Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 685 c.p. – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila .

In sintesi

  • Reato di pubblicazione dei nomi dei giudici con indicazione dei loro voti in deliberazioni penali
  • Applicabile a chi rivela come hanno votato i magistrati (unanimità, dissenso, astensioni)
  • Sanzioni: arresto fino a 15 giorni, ammenda da 25 a 103 euro
  • Tutela l'indipendenza dei magistrati e la loro serenità decisionale
Indice dei contenuti

Pubblicazione di voti individuali dei giudici in procedimenti penali. Sanzioni: arresto fino a 15 giorni, ammenda.

Ratio

L'articolo 685 c.p. protegge l'indipendenza giudicaria e la serenità deliberativa dei magistrati vietando la divulgazione dei voti individuali in procedimenti penali. La norma presuppone che identificare pubblicamente come ha votato un giudice espone il magistrato a pressioni, ritorsioni, o condizionamenti esterni da parte dei perdenti o di circoli d'interesse. Consente la segretezza della camera di consiglio (art. 293 c.p.) e assicura che il giudice possa esprimere il suo convincimento senza timore di conseguenze personali. È una protezione strutturale dell'indipendenza del potere giudiziario.

Analisi

La fattispecie criminalizza l'atto di pubblicare (stampa, audiovisivi, online) il nome di uno o più giudici insieme all'indicazione del loro voto individuale in una deliberazione di procedimento penale. Il 'voto' include il voto favorevole, contrario, di astensione, o di dissidenza. Non basta pubblicare solo i nomi dei giudici (è informazione ordinaria di una sentenza); non basta pubblicare solo la decisione complessiva (è pubblica). Conta l'abbinamento: 'Il giudice X ha votato a favore, il giudice Y ha votato contro'. Non è richiesto che la camera di consiglio sia stata segretata ufficialmente; la riservatezza dei voti è automatica. La pena è arresto fino a 15 giorni o ammenda da 25 a 103 euro. È una contravvenzione minore rispetto a art. 684 (atti penali generici), ma il fondamento è analogo: protezione della riservatezza.

Quando si applica

Si applica a cronista che, intervistando magistrati 'off the record' dopo una sentenza di Corte d'Assise, apprende come hanno votato gli 8 giudici della corte e lo rivela in un articolo: 'Tre giudici hanno votato per l'assoluzione, quattro per la condanna, uno si è astenuto'. Si applica a blog di cronaca nera che pubblica un'indiscrezione interna secondo cui una Camera penale della Corte d'Appello ha deliberato con dissenso (3 a 2). Si applica a avvocato che, durante una conferenza stampa, cita nominativamente i giudici che hanno dissidio dalla sentenza di maggioranza. Non si applica alla semplice comunicazione che 'il giudice X è entrato in conflitto con il collega Y su questioni procedurali pubbliche' (non è voto deliberativo).

Connessioni

Si connette direttamente all'art. 293 c.p.p. (segretezza della camera di consiglio), all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti processuali), al Codice deontologico dei giudici italiano (auto-disciplina su indipendenza), alla Costituzione art. 104-107 c. (indipendenza giudiziaria). Rimanda anche ai principi ECHR (Sentenze Corte Europea sui diritti dei magistrati). Non interagisce direttamente con norme sulla diffamazione (art. 595 c.p.), poiché la norma punisce la divulgazione di fatto (il voto), non l'opinione del pubblicante.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è un blogger specializzato in giustizia penale

Dopo una sentenza di Corte di Cassazione particolarmente controversa su un caso di mafia, Sempronio contatta una fonte anonima presso la Corte (presumibilmente una cancelliera) che gli rivela come hanno votato i 5 Giudici della Sezione: 3 per il rigetto del ricorso, 2 per l'accoglimento. Sempronio pubblica nel suo sito: 'I due magistrati dissidenti hanno contestato la motivazione della maggioranza'. Sempronio configura il reato di cui all'art. 685 c.p.: arresto fino a 15 giorni e ammenda da 25 a 103 euro. La sua intenzione di 'trasparenza' non scusa il reato.

Caso 2: Caso 2

Tizio, avvocato soccombente in un ricorso in Corte di Appello, rimane amareggiato dalla sentenza contraria. Durante una riunione dell'Ordine degli Avvocati, davanti a 50 colleghi, dichiara: 'Il Presidente della Corte ha votato contro di me, gli altri due giudici hanno votato per i miei avversari: sono stato sconfitto 3 a 0'. Uno dei colleghi registra il discorso e lo posta su Whatsapp aziendale. Il contenuto circola. Tizio è denunciato per violazione dell'art. 685 c.p. La circostanza che ha fornito questa informazione in un'assemblea privata non lo scusa; il reato sussiste non appena la notizia circola oltre il circolo ristrutto.

Domande frequenti

Se una sentenza è già pubblicata, posso menzionare i voti dei giudici dalla sentenza stessa?

No, l'art. 685 protegge i voti indipendentemente dal mezzo da cui provenite. Anche se la sentenza contiene riferimenti ai voti, non potete pubblicarli separatamente. L'eccezione è la sentenza stessa, che per natura contiene i voti nel suo intestazione (es. 'votazione 3-2').

Posso dire che un giudice 'ha dissidito' senza nominare gli altri giudici?

Sì, se ristretto a espressioni generiche ('Vi è stato dissenso', 'Non c'è stata unanimità'). Ma non appena specificate 'Il giudice X ha dissidito', configurate l'art. 685.

Che differenza c'è tra sapere come ha votato un giudice e publicarlo?

L'art. 685 punisce solo la pubblicazione, non il sapere. Potete conoscere il voto (anche indirettamente), ma diventa reato non appena lo rendete pubblico tramite mezzo di comunicazione.

Se una sentenza ha un dissenso scritto allegato, è già stato pubblicato il voto?

Sì, il dissenso allegato è parte della sentenza ed è pubblico. Non configurate reato se lo citate dalla sentenza ufficiale. L'art. 685 protegge voti che rimangono segreti nelle deliberazioni non pubblicate.

Un giudice può divulgare autonomamente come ha votato?

Secondo l'art. 685, anche il giudice non dovrebbe publicare individualmente i suoi voti. Tuttavia, l'art. 685 non esplicitamente incrimina il giudice stesso; mira ai terzi. Un giudice che divulga potrebbe invece incorrire in violazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) o violazione del Codice deontologico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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