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Art. 685 c.p. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 25 a euro 103.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Pubblicazione di voti individuali dei giudici in procedimenti penali. Sanzioni: arresto fino a 15 giorni, ammenda.
Ratio
L'articolo 685 c.p. protegge l'indipendenza giudicaria e la serenità deliberativa dei magistrati vietando la divulgazione dei voti individuali in procedimenti penali. La norma presuppone che identificare pubblicamente come ha votato un giudice espone il magistrato a pressioni, ritorsioni, o condizionamenti esterni da parte dei perdenti o di circoli d'interesse. Consente la segretezza della camera di consiglio (art. 293 c.p.) e assicura che il giudice possa esprimere il suo convincimento senza timore di conseguenze personali. È una protezione strutturale dell'indipendenza del potere giudiziario.
Analisi
La fattispecie criminalizza l'atto di pubblicare (stampa, audiovisivi, online) il nome di uno o più giudici insieme all'indicazione del loro voto individuale in una deliberazione di procedimento penale. Il 'voto' include il voto favorevole, contrario, di astensione, o di dissidenza. Non basta pubblicare solo i nomi dei giudici (è informazione ordinaria di una sentenza); non basta pubblicare solo la decisione complessiva (è pubblica). Conta l'abbinamento: 'Il giudice X ha votato a favore, il giudice Y ha votato contro'. Non è richiesto che la camera di consiglio sia stata segretata ufficialmente; la riservatezza dei voti è automatica. La pena è arresto fino a 15 giorni o ammenda da 25 a 103 euro. È una contravvenzione minore rispetto a art. 684 (atti penali generici), ma il fondamento è analogo: protezione della riservatezza.
Quando si applica
Si applica a cronista che, intervistando magistrati 'off the record' dopo una sentenza di Corte d'Assise, apprende come hanno votato gli 8 giudici della corte e lo rivela in un articolo: 'Tre giudici hanno votato per l'assoluzione, quattro per la condanna, uno si è astenuto'. Si applica a blog di cronaca nera che pubblica un'indiscrezione interna secondo cui una Camera penale della Corte d'Appello ha deliberato con dissenso (3 a 2). Si applica a avvocato che, durante una conferenza stampa, cita nominativamente i giudici che hanno dissidio dalla sentenza di maggioranza. Non si applica alla semplice comunicazione che 'il giudice X è entrato in conflitto con il collega Y su questioni procedurali pubbliche' (non è voto deliberativo).
Connessioni
Si connette direttamente all'art. 293 c.p.p. (segretezza della camera di consiglio), all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti processuali), al Codice deontologico dei giudici italiano (auto-disciplina su indipendenza), alla Costituzione art. 104-107 c. (indipendenza giudiziaria). Rimanda anche ai principi ECHR (Sentenze Corte Europea sui diritti dei magistrati). Non interagisce direttamente con norme sulla diffamazione (art. 595 c.p.), poiché la norma punisce la divulgazione di fatto (il voto), non l'opinione del pubblicante.
Domande frequenti
Se una sentenza è già pubblicata, posso menzionare i voti dei giudici dalla sentenza stessa?
No, l'art. 685 protegge i voti indipendentemente dal mezzo da cui provenite. Anche se la sentenza contiene riferimenti ai voti, non potete pubblicarli separatamente. L'eccezione è la sentenza stessa, che per natura contiene i voti nel suo intestazione (es. 'votazione 3-2').
Posso dire che un giudice 'ha dissidito' senza nominare gli altri giudici?
Sì, se ristretto a espressioni generiche ('Vi è stato dissenso', 'Non c'è stata unanimità'). Ma non appena specificate 'Il giudice X ha dissidito', configurate l'art. 685.
Che differenza c'è tra sapere come ha votato un giudice e publicarlo?
L'art. 685 punisce solo la pubblicazione, non il sapere. Potete conoscere il voto (anche indirettamente), ma diventa reato non appena lo rendete pubblico tramite mezzo di comunicazione.
Se una sentenza ha un dissenso scritto allegato, è già stato pubblicato il voto?
Sì, il dissenso allegato è parte della sentenza ed è pubblico. Non configurate reato se lo citate dalla sentenza ufficiale. L'art. 685 protegge voti che rimangono segreti nelle deliberazioni non pubblicate.
Un giudice può divulgare autonomamente come ha votato?
Secondo l'art. 685, anche il giudice non dovrebbe publicare individualmente i suoi voti. Tuttavia, l'art. 685 non esplicitamente incrimina il giudice stesso; mira ai terzi. Un giudice che divulga potrebbe invece incorrire in violazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) o violazione del Codice deontologico.
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