. 685 c.p.: Indebita pubblicazione di notizie concernenti un→Articolo 680 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 686 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o dr→Articolo 679 Codice Penale: Omessa denuncia di materie esplodenti→Art. 687 c.p.: Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita→Art. 678 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di materie espl
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Pubblicazione non autorizzata di discussioni e deliberazioni segrete del Senato o Camera. Sanzioni: arresto fino a 30 giorni, ammenda.
Ratio
L'articolo 683 c.p. tutela il diritto del Parlamento a svolgere certe discussioni in camera chiusa, proteggendo riservatezza strategica, negoziazioni delicate tra schieramenti, e deliberazioni sulla sicurezza dello Stato. La norma non vieta al Parlamento stesso di pubblicare i verbali, ma impedisce a terzi non autorizzati di divulgarli. Riflette l'equilibrio tra trasparenza democratica (non c'è censura su sedute pubbliche) e riservatezza funzionale (session segrete servono anche al procedimento deliberativo).
Analisi
La fattispecie criminalizza la pubblicazione via stampa, radio, televisione, internet, o 'altro mezzo' (art. 662 c.p., che include social media, video, comunicazioni) di contenuto di sedute segrete del Senato o Camera dei Deputati. Non è punito il semplice accesso al verbale; conta la 'pubblicazione', cioè la diffusione a terzi ignari. L'elemento rilevante è l'assenza di autorizzazione: se il Presidente della Camera autorizza la pubblicazione, non c'è reato. Basta pubblicare anche 'per riassunto' (non serve il testo integrale) o come 'informazione' (non serve forma jornalistica perfetta). La 'clausola salvatoria' ('se il fatto non costituisce un più grave reato') rimanda a possibili contestazioni di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) o spionaggio (art. 256) se la divulgazione danneggia la sicurezza dello Stato. La pena è arresto fino a 30 giorni o ammenda da 51 a 258 euro.
Quando si applica
Si applica a giornalista che, ricevuto un 'dossier' su una seduta segreta della Commissione Vigilanza RAI, pubblica gli stralci su un quotidiano online. Si applica a impiegato parlamentare che registra una seduta segreta e la posta su un canale Telegram. Si applica a blogger che legge un verbale riservato in mano a un deputato in un bar e lo riporta integralmente nel suo blog. Non si applica al membro del Parlamento che divulga la seduta dentro il Parlamento medesimo (privilegi parlamentari); non si applica a chi riceve info verbale ma non le pubblica in forma tangibile.
Connessioni
Si connette all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, norma analoga); all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio per pubblici ufficiali); all'art. 256 c.p. (spionaggio, se il contenuto è sensibile per sicurezza); al Regolamento interno del Senato e della Camera (articoli su sedute segrete e loro verbalizzazione); alla Legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) per aspetti di responsabilità editoriale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio, capogruppo di una commissione bicamerale segreta sul cybersecurity nazionale, partecipa a una seduta molto ristretta. A fine riunione, accidentalmente dimentica il suo taccuino degli appunti. Una collaboratrice parlamentare lo trova, rimane affascinata dai contenuti (sono discussioni su vulnerabilità critiche delle infrastrutture), e li fotografa con il telefonino. Successivamente, nella convinzione di 'interesse pubblico', carica le foto su un canale Telegram pubblico. Il contenuto circola rapidamente sui social. La Procura della Repubblica identifica la fonte e denuncia la collaboratrice per violazione dell'art. 683 c.p.: arresto fino a 30 giorni e ammenda da 51 a 258 euro. La circostanza che non ha ricevuto denaro, e che credeva di fare il bene, non scusa il reato.
Caso 2: Caso 2
Mevio è giornalista d'inchiesta e riceve da una fonte anonima una copia completa di un verbale di seduta segreta della Commissione Antimafia, dove viene discusso l'infiltrazione della criminalità organizzata in enti pubblici regionali. Mevio, ritenendo che il contenuto sia di rilevanza pubblica straordinaria, pubblica una sintesi del rapporto sul sito del giornale con estratti diretti dal verbale, anche se parafrasati. Il Parlamento denuncia il giornale e la testata. Mevio è perseguito per violazione dell'art. 683 c.p. La difesa potrebbe invocare interesse pubblico qualificato, ma spetta al giudice valutare il bilanciamento; il reato rimane formalmente integrato.
Domande frequenti
Se una seduta è detta 'segreta', posso pubblicarne il contenuto se lo ritengo di interesse pubblico?
No, l'interesse pubblico non è scusa legale per l'art. 683. La segretezza è una decisione del Parlamento e il controllo sulla divulgazione spetta a lui. Se ritenete importante rendere pubblico il contenuto, la strada corretta è denunciare direttamente il Presidente della Camera o della Commissione competente, non pubblicare in autonomia.
Se cito una seduta segreta in forma molto generica ('è stato discusso il tema X'), è comunque reato?
Dipende. Se citate il tema in modo così vago da non permettere l'identificazione del contenuto specifico della seduta, probabilmente non è reato. Ma se fornite dettagli, date storiche, personaggi coinvolti, anche in forma di 'riassunto', configurate la violazione.
Che differenza c'è tra art. 683 e art. 684 (pubblicazione di atti penali)?
Art. 683 riguarda sedute segrete del Parlamento (Senato, Camera). Art. 684 riguarda procedimenti penali (processi). Sono norme separate ma con la medesima logica: entrambe tutelano la riservatezza di procedimenti dove è richiesta.
Posso chiedere accesso a un verbale di seduta segreta come cittadino?
No, per definizione un verbale segretato non è accessibile al pubblico. Potete richiedere al Presidente della Camera di autorizzarne la divulgazione, ma la decisione è discrezionale.
Se il Parlamento stesso pubblica una seduta segreta, significa che non è più coperta dall'art. 683?
Sì, esattamente. Una volta che il Parlamento autorizza la pubblicazione, il verbale diventa pubblico e non è più protetto dalla norma. Successivamente, tutti possono citarlo e diffonderlo liberamente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate